Art. 5 Oneri di primo impianto 1. Ai sensi dell'art. 20, comma 2, della legge regionale n. 5/2003, e' prevista a favore del Comune di Fiumicello Villa Vicentina un'assegnazione speciale per gli oneri di primo impianto. 2. L'assegnazione di cui al comma 1, non soggetta a rendicontazione, e' concessa ed erogata d'ufficio nell'anno 2018 a favore del Comune di Fiumicello Villa Vicentina entro novanta giorni dall'approvazione del bilancio del nuovo Comune, compatibilmente con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica imposti alla Regione. 3. Alla spesa derivante dal disposto di cui al comma 2, pari a 800.000 euro per l'anno 2018, si provvede a valere sullo stanziamento all'uopo previsto alla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.