Art. 12 
 
Inadempimenti agli obblighi dei medici  in  formazione  specifica  in
  medicina generale beneficiari  della  borsa  di  studio  aggiuntiva
  regionale 
 
  1.  Il  medico  assegnatario  della  borsa  di  studio   aggiuntiva
regionale che interrompa anticipatamente la formazione  per  rinuncia
agli studi o che, conseguito il diploma,  non  presenti  domanda  per
l'inserimento nella graduatoria regionale di medicina generale e, nei
cinque anni dal conseguimento del diploma,  non  presenti  domanda  a
fronte degli avvisi pubblicati dall'Azienda USL per la  copertura  di
zone carenti di assistenza primaria,  e'  obbligato  a  versare  alla
Regione il 70 per cento del valore della borsa di  studio  aggiuntiva
della quale ha beneficiato. 
  2. Gli obblighi di cui all'articolo 11  si  intendono  parzialmente
assolti nei seguenti casi: 
    a) se il medico ottempera a quanto previsto ma, nei  cinque  anni
successivi alla  data  di  conseguimento  del  diploma,  non  risulta
utilmente posizionato nelle graduatorie dell'Azienda USL  per  essere
destinatario di un incarico di convenzionamento a tempo indeterminato
ovvero rifiuta piu' di  una  proposta  di  convenzionamento  a  tempo
indeterminato; 
  b) se il medico ottempera a quanto previsto,  ma  presta  servizio,
anche a tempo determinato, per un periodo inferiore a  quello  minimo
complessivo previsto di cinque anni. 
  3.  Il  medico  assegnatario  della  borsa  di  studio   aggiuntiva
regionale che adempia parzialmente agli obblighi di cui  all'articolo
11 deve versare alla Regione: 
    a) nel caso di cui al comma 2, lettera a), se non presta  affatto
servizio, nemmeno a tempo determinato, per l'Azienda USL, un  importo
pari al 25 per cento della spesa complessivamente  sostenuta  per  la
borsa di studio aggiuntiva regionale; 
    b) nel caso di cui al comma 2, lettera b), un importo pari  al  5
per cento della spesa complessivamente  sostenuta  per  la  borsa  di
studio aggiuntiva  regionale  per  ciascuno  degli  anni  di  mancato
servizio rispetto ai cinque minimi previsti.