Art. 6 
 
Quantificazione  della  quota  annuale  a   valere   sul   fondo   di
  accompagnamento per i comuni risultanti da fusione. 
 
  1. Il trasferimento di cui all'art. 8, commi da 9 a 11, della legge
regionale  12  dicembre   2014,   n.   26   (Riordino   del   sistema
Regione-Autononnie  locali  nel  Friuli-Venezia  Giulia.  Ordinamento
delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione  di  funzioni
amministrative), che, ai sensi del comma 10 del medesimo articolo, e'
quantificato per il Comune di Fiumicello Villa Vicentina  per  ognuno
dei primi tre anni in 335.521 euro e per ognuno  dei  successivi  due
anni in 167.760,50 euro, a valere sul fondo di accompagnamento per  i
comuni risultanti da fusione di cui all'art. 14, comma 8, della legge
regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della  finanza  locale
del Friuli-Venezia Giulia, nonche'  modifiche  a  disposizioni  delle
leggi regionali numeri 19/2013, 9/2009  e  25/2014),  previsto  dalle
leggi di stabilita' e di bilancio per gli anni dal 2018 al 2022. 
  2. Alle spese derivanti dal disposto di cui al comma 1 si  provvede
a valere sullo stanziamento all'uopo previsto  alla  Missione  n.  18
(Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) -  Programma
n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre  autonomie  territoriali)  -
Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di  previsione  della  spesa
del bilancio per gli anni 2018-2020.  Relativamente  alle  annualita'
previste dal 2021 al 2022 si provvede a valere  sulla  corrispondente
Missione e Programma dei bilanci per gli anni futuri.