Art. 2 
 
                       Contratti di formazione 
                 specialistica aggiuntivi regionali 
 
  1.  La  Regione  finanzia  contratti  di  formazione  specialistica
aggiuntivi, di seguito  denominati  contratti  aggiuntivi  regionali,
rispetto a quelli di cui al titolo VI, capo I, del  d.lgs.  368/1999,
per incentivare la formazione specialistica dei medici e favorirne la
permanenza nelle strutture del servizio sanitario regionale. 
  2. La Giunta regionale determina ogni anno  le  discipline  per  le
quali attivare i contratti aggiuntivi regionali e  prevede  la  spesa
del  relativo  finanziamento  per  l'intera  durata  del   corso   di
specializzazione. 
  3. Per le finalita' di cui al comma 1, la Regione stipula, ai sensi
dell'articolo 6, comma 2, del d.lgs. 502/1992, protocolli  di  intesa
con le universita'  presso  le  quali  sono  attivate  le  scuole  di
specializzazione dell'area sanitaria di interesse,  prevedendo  anche
l'inserimento delle strutture del servizio sanitario regionale  nella
rete  formativa  delle  predette  scuole  di   specializzazione.   In
attuazione  di  tali  protocolli,   la   Regione   stipula   apposite
convenzioni con le universita' sede della scuola di  specializzazione
di interesse, al fine di definire e regolare  i  reciproci  rapporti,
nonche' le modalita' di erogazione del  finanziamento  dei  contratti
aggiuntivi regionali. 
  4. Possono accedere ai contratti  aggiuntivi  regionali  i  medici,
utilmente collocati nella graduatoria di cui all'articolo  36,  comma
1,  lettera  d),  del  d.lgs.  368/1999,  in  possesso  dei  seguenti
requisiti: 
    a) iscrizione all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri
della Regione autonoma Valle d'Aosta)/Vallee  d'Aoste  alla  data  di
inizio delle attivita' didattiche delle scuole di specializzazione; 
    b) residenza in Valle d'Aosta da almeno tre anni,  alla  data  di
presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al   concorso   di
ammissione alla scuola di specializzazione; 
    c)  non  avere  gia'  beneficiato  di  un  contratto   aggiuntivo
regionale, anche in caso di rinuncia o interruzione della  formazione
gia' iniziata. Tale esclusione non si applica  nel  caso  in  cui  il
medico gia' beneficiario  abbia  restituito  alla  Regione  le  somme
previste ai sensi dell'articolo 4. 
  5. Il medico assegnatario del  contratto  aggiuntivo  regionale  e'
tenuto, prima dell'immatricolazione presso l'universita'  sede  della
scuola di  specializzazione,  a  sottoscrivere  presso  la  struttura
regionale  competente  in  materia  di  sanita'   una   dichiarazione
attestante il possesso dei  requisiti  di  cui  al  comma  4  nonche'
l'impegno  a  prestare  servizio  presso  l'Azienda  USL  secondo  le
modalita' di cui all'articolo 3. 
  6. Il mancato possesso dei requisiti di cui al comma 4 o la mancata
sottoscrizione dell'impegno di cui al comma  5  precludono  l'accesso
del medico al contratto aggiuntivo regionale.