Art. 5 
 
                       Oneri di primo impianto 
 
  1. Ai sensi dell'art. 20, comma 2, della legge regionale n. 5/2003,
e' prevista  a  favore  del  Comune  di  Fiumicello  Villa  Vicentina
un'assegnazione speciale per gli oneri di primo impianto. 
  2.  L'assegnazione  di   cui   al   comma   1,   non   soggetta   a
rendicontazione, e' concessa ed erogata d'ufficio  nell'anno  2018  a
favore del Comune di Fiumicello Villa Vicentina entro novanta  giorni
dall'approvazione del bilancio del nuovo Comune, compatibilmente  con
il rispetto dei vincoli di finanza pubblica imposti alla Regione. 
  3. Alla spesa derivante dal disposto di cui  al  comma  2,  pari  a
800.000 euro per l'anno 2018, si provvede a valere sullo stanziamento
all'uopo previsto  alla  Missione  n.  18  (Relazioni  con  le  altre
autonomie  territoriali  e  locali)  -  Programma  n.  1   (Relazioni
finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese
correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per  gli
anni 2018-2020.