Art. 50 
 
                   Altre disposizioni transitorie 
 
  1. L'ETP, istituito ai sensi dell'articolo 6 della legge  regionale
19/1971, continua a operare  secondo  le  disposizioni  di  cui  alla
presente legge. 
  2. L'ETPI continua a utilizzare il logo dell'ETP per ripartire  nel
tempo i  costi  connessi  alla  sostituzione  graduale  dei  supporti
informatici,  cartacei  e  materiali  in  cui  il  logo  di  ETP   e'
riprodotto. 
  3. Alla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio
direttivo e il Presidente di ETP decadono e il Direttore dell'ente si
sostituisce con pienezza di poteri agli organi medesimi. 
  4. Il  Direttore  generale  dell'ETPI  di  cui  all'articolo  9  e'
nominato entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge. 
  5. Il Comitato ittico di cui  all'articolo  10  e'  nominato  entro
centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge. Nelle more della nomina del Comitato ittico si  prescinde  dal
parere dello stesso. 
  6. Il Collegio dei revisori  dei  conti  in  carica  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge rimane  in  carica  fino  alla
scadenza. 
  7. Al fine di sperimentare nuove forme  di  gestione  della  pesca,
l'ETPI  puo'  concedere,  negli  anni  2018  e  2019,  previo  parere
vincolante del Comitato ittico, ai soggetti di cui  all'articolo  17,
comma 2, la gestione di massimo cinque campi di gara fissi. 
  8. I campi gara fissi di cui al comma  7  comprendono  quelli  gia'
individuati nei cinque anni  antecedenti  alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge e ulteriori campi individuati, nei  corpi
idrici artificiali, con provvedimento del Direttore generale di ETPI,
previo parere vincolante del Comitato ittico. 
  9. Le concessioni dei campi di gara fissi di cui al  comma  7  sono
soggette al pagamento di un canone, hanno durata massima di un  anno,
rinnovabile per due volte e stabiliscono, in particolare: 
    a) le specie che possono essere immesse e le  relative  modalita'
di immissione; 
    b) le modalita' prescritte per dimostrare  la  provenienza  degli
esemplari catturati durante le gare; 
    c) eventuali prescrizioni per la tutela dell'ambiente  acquatico,
ivi comprese le prescrizioni per la gestione  delle  specie  esotiche
invasive. 
  10. L'ETPI procede all'affidamento in concessione  delle  acque  di
cui al comma 7  mediante  selezione  nel  rispetto  dei  principi  di
trasparenza, pubblicita' e concorrenza. Ciascuno dei soggetti di  cui
all'articolo 17, comma 2, puo' ottenere un'unica concessione. 
  11. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui  all'articolo
48 continuano ad applicarsi le  disposizioni  delle  leggi  regionali
previgenti e i relativi regolamenti,  nonche'  i  regolamenti  e  gli
altri atti di carattere generale adottati  dall'ETP  con  riferimento
alle materie di cui all'articolo 48. 
  12. Qualora le disposizioni, i regolamenti o gli  atti  di  cui  al
comma 11  facciano  riferimento  a  provvedimenti  da  adottarsi  dal
Consiglio direttivo dell'ETP, gli stessi sono adottati dal  Direttore
generale dell'ETPI. 
  13. Le licenze di pesca sportiva rilasciate prima  dell'entrata  in
vigore della presente legge continuano a essere valide. 
  14. Coloro a cui e' stata  rilasciata,  ai  sensi  dell'articolo  4
della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43 (Nuove norme in materia di
pesca nelle acque interne. Norme  integrative  e  modificative  della
legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, (Norme per la  protezione  del
patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle  acque  interne
del Friuli - Venezia Giulia), l'autorizzazione  di  pesca  di  durata
annuale per esercitare  la  pesca  in  almeno  due  dei  cinque  anni
antecedenti la data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
ottengono la licenza di pesca sportiva di cui all'articolo 27,  entro
trenta giorni dalla richiesta, senza sottoporsi all'esame. 
  15. Le licenze di categoria A di cui all'articolo 22 bis del  regio
decreto 1604/1931, rilasciate prima della data di entrata  in  vigore
della presente legge ai sensi della legge regionale 8 giugno 1993, n.
32 (Esercizio  della  pesca  di  mestiere  nelle  acque  interne  del
Friuli-Venezia Giulia), continuano a essere valide fino alla naturale
scadenza.