Art. 4 
 
               Inadempimenti agli obblighi dei medici 
            assegnatari di contratti aggiuntivi regionali 
 
  1. Il medico assegnatario di un contratto aggiuntivo regionale  che
risolva anticipatamente il contratto per rinuncia al corso di studi o
non adempia, nei cinque anni successivi alla  data  di  conseguimento
del diploma di specializzazione, agli obblighi di cui all'articolo  3
deve  versare  alla   Regione   il   70   per   cento   della   spesa
complessivamente sostenuta per il contratto aggiuntivo regionale  del
quale ha beneficiato. 
  2. Gli obblighi di cui all'articolo  3  si  intendono  parzialmente
assolti nei seguenti casi: 
    a) se il medico ottempera  a  quanto  previsto  dall'articolo  3,
comma 2,  lettera  a),  ma  non  risulta  utilmente  posizionato  per
l'assunzione in nessuna delle graduatorie delle procedure concorsuali
bandite nei cinque anni successivi alla  data  di  conseguimento  del
diploma di specializzazione; 
    b) se il medico ottempera  a  quanto  previsto  dall'articolo  3,
comma 2, lettera b), ma non  risulta  utilmente  posizionato  per  il
convenzionamento in nessuna delle graduatorie formatesi in  esito  ai
relativi avvisi nei cinque anni successivi alla data di conseguimento
del diploma di specializzazione; 
    c) se il medico ottempera  a  quanto  previsto  dall'articolo  3,
comma 2, ma presta servizio per un periodo inferiore a quello  minimo
complessivo di cinque anni. 
  3. Il medico assegnatario di un contratto aggiuntivo regionale  che
adempia parzialmente agli obblighi di cui all'articolo 3 deve versare
alla Regione: 
    a) nei casi di cui al comma 2, lettere a) e  b),  se  non  presta
affatto servizio, nemmeno a tempo determinato, per l'Azienda USL,  un
importo pari al 25 per cento della spesa  complessivamente  sostenuta
per il contratto aggiuntivo regionale; 
    b) nel caso di cui al comma 2, lettera c), un importo pari  al  5
per cento della spesa complessivamente  sostenuta  per  il  contratto
aggiuntivo regionale per ciascuno  degli  anni  di  mancato  servizio
rispetto ai cinque minimi previsti.