Art. 7 
 
             Funzioni dell'Ente tutela patrimonio ittico 
 
  1. L'ETPI esercita le seguenti funzioni: 
    a) assume e promuove iniziative volte ad assicurare la  tutela  e
l'incremento della fauna ittica e  la  conservazione  degli  ambienti
acquatici; 
    b) mantiene contatti e collabora con  le  societa'  sportive,  le
associazioni  e  le   organizzazioni   di   volontariato   ai   sensi
dell'articolo 17; 
    c) adotta il piano di gestione ittica di cui all'articolo 19; 
    d) realizza monitoraggi ambientali e della fauna ittica ai  sensi
dell'articolo  20  e  collabora   con   gli   enti   preposti   nella
realizzazione di indagini di carattere ambientale che riguardano  gli
ecosistemi acquatici; 
    e) rilascia le licenze di pesca sportiva di cui all'articolo 27 e
le autorizzazioni correlate all'esercizio della pesca sportiva di cui
agli articoli 28 e 32; 
    f) rilascia le licenze di pesca professionale di cui all'articolo
29 e le concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura di cui
all'articolo 30; 
    g) rilascia le autorizzazioni alla cattura di fauna ittica a fini
di studio o salvaguardia di cui all'articolo 31; 
    h) determina e introita i  canoni  per  l'esercizio  della  pesca
previsti dagli articoli 27, 30, 32 e 50; 
    i)  organizza  o   riconosce   i   corsi   per   l'utilizzo   del
l'elettrostorditore ai sensi dell'articolo 31; 
    j) approva il programma delle immissioni di cui all'articolo 22; 
    k) realizza e autorizza le immissioni di fauna  ittica  ai  sensi
degli articoli da 33 a 36; 
    l) vigila sulle immissioni di fauna ittica realizzate da terzi; 
    m) gestisce gli impianti ittici regionali ai sensi  dell'articolo
37; 
    n)  adotta  le  misure  di  tutela  della  fauna   ittica   nella
realizzazione di interventi in alveo di cui all'articolo 38; 
    o) prescrive e concorre alla  realizzazione  dei  recuperi  della
fauna ittica in caso di asciutte artificiali e  lavori  in  alveo  ai
sensi dell'articolo 40; 
    p) dispone e realizza i recuperi  di  fauna  ittica  in  caso  di
situazioni eccezionali ai sensi dell'articolo 41; 
    q) svolge, anche nell'ambito del laboratorio di  idrobiologia  di
Ariis,   attivita'   di   sperimentazione   ed   effettua    ricerche
idrobiologiche,  ittiologiche  e  batteriologiche   ai   fini   delle
immissioni di specie ittiche, nonche' per l'esercizio degli  impianti
ittici; 
    r) puo' svolgere negli impianti  ittici  regionali  attivita'  di
ricerca e sperimentazione per il  miglioramento  della  produzione  a
fini commerciali di specie ittiche, in collaborazione  con  l'Agenzia
regionale per lo sviluppo rurale (ERSA); 
    s) svolge attivita'  di  didattica  e  divulgazione  al  fine  di
diffondere la conoscenza degli  ambienti  acquatici,  del  patrimonio
ittico regionale, dei  contenuti  dei  calendari  di  pesca  e  delle
tecniche di pesca con particolare riferimento a quelle non impattanti
per l'ambiente; 
    t)  promuove  la  partecipazione  a   eventi   e   manifestazioni
fieristiche,  nonche'  la  realizzazione  di  materiale   divulgativo
rivolto in particolare ai pescatori,  alle  scuole  e  nei  confronti
della popolazione piu' giovane; 
    u) concorre  alla  vigilanza  sull'esercizio  della  pesca  anche
mediante le guardie giurate volontarie di  cui  all'articolo  31  del
regio decreto 8 ottobre 1931 n 1604  (Approvazione  del  testo  unico
delle leggi sulla pesca),  nominate,  riconosciute  e  coordinate  ai
sensi dell'articolo 43; 
    v) irroga, ai sensi dell'articolo 2 bis della legge regionale  17
gennaio  1984,  n.  1  (Norme  per  l'applicazione   delle   sanzioni
amministrative regionali), le sanzioni amministrative in  materia  di
pesca nelle acque interne di cui agli articoli 44, 45 e 46.