Art. 15 Disposizioni finanziarie 1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge e' determinato in euro 53.397 per l'anno 2017, in euro 558.626,20 per l'anno 2018, in euro 791.152,80 per l'anno 2019 e in euro 1.023.000 a decorrere dall'anno 2020. 2. L'onere di cui al comma 1 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2017/2019 nella Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio) Programma 004 (Istruzione universitaria) e nella Missione 13 (Tutela della salute) Programma 007 (Ulteriori spese in materia sanitaria). 3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio: a) nella Missione programma 4.004 per euro 40.000 nel 2017, per euro 178.000 nel 2018, per euro 239.000 nel 2019; b) nella Missione 13 (Tutela della salute) Programma 001 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) per euro 380.626,20 nel 2018 e per euro 552.152,80 nel 2019; c) nella Missione 13 (Tutela della salute) Programma 007 (Ulteriori spese in materia sanitaria) per euro 13.397 nel 2017. 4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale e' autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.