Art. 6 Quantificazione della quota annuale a valere sul fondo di accompagnamento per i comuni risultanti da fusione. 1. Il trasferimento di cui all'art. 8, commi da 9 a 11, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autononnie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), che, ai sensi del comma 10 del medesimo articolo, e' quantificato per il Comune di Fiumicello Villa Vicentina per ognuno dei primi tre anni in 335.521 euro e per ognuno dei successivi due anni in 167.760,50 euro, a valere sul fondo di accompagnamento per i comuni risultanti da fusione di cui all'art. 14, comma 8, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonche' modifiche a disposizioni delle leggi regionali numeri 19/2013, 9/2009 e 25/2014), previsto dalle leggi di stabilita' e di bilancio per gli anni dal 2018 al 2022. 2. Alle spese derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento all'uopo previsto alla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020. Relativamente alle annualita' previste dal 2021 al 2022 si provvede a valere sulla corrispondente Missione e Programma dei bilanci per gli anni futuri.