Art. 6 Ente tutela patrimonio ittico 1. L'Ente tutela pesca (ETP), istituito ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli - Venezia Giulia), assume la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI). 2. L'ETPI e' ente funzionale della Regione preposto alla gestione delle risorse ittiche delle acque interne. L'ETPI ha personalita' giuridica di diritto pubblico, e' dotato di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa e contabile ed e' sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione. 3. L'ETPI ha sede in Udine con facolta' di istituire uffici decentrati e recapiti.