Art. 14 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: 
    a) la  lettera  b)  del  comma  2  dell'articolo  3  della  legge
regionale 14  giugno  1989,  n.  30  (Interventi  della  Regione  per
l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario); 
    b) la l.r. 37/1991; 
    c) la legge regionale 24 agosto 1992, n. 48 (Modificazione  della
legge regionale 31 agosto 1991, n. 37 (Disposizioni per la formazione
professionale  di   operatori   necessari   al   Servizio   sanitario
regionale)); 
    d) la legge regionale 30 gennaio 1998, n. 6 (Interventi volti  ad
agevolare  la  formazione  di  medici  specialisti  e  di   personale
sanitario laureato non medico); 
    e) il comma 3 dell'articolo 46 della legge regionale  25  gennaio
2000, n. 5; 
    f) l'articolo 15 della legge regionale 8 gennaio 2001, n. 1; 
    g) l'articolo 24 della legge regionale 16 luglio 2002, n. 14; 
    h) l'articolo 21 della legge regionale 28 aprile 2003, n. 13; 
    i) il comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 15  dicembre
2006, n. 30 (Legge finanziaria per gli anni 2007/2009); 
    j) l'articolo 27 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 4; 
    k) l'articolo 45 della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29.