Art. 51 
 
                             Riferimenti 
 
  1. Ogniqualvolta nelle leggi, nei regolamenti,  negli  atti  e  nei
contratti regionali ricorrano i termini «Ente tutela pesca»  o  «ETP»
si intendono riferiti all'Ente tutela patrimonio ittico di  cui  alla
presente legge.