Art. 8 Interventi per la formazione universitaria triennale delle professioni sanitarie 1. La Regione, al fine di favorire la formazione universitaria in ambito sanitario e di assicurare la copertura del fabbisogno di professionalita' del servizio sanitario regionale, stipula, per i corsi di laurea triennale delle professioni sanitarie infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica, delle professioni sanitarie riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, appositi protocolli di intesa: a) con le universita' e le Regioni limitrofe sedi di universita', per istituire posti aggiuntivi riservati a studenti residenti nel territorio regionale che superino il concorso di ammissione ai corsi di laurea triennale delle professioni sanitarie di interesse; b) con le universita', per istituire in Valle d'Aosta corsi di laurea triennale delle professioni sanitarie di maggiore interesse e fabbisogno. 2. La Giunta regionale, in ragione del fabbisogno rilevato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, determina annualmente: a) i posti di cui al comma 1, lettera a), da riservare nei corsi di laurea triennale delle universita' convenzionate e l'ammontare del relativo finanziamento, tenuto conto delle disponibilita' del bilancio regionale; b) i posti da attivare, nell'ambito dei corsi di cui al comma 1, lettera b), e l'ammontare del finanziamento del corso di laurea, tenuto conto delle disponibilita' del bilancio regionale. 3. I protocolli di intesa di cui al comma 1, lettera a), tra la Regione, l'universita' interessata e la Regione sede della medesima sono approvati dalla Giunta regionale e disciplinano: a) l'individuazione del corso di laurea triennale delle professioni sanitarie di interesse e dei relativi posti aggiuntivi da riservare a studenti residenti nel territorio regionale; b) le modalita' della reciproca collaborazione, rinviando ad appositi accordi attuativi tra l'universita' e l'Azienda USL l'individuazione delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate della regione per lo svolgimento di parte del percorso formativo; c) il costo pro-capite per studente; d) le modalita' di formazione della graduatoria per l'accesso ai posti riservati agli studenti residenti nel territorio regionale. 4. I protocolli di intesa di cui al comma 1, lettera b), tra la Regione e l'universita' interessata sono approvati dalla Giunta regionale e disciplinano: a) le modalita' gestionali e organizzative del corso di laurea e delle attivita' didattiche; b) le modalita' della reciproca collaborazione, rinviando ad appositi accordi attuativi tra l'universita' e l'Azienda USL l'individuazione delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate della regione per lo svolgimento di parte del percorso formativo; c) i rapporti economici; d) il numero minimo e massimo dei posti per l'attivazione del corso in ciascun anno accademico; e) l'individuazione della materia del corso da svolgere in lingua francese e le modalita' di accertamento della conoscenza della lingua francese, quale prova selettiva aggiuntiva per l'ammissione al corso di laurea.