Art. 7 Funzioni dell'Ente tutela patrimonio ittico 1. L'ETPI esercita le seguenti funzioni: a) assume e promuove iniziative volte ad assicurare la tutela e l'incremento della fauna ittica e la conservazione degli ambienti acquatici; b) mantiene contatti e collabora con le societa' sportive, le associazioni e le organizzazioni di volontariato ai sensi dell'articolo 17; c) adotta il piano di gestione ittica di cui all'articolo 19; d) realizza monitoraggi ambientali e della fauna ittica ai sensi dell'articolo 20 e collabora con gli enti preposti nella realizzazione di indagini di carattere ambientale che riguardano gli ecosistemi acquatici; e) rilascia le licenze di pesca sportiva di cui all'articolo 27 e le autorizzazioni correlate all'esercizio della pesca sportiva di cui agli articoli 28 e 32; f) rilascia le licenze di pesca professionale di cui all'articolo 29 e le concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura di cui all'articolo 30; g) rilascia le autorizzazioni alla cattura di fauna ittica a fini di studio o salvaguardia di cui all'articolo 31; h) determina e introita i canoni per l'esercizio della pesca previsti dagli articoli 27, 30, 32 e 50; i) organizza o riconosce i corsi per l'utilizzo del l'elettrostorditore ai sensi dell'articolo 31; j) approva il programma delle immissioni di cui all'articolo 22; k) realizza e autorizza le immissioni di fauna ittica ai sensi degli articoli da 33 a 36; l) vigila sulle immissioni di fauna ittica realizzate da terzi; m) gestisce gli impianti ittici regionali ai sensi dell'articolo 37; n) adotta le misure di tutela della fauna ittica nella realizzazione di interventi in alveo di cui all'articolo 38; o) prescrive e concorre alla realizzazione dei recuperi della fauna ittica in caso di asciutte artificiali e lavori in alveo ai sensi dell'articolo 40; p) dispone e realizza i recuperi di fauna ittica in caso di situazioni eccezionali ai sensi dell'articolo 41; q) svolge, anche nell'ambito del laboratorio di idrobiologia di Ariis, attivita' di sperimentazione ed effettua ricerche idrobiologiche, ittiologiche e batteriologiche ai fini delle immissioni di specie ittiche, nonche' per l'esercizio degli impianti ittici; r) puo' svolgere negli impianti ittici regionali attivita' di ricerca e sperimentazione per il miglioramento della produzione a fini commerciali di specie ittiche, in collaborazione con l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA); s) svolge attivita' di didattica e divulgazione al fine di diffondere la conoscenza degli ambienti acquatici, del patrimonio ittico regionale, dei contenuti dei calendari di pesca e delle tecniche di pesca con particolare riferimento a quelle non impattanti per l'ambiente; t) promuove la partecipazione a eventi e manifestazioni fieristiche, nonche' la realizzazione di materiale divulgativo rivolto in particolare ai pescatori, alle scuole e nei confronti della popolazione piu' giovane; u) concorre alla vigilanza sull'esercizio della pesca anche mediante le guardie giurate volontarie di cui all'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931 n 1604 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca), nominate, riconosciute e coordinate ai sensi dell'articolo 43; v) irroga, ai sensi dell'articolo 2 bis della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), le sanzioni amministrative in materia di pesca nelle acque interne di cui agli articoli 44, 45 e 46.