Art. 5 
 
               Funzioni dell'Amministrazione regionale 
 
  1. L'Amministrazione regionale esercita,  nei  confronti  dell'Ente
regionale per la tutela del patrimonio  ittico  (ETPI),  le  seguenti
funzioni: 
    a) nomina gli organi; 
    b) definisce l'assetto organizzativo; 
    c) esercita attivita' di indirizzo, vigilanza e controllo; 
    d) adotta ogni altro provvedimento  necessario  a  garantirne  la
funzionalita'. 
  2. In particolare, con deliberazione  della  Giunta  regionale,  su
proposta dell'Assessore competente in materia di risorse ittiche: 
    a)  sono  dettati  indirizzi  per  lo  sviluppo  delle  attivita'
istituzionali dell'ETPI e gli obiettivi di gestione; 
    b) possono essere disposte ispezioni e  verifiche  nei  confronti
dell'ETPI; 
    c) e'  approvata  la  cartografia  delle  acque  interne  di  cui
all'articolo 3, comma 1; 
    d) e' nominato il Comitato ittico di cui  all'articolo  10  e  il
Collegio dei revisori dei conti dell'ETPI di cui all'articolo 14; 
    e) sono individuate le aree omogenee del territorio regionale che
costituiscono i collegi elettorali dei rappresentanti  dei  pescatori
sportivi che compongono il Comitato ittico ai sensi dell'articolo 11,
comma 2; 
    f) sono approvati gli atti dell'ETPI  soggetti  al  controllo  ai
sensi dell'articolo 16; 
    g) sono approvate le linee guida  per  la  modernizzazione  e  la
razionalizzazione degli impianti ittici regionali di cui all'articolo
37.