Art. 9 Direttore generale 1. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ETPI, e' nominato dalla Giunta regionale con le modalita' e i criteri previsti per i Direttori centrali dell'Amministrazione regionale ed e' responsabile del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale e della gestione dell'Ente. 2. Il Direttore generale svolge, in particolare, le seguenti funzioni: a) adotta il bilancio preventivo comprensivo del programma annuale di attivita' e le relative variazioni; b) adotta il regolamento di funzionamento e gli altri atti concernenti l'ordinamento e l'attivita' dell'Ente; c) ha la rappresentanza in giudizio dell'Ente, con facolta' di conciliare e transigere; d) stipula i contratti; e) dirige la struttura assicurandone la funzionalita'; f) trasmette alla Giunta regionale gli atti soggetti al controllo.