Art. 9 
 
                         Direttore generale 
 
  1. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ETPI,  e'
nominato dalla Giunta regionale con le modalita' e i criteri previsti
per  i  Direttori  centrali  dell'Amministrazione  regionale  ed   e'
responsabile del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla  Giunta
regionale e della gestione dell'Ente. 
  2. Il  Direttore  generale  svolge,  in  particolare,  le  seguenti
funzioni: 
    a)  adotta  il  bilancio  preventivo  comprensivo  del  programma
annuale di attivita' e le relative variazioni; 
    b) adotta il  regolamento  di  funzionamento  e  gli  altri  atti
concernenti l'ordinamento e l'attivita' dell'Ente; 
    c) ha la rappresentanza in giudizio dell'Ente,  con  facolta'  di
conciliare e transigere; 
    d) stipula i contratti; 
    e) dirige la struttura assicurandone la funzionalita'; 
    f)  trasmette  alla  Giunta  regionale  gli  atti   soggetti   al
controllo.