Art. 15 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione  della  presente
legge e'  determinato  in  euro  53.397  per  l'anno  2017,  in  euro
558.626,20 per l'anno 2018, in euro 791.152,80 per l'anno 2019  e  in
euro 1.023.000 a decorrere dall'anno 2020. 
  2. L'onere di cui al comma 1 fa carico nello  stato  di  previsione
della spesa del bilancio di previsione della Regione per il  triennio
2017/2019  nella  Missione  4  (Istruzione  e  diritto  allo  studio)
Programma 004 (Istruzione universitaria) e nella Missione 13  (Tutela
della salute) Programma 007 (Ulteriori spese in materia sanitaria). 
  3. Al finanziamento dell'onere  di  cui  al  comma  1  si  provvede
mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio: 
    a) nella Missione programma 4.004 per euro 40.000 nel  2017,  per
euro 178.000 nel 2018, per euro 239.000 nel 2019; 
    b)  nella  Missione  13  (Tutela  della  salute)  Programma   001
(Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente  per
la garanzia dei  LEA)  per  euro  380.626,20  nel  2018  e  per  euro
552.152,80 nel 2019; 
    c)  nella  Missione  13  (Tutela  della  salute)  Programma   007
(Ulteriori spese in materia sanitaria) per euro 13.397 nel 2017. 
  4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale  e'
autorizzata ad apportare,  con  propria  deliberazione,  su  proposta
dell'assessore  regionale  competente  in  materia  di  bilancio,  le
occorrenti variazioni di bilancio.