Art. 53 Abrogazioni 1. Sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni: a) la legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia), a eccezione dell'articolo 6, primo comma; b) la legge regionale 9 giugno 1988, n. 43 (Nuove norme in materia di pesca nelle acque interne. Norme integrative e modificative della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia); c) l'articolo 9 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 45 (Disciplina delle indennita' di carica e di presenza dovute dagli Enti regionali, dalle Aziende di promozione turistica, dagli Enti gestori di parchi naturali regionali, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dal Consorzio per l'acquedotto del Friuli centrale, nonche' modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1981, n. 12, e alla legge regionale 8 gennaio 1987, n. 1); d) l'articolo 6 della legge regionale 27 agosto 1990, n. 37 (Determinazione delle funzioni dei Servizi dell'Ente tutela pesca (Modifiche ed integrazioni della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7); e) la legge regionale 7 settembre 1990, n. 45 (Norme modificative della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43, in materia di pesca nelle acque interne); f) gli articoli da 21 a 27 della legge regionale 11 maggio del 1993, n. 18 (Riforma e riordinamento di Enti regionali); g) i commi 2 e 3 dell'articolo 71 della legge regionale 18/1993; h) la legge regionale 8 giugno 1993, n. 32 (Esercizio della pesca di mestiere nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia); i) l'articolo 71 e la lettera a) del comma 1 dell'articolo 74 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico-sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421); j) l'articolo 24 e il comma 2 dell'articolo 70, della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale); k) i commi 4 e 5 dell'articolo 18 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002); l) l'articolo 17 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca); m) il comma 82 dell'articolo 7 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007); n) i commi 60 e 61 dell'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009); o) i commi 20 e 21 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010); p) l'articolo 152 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010); q) gli articoli da 228 a 236 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012); r) i commi 77, 78 e 79, dell'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013); s) l'articolo 83 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attivita' economiche e affari economici e fiscali); t) il comma 72 dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014); u) gli articoli da 58 a 75 e da 77 a 79 della legge regionale 26 giugno 2014, n. 11 (Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici); v) i commi 96 e 97 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015); w) gli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 27 dicembre 2015, n. 30 (Modifiche alla legge regionale n. 31/2005, alla legge regionale n. 43/1988, alla legge regionale n. 32/1993 e alla legge regionale n. 13/2002 in materia di pesca); x) l'articolo 72 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico); y) i commi 14 e 111 dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26); z) il capo I del Titolo III della legge regionale 21 luglio 2017, n. 28 (Disposizioni in materia di risorse agri-cole, forestali e ittiche e di attivita' venatoria).