Art. 49 
 
           Linee guida per la gestione della fauna ittica 
 
  1. Nelle more dell'approvazione del piano di gestione ittica di cui
all'articolo 19, con delibera della  Giunta  regionale,  su  proposta
dell'Assessore alle  risorse  ittiche  di  concerto  con  l'Assessore
competente in materia di biodiversita' e previo parere  del  Comitato
ittico di cui all'articolo 10, al fine  di  agevolare  l'avvio  della
gestione unitaria delle risorse ittiche delle acque interne secondo i
principi e le finalita' della  presente  legge,  sono  emanate  Linee
guida per la gestione della fauna ittica nelle acque interne  in  cui
sono definiti, in particolare: 
    a) i criteri minimi per le immissioni di fauna ittica  e  per  la
tutela delle specie di particolare interesse; 
    b) i  criteri  per  la  suddivisione,  in  via  transitoria,  del
territorio regionale nei bacini di gestione  e  nei  settori  di  cui
all'articolo 21. 
  2. I contenuti di cui al comma 1, lettera a),  si  conformano  alle
previsioni in materia di gestione  della  fauna  ittica  nelle  acque
interne  presenti  nei  piani  di  gestione   e   nelle   misure   di
conservazione specifiche dei siti  Rete  Natura  2000  e  delle  aree
protette di cui alla legge regionale  42/1996  e  sono  sottoposti  a
valutazione di incidenza ambientale. 
  3. Nelle more dell'approvazione del piano di gestione ittica di cui
all'articolo 19 il regolamento e il programma delle immissioni di cui
all'articolo 22 sono predisposti in  conformita'  a  quanto  previsto
dalle Linee guida del comma 1.