Art. 6 
 
                    Ente tutela patrimonio ittico 
 
  1. L'Ente tutela pesca (ETP), istituito ai  sensi  dell'articolo  6
della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la  protezione
del patrimonio ittico e  per  l'esercizio  della  pesca  nelle  acque
interne del Friuli - Venezia Giulia), assume la denominazione di Ente
tutela patrimonio ittico (ETPI). 
  2. L'ETPI e' ente funzionale della Regione preposto  alla  gestione
delle risorse ittiche delle acque  interne.  L'ETPI  ha  personalita'
giuridica di diritto pubblico, e'  dotato  di  autonomia  gestionale,
patrimoniale,  organizzativa  e  contabile  ed  e'  sottoposto   alla
vigilanza e al controllo della Regione. 
  3. L'ETPI ha  sede  in  Udine  con  facolta'  di  istituire  uffici
decentrati e recapiti.