Art. 8 
 
             Interventi per la formazione universitaria 
                triennale delle professioni sanitarie 
 
  1. La Regione, al fine di favorire la formazione  universitaria  in
ambito sanitario e di  assicurare  la  copertura  del  fabbisogno  di
professionalita' del servizio sanitario  regionale,  stipula,  per  i
corsi   di   laurea    triennale    delle    professioni    sanitarie
infermieristiche  e  della  professione  sanitaria  ostetrica,  delle
professioni  sanitarie  riabilitative,  tecnico-sanitarie   e   della
prevenzione, appositi protocolli di intesa: 
    a) con le universita' e le Regioni limitrofe sedi di universita',
per istituire posti aggiuntivi riservati  a  studenti  residenti  nel
territorio regionale che superino il concorso di ammissione ai  corsi
di laurea triennale delle professioni sanitarie di interesse; 
    b) con le universita', per istituire in Valle  d'Aosta  corsi  di
laurea triennale delle professioni sanitarie di maggiore interesse  e
fabbisogno. 
  2. La Giunta regionale, in ragione del fabbisogno rilevato ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, determina annualmente: 
    a) i posti di cui al comma 1, lettera a), da riservare nei  corsi
di laurea triennale delle universita' convenzionate e l'ammontare del
relativo  finanziamento,  tenuto  conto  delle   disponibilita'   del
bilancio regionale; 
    b) i posti da attivare, nell'ambito dei corsi di cui al comma  1,
lettera b), e l'ammontare del  finanziamento  del  corso  di  laurea,
tenuto conto delle disponibilita' del bilancio regionale. 
  3. I protocolli di intesa di cui al comma 1,  lettera  a),  tra  la
Regione, l'universita' interessata e la Regione sede  della  medesima
sono approvati dalla Giunta regionale e disciplinano: 
    a)  l'individuazione  del  corso  di   laurea   triennale   delle
professioni sanitarie di interesse e dei relativi posti aggiuntivi da
riservare a studenti residenti nel territorio regionale; 
    b) le modalita'  della  reciproca  collaborazione,  rinviando  ad
appositi  accordi  attuativi  tra  l'universita'  e   l'Azienda   USL
l'individuazione  delle  strutture  sanitarie  pubbliche  e   private
accreditate della regione per lo svolgimento di  parte  del  percorso
formativo; 
    c) il costo pro-capite per studente; 
    d) le modalita' di formazione della graduatoria per l'accesso  ai
posti riservati agli studenti residenti nel territorio regionale. 
  4. I protocolli di intesa di cui al comma 1,  lettera  b),  tra  la
Regione e  l'universita'  interessata  sono  approvati  dalla  Giunta
regionale e disciplinano: 
    a) le modalita' gestionali e organizzative del corso di laurea  e
delle attivita' didattiche; 
    b) le modalita'  della  reciproca  collaborazione,  rinviando  ad
appositi  accordi  attuativi  tra  l'universita'  e   l'Azienda   USL
l'individuazione  delle  strutture  sanitarie  pubbliche  e   private
accreditate della regione per lo svolgimento di  parte  del  percorso
formativo; 
    c) i rapporti economici; 
    d) il numero minimo e massimo dei  posti  per  l'attivazione  del
corso in ciascun anno accademico; 
    e) l'individuazione della materia del corso da svolgere in lingua
francese e le modalita' di accertamento della conoscenza della lingua
francese, quale prova selettiva aggiuntiva per l'ammissione al  corso
di laurea.