Art. 4 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Le amministrazioni comunali  di  Fiumicello  e  Villa  Vicentina
possono assumere, fino al 31  gennaio  2018,  tutti  i  provvedimenti
utili per consentire la piena operativita' del nuovo comune a partire
dal 1° febbraio 2018 e adottare attraverso i propri organi e  uffici,
sia  congiuntamente,  sia  singolarmente,   su   mandato   dell'altra
amministrazione,  tutte  le  iniziative  idonee  a  perseguire   tale
finalita'. 
  2. Entro il 31 gennaio 2018, i  Consigli  comunali  dei  comuni  di
Fiumicello e Villa Vicentina, con deliberazioni conformi approvate  a
maggioranza  assoluta  dei  componenti,  individuano  lo  statuto,  i
regolamenti, gli atti generali e normativi e le altre disposizioni da
applicare nel  nuovo  Comune  di  Fiumicello  Villa  Vicentina,  sino
all'emanazione  di  diverse  determinazioni  da  parte  della   nuova
amministrazione. 
  3. I piani, i regolamenti e gli strumenti urbanistici in vigore nei
Comuni di Fiumicello e Villa Vicentina al 31 gennaio 2018 restano  in
vigore anche dopo l'istituzione  del  nuovo  comune  con  riferimento
all'ambito territoriale e alla  popolazione  del  comune  che  li  ha
approvati, fino alla data di entrata  in  vigore  dei  corrispondenti
atti del nuovo Comune  di  Fiumicello  Villa  Vicentina.  E'  ammessa
l'adozione di varianti agli strumenti urbanistici  e  ai  regolamenti
edilizi  comunali  nel  rispetto  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  vigenti  da  applicarsi  con  riferimento   all'ambito
territoriale del nuovo Comune di Fiumicello Villa Vicentina. 
  4.  I  consiglieri  comunali  dei  Comuni  di  Fiumicello  e  Villa
Vicentina  continuano  a  esercitare,  sino  alla  nomina  dei  nuovi
rappresentanti  da  parte  del  nuovo  Comune  di  Fiumicello   Villa
Vicentina, gli incarichi esterni loro attribuiti.  Tutti  i  soggetti
nominati dai comuni di Fiumicello e Villa Vicentina in enti, aziende,
istituzioni o altri organismi continuano a esercitare il loro mandato
fino alla scadenza della relativa nomina. 
  5. Ai sensi dell'art. 20, comma  2-ter,  della  legge  regionale  7
marzo 2003, n. 8  (art.  12  dello  Statuto  della  Regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia. Norme relative  alla  richiesta,  indizione  e
svolgimento dei referendum abrogativo,  propositivo  e  consultivo  e
all'iniziativa popolare  delle  leggi  regionali),  limitatamente  ai
primi due mandati elettorali, il Sindaco  del  Comune  di  Fiumicello
Villa Vicentina nomina la Giunta comunale nel numero massimo di sette
componenti e garantisce in ogni caso la rappresentanza di entrambe le
comunita' di origine.