Art. 10 
 
              Borse di studio per i medici informazione 
                   specifica in medicina generale 
 
  1. Ai medici iscritti al corso triennale di formazione specifica in
medicina generale organizzato dalla Regione,  in  collaborazione  con
l'Azienda USL e l'Ordine dei  medici-chirurghi  e  odontoiatri  della
Valle d'Aosta, ai sensi del titolo IV, capo I, del  d.lgs.  368/1999,
e' corrisposta la borsa di studio prevista  dalla  normativa  statale
vigente, integrata da una borsa di studio aggiuntiva regionale il cui
importo e' definito con deliberazione della Giunta regionale. 
  2. Per poter beneficiare della borsa di studio aggiuntiva regionale
i candidati devono: 
    a) sottoscrivere, prima dell'inizio delle  attivita'  didattiche,
presso la struttura  regionale  competente  in  materia  di  sanita',
l'impegno a prestare servizio come medico di assistenza primaria  per
un periodo minimo di cinque  anni,  anche  non  continuativi,  presso
l'Azienda USL, a seguito del conseguimento del diploma di  formazione
specifica in medicina generale, beneficiando della  borsa  di  studio
aggiuntiva regionale; 
    b)  non  avere  gia'  beneficiato  di  un  contratto   aggiuntivo
regionale ai sensi della presente legge. 
  3. La mancata  sottoscrizione  dell'impegno  di  cui  al  comma  2,
lettera a), preclude al  medico  la  corresponsione  della  borsa  di
studio aggiuntiva regionale. 
  4. L'importo, i criteri e le modalita' di assegnazione della  borsa
di studio aggiuntiva regionale sono stabiliti con deliberazione della
Giunta regionale. 
  5. Le borse di studio di cui al comma 1 sono erogate ai  medici  in
formazione direttamente dall'Azienda USL sulla base dei trasferimenti
di fondi dalla Regione  all'Azienda  medesima,  le  cui  modalita'  e
importi sono stabiliti con deliberazione della Giunta  regionale  per
l'intera durata del corso di formazione.