Art. 5 Funzioni dell'Amministrazione regionale 1. L'Amministrazione regionale esercita, nei confronti dell'Ente regionale per la tutela del patrimonio ittico (ETPI), le seguenti funzioni: a) nomina gli organi; b) definisce l'assetto organizzativo; c) esercita attivita' di indirizzo, vigilanza e controllo; d) adotta ogni altro provvedimento necessario a garantirne la funzionalita'. 2. In particolare, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse ittiche: a) sono dettati indirizzi per lo sviluppo delle attivita' istituzionali dell'ETPI e gli obiettivi di gestione; b) possono essere disposte ispezioni e verifiche nei confronti dell'ETPI; c) e' approvata la cartografia delle acque interne di cui all'articolo 3, comma 1; d) e' nominato il Comitato ittico di cui all'articolo 10 e il Collegio dei revisori dei conti dell'ETPI di cui all'articolo 14; e) sono individuate le aree omogenee del territorio regionale che costituiscono i collegi elettorali dei rappresentanti dei pescatori sportivi che compongono il Comitato ittico ai sensi dell'articolo 11, comma 2; f) sono approvati gli atti dell'ETPI soggetti al controllo ai sensi dell'articolo 16; g) sono approvate le linee guida per la modernizzazione e la razionalizzazione degli impianti ittici regionali di cui all'articolo 37.