Art. 2 Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali 1. La Regione finanzia contratti di formazione specialistica aggiuntivi, di seguito denominati contratti aggiuntivi regionali, rispetto a quelli di cui al titolo VI, capo I, del d.lgs. 368/1999, per incentivare la formazione specialistica dei medici e favorirne la permanenza nelle strutture del servizio sanitario regionale. 2. La Giunta regionale determina ogni anno le discipline per le quali attivare i contratti aggiuntivi regionali e prevede la spesa del relativo finanziamento per l'intera durata del corso di specializzazione. 3. Per le finalita' di cui al comma 1, la Regione stipula, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del d.lgs. 502/1992, protocolli di intesa con le universita' presso le quali sono attivate le scuole di specializzazione dell'area sanitaria di interesse, prevedendo anche l'inserimento delle strutture del servizio sanitario regionale nella rete formativa delle predette scuole di specializzazione. In attuazione di tali protocolli, la Regione stipula apposite convenzioni con le universita' sede della scuola di specializzazione di interesse, al fine di definire e regolare i reciproci rapporti, nonche' le modalita' di erogazione del finanziamento dei contratti aggiuntivi regionali. 4. Possono accedere ai contratti aggiuntivi regionali i medici, utilmente collocati nella graduatoria di cui all'articolo 36, comma 1, lettera d), del d.lgs. 368/1999, in possesso dei seguenti requisiti: a) iscrizione all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri della Regione autonoma Valle d'Aosta)/Vallee d'Aoste alla data di inizio delle attivita' didattiche delle scuole di specializzazione; b) residenza in Valle d'Aosta da almeno tre anni, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso di ammissione alla scuola di specializzazione; c) non avere gia' beneficiato di un contratto aggiuntivo regionale, anche in caso di rinuncia o interruzione della formazione gia' iniziata. Tale esclusione non si applica nel caso in cui il medico gia' beneficiario abbia restituito alla Regione le somme previste ai sensi dell'articolo 4. 5. Il medico assegnatario del contratto aggiuntivo regionale e' tenuto, prima dell'immatricolazione presso l'universita' sede della scuola di specializzazione, a sottoscrivere presso la struttura regionale competente in materia di sanita' una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 4 nonche' l'impegno a prestare servizio presso l'Azienda USL secondo le modalita' di cui all'articolo 3. 6. Il mancato possesso dei requisiti di cui al comma 4 o la mancata sottoscrizione dell'impegno di cui al comma 5 precludono l'accesso del medico al contratto aggiuntivo regionale.