Art. 53 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni: 
    a) la legge regionale  12  maggio  1971,  n.  19  (Norme  per  la
protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca  nelle
acque interne del Friuli-Venezia Giulia), a  eccezione  dell'articolo
6, primo comma; 
    b) la legge regionale 9  giugno  1988,  n.  43  (Nuove  norme  in
materia  di  pesca  nelle  acque   interne.   Norme   integrative   e
modificative della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19  (Norme  per
la protezione del patrimonio ittico e  per  l'esercizio  della  pesca
nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia); 
    c) l'articolo 9 della legge  regionale  13  giugno  1988,  n.  45
(Disciplina delle indennita' di carica e  di  presenza  dovute  dagli
Enti regionali, dalle Aziende di  promozione  turistica,  dagli  Enti
gestori di parchi naturali regionali, dalle istituzioni pubbliche  di
assistenza e beneficenza e dal Consorzio per l'acquedotto del  Friuli
centrale, nonche' modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1981, n.
12, e alla legge regionale 8 gennaio 1987, n. 1); 
    d) l'articolo 6 della legge  regionale  27  agosto  1990,  n.  37
(Determinazione delle funzioni dei  Servizi  dell'Ente  tutela  pesca
(Modifiche ed integrazioni della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7); 
    e) la legge regionale 7 settembre 1990, n. 45 (Norme modificative
della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43, in materia di pesca nelle
acque interne); 
    f) gli articoli da 21 a 27 della legge regionale  11  maggio  del
1993, n. 18 (Riforma e riordinamento di Enti regionali); 
    g) i commi 2 e 3 dell'articolo 71 della legge regionale 18/1993; 
    h) la legge regionale 8 giugno 1993, n. 32 (Esercizio della pesca
di mestiere nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia); 
    i) l'articolo 71 e la lettera a) del  comma  1  dell'articolo  74
della legge regionale 27 marzo  1996,  n.  18  (Riforma  dell'impiego
regionale  in  attuazione  dei  principi  fondamentali   di   riforma
economico-sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421); 
    j) l'articolo 24 e il  comma  2  dell'articolo  70,  della  legge
regionale 20 aprile 1999, n. 9  (Disposizioni  varie  in  materia  di
competenza regionale); 
    k) i commi 4 e 5 dell'articolo 18 della legge regionale 15 maggio
2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002); 
    l) l'articolo 17 della legge regionale  25  agosto  2006,  n.  17
(Interventi in materia di risorse  agricole,  naturali,  forestali  e
montagna e  in  materia  di  ambiente,  pianificazione  territoriale,
caccia e pesca); 
    m) il comma 82 dell'articolo 7 della legge regionale  23  gennaio
2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007); 
    n) i commi 60 e 61  dell'articolo  3  della  legge  regionale  30
dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009); 
    o) i commi 20 e 21  dell'articolo  2  della  legge  regionale  30
dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010); 
    p) l'articolo 152 della legge regionale 21 ottobre  2010,  n.  17
(Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010); 
    q) gli articoli da 228 a 236 della legge  regionale  21  dicembre
2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012); 
    r) i commi 77, 78 e 79, dell'articolo 2 della legge regionale  31
dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013); 
    s) l'articolo 83 della legge regionale 5  dicembre  2013,  n.  21
(Disposizioni urgenti in  materia  di  tutela  ambientale,  difesa  e
gestione del territorio, lavoro, diritto allo  studio  universitario,
infrastrutture,  lavori  pubblici,  edilizia  e  trasporti,  funzione
pubblica e autonomie locali, salute, attivita'  economiche  e  affari
economici e fiscali); 
    t) il comma 72 dell'articolo 2 della legge regionale 27  dicembre
2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014); 
    u) gli articoli da 58 a 75 e da 77 a 79 della legge regionale  26
giugno 2014, n. 11 (Disposizioni di  riordino  e  semplificazione  in
materia di risorse agricole e forestali,  bonifica,  pesca  e  lavori
pubblici); 
    v) i commi 96 e 97  dell'articolo  2  della  legge  regionale  30
dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015); 
    w) gli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 27 dicembre  2015,
n.  30  (Modifiche  alla  legge  regionale n.  31/2005,  alla   legge
regionale n. 43/1988, alla legge regionale n. 32/1993  e  alla  legge
regionale n. 13/2002 in materia di pesca); 
    x) l'articolo 72 della  legge  regionale  8  aprile  2016,  n.  4
(Disposizioni per il riordino e la  semplificazione  della  normativa
afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello  stesso  e
per lo sviluppo economico); 
    y) i commi 14 e 111 dell'articolo  2  della  legge  regionale  11
agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016  e  del
bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi  della  legge  regionale  10
novembre 2015, n. 26); 
    z) il capo I del Titolo III della legge regionale 21 luglio 2017,
n. 28 (Disposizioni in materia  di  risorse  agri-cole,  forestali  e
ittiche e di attivita' venatoria).