Art. 7 
 
         Inadempimenti agli obblighi degli assegnatari di un 
          posto aggiuntivo e della relativa borsa di studio 
 
  1. L'assegnatario di un posto aggiuntivo e della relativa borsa  di
studio che rinunci al corso di studi e non adempia, nei  cinque  anni
successivi   alla   data   di   conseguimento    del    diploma    di
specializzazione, agli obblighi di cui all'articolo  6  deve  versare
alla Regione il 70 per cento della spesa  complessivamente  sostenuta
per la borsa di studio della quale ha beneficiato. 
  2. Gli obblighi di cui all'articolo  6  si  intendono  parzialmente
assolti nei seguenti casi: 
    a) se l'assegnatario ottempera a quanto previsto dall'articolo 6,
comma 2,  lettera  a),  ma  non  risulta  utilmente  posizionato  per
l'assunzione in nessuna delle graduatorie delle procedure concorsuali
bandite nei cinque anni successivi alla  data  di  conseguimento  del
diploma di specializzazione; 
    b) se l'assegnatario ottempera a quanto previsto dall'articolo 6,
comma 2, lettera b), ma non  risulta  utilmente  posizionato  per  il
convenzionamento in nessuna delle graduatorie formatesi in  esito  ai
relativi avvisi nei cinque anni successivi alla data di conseguimento
del diploma di specializzazione; 
    c) se l'assegnatario ottempera a quanto previsto dall'articolo 6,
comma 2, ma presta servizio per un periodo inferiore a quello  minimo
complessivo di cinque anni. 
  3. L'assegnatario di un posto aggiuntivo e della relativa borsa  di
studio che adempia parzialmente agli obblighi di cui  all'articolo  6
deve versare alla Regione: 
    a) nei casi di cui al comma 2, lettere a) e  b),  se  non  presta
affatto servizio, nemmeno a tempo determinato, per l'Azienda USL,  un
importo pari al 25 per cento della spesa  complessivamente  sostenuta
per la borsa di studio regionale; 
    b) nel caso di cui al comma 2, lettera c), un importo pari  al  5
per cento della spesa complessivamente  sostenuta  per  la  borsa  di
studio regionale per ciascuno degli anni di mancato servizio rispetto
ai cinque minimi previsti.