Allegato 
 
Regolamento di  modifica  del  regolamento  recante  disposizioni  di
  attuazione dell'articolo 2, commi 56-62, della legge  regionale  29
  dicembre  2016,  n.  25,  per  il  finanziamento  di  attivita'  di
  cooperative e associazioni finalizzate al miglioramento della  vita
  e al mantenimento e valorizzazione di borghi e ambienti naturali in
  montagna, emanato con decreto del Presidente della Regione 8 maggio
  2017, n. 094/Pres. 
(Omissis); 
 
                               Art. 1. 
 
              Modifiche all'art. 2 del DPReg n. 94/2017 
 
    1. Al comma 1  dell'art.  2  del  decreto  del  Presidente  della
Regione 8 maggio 2017,  n.  094/Pres.,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
      a) alla lettera b) le parole «offerta di servizi che concorrono
a  sostenere  e  facilitare  la  residenza  della  popolazione»  sono
sostituite  dalla  seguenti:  «offerta  alla  popolazione  locale  di
servizi che concorrono a sostenere e facilitare la residenza»; 
      b) alla lettera d), dopo le parole  «valorizzazione  turistica»
sono aggiunte le seguenti: «Sono esclusi gli  interventi  riguardanti
immobili funzionali all'esercizio di un'attivita' di impresa  secondo
la definizione recata dalla lettera k)»; 
      c) la lettera j) e' sostituita dalla seguente: 
        «j) nuova unita' locale: unita'  locale  attivata  a  partire
dall'anno della domanda di contributo o  entro  sessanta  giorni  dal
ricevimento  della   comunicazione   al   beneficiario,   con   posta
elettronica  certificata,  del  provvedimento  di   concessione   del
contributo, come da documentazione relativa alla  proprieta'  o  alla
disponibilita' dell'immobile, o come da visura camerale  se  l'unita'
locale e' attivata in anno diverso  da  quello  dell'acquisizione  in
proprieta' o della disponibilita' giuridica»; 
      d) la lettera k) e' sostituita dalla seguente: 
        «k) impresa: ai sensi del diritto europeo qualsiasi  soggetto
che svolge attivita' economica offrendo beni e servizi  sul  mercato,
indipendentemente dalla forma giuridica assunta. L'associazione  che,
titolare di partita IVA, presenta domanda di  contributo  dichiarando
di non svolgere  attivita'  di  impresa,  fornisce  nel  progetto  di
attivita' le informazioni necessarie  a  valutare  l'estraneita'  del
progetto all'attivita' commerciale da essa svolta  ed  e'  tenuta  ad
adottare una contabilita' separata ed autonoma  dimostrata  nei  modi
previsti dall'art. 17, comma 3, lettera e-bis)». 
 
                               Art. 2. 
 
              Modifiche all'art. 3 del DPReg n. 94/2017 
 
    1. All'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 94/2017
sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) al comma 3, dopo le parole «una o piu' unita'  locali»  sono
inserite le seguenti: «a proprio uso esclusivo»; 
      b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente; 
      «4-bis. Le unita' locali di cui al comma  3  sono  indicate  in
domanda di contributo, con la quale il richiedente dichiara ai  sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.  445/2000
che le stesse sono  attive  oppure  che  saranno  attivate  entro  il
termine previsto dall'art. 2, comma 1, lettera j)»; 
      c) alla lettera a) del comma 6, le parole «devono presentare in
allegato alla domanda di contributo» sono sostituite dalla  seguente:
«presentano»; 
      d) alla lettera b) del comma 6, dopo le  parole  «attivita'  di
impresa» sono aggiunte le  seguenti:  «come  da  definizione  di  cui
all'art. 2, comma 1, lettera k)». 
 
                               Art. 3. 
 
              Modifiche all'art. 5 del DPReg n. 94/2017 
 
    1. All'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 94/2017
sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) al comma 1, lettera c), dopo la  parola  «autoveicoli»  sono
aggiunte le seguenti: «, dispositivi personali per la sicurezza»; 
      b) al comma 1 dopo la  parola  «contributo»  sono  aggiunte  le
seguenti: «oppure a decorrere dalla data di attivazione  se  l'unita'
locale e' attivata successivamente alla  domanda  di  contributo  nel
termine previsto dall'art. 2, comma 1, lettera j)». 
 
                               Art. 4. 
 
              Modifiche all'art. 6 del DPReg n. 94/2017 
 
    1. Al comma 1  dell'art.  6  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 94/2017 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) alla lettera b), le parole «comma 7» sono  sostituite  dalle
seguenti: «comma 9»; 
      b) alla  lettera  d);  le  parole  «acquisto  di  attrezzi»  e'
sostituita dalla seguente: «acquisti». 
 
                               Art. 5. 
 
              Modifiche all'art. 9 del DPReg n. 94/2017 
 
    1. All'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 94/2017
sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) dopo la lettera b) del comma 7, sono inserite le seguenti: 
        «b-bis)  corografia  e  rappresentazione  cartografica,   con
delimitazione delle particelle catastali, nonche'  visure  catastali,
degli edifici, delle aree  e  degli  appezzamenti  interessati  dagli
interventi di cui alle fattispecie previste  dall'art.  2,  comma  1,
lettere d) ed e); 
        b-ter) dichiarazione dei proprietari degli  edifici,  aree  e
appezzamenti interessati dagli interventi  di  cui  alle  fattispecie
previste dall'art. 2, comma 1, lettere d) ed e), dalla quale  risulti
l'assenso alla realizzazione del progetto d'attivita'»; 
      b) la lettera e) del comma 7 e' sostituita dalla seguente: 
        «e) documentazione  relativa  alla  proprieta'  della  unita'
locale o alla disponibilita' della stessa da parte  del  richiedente,
secondo quanto indicato dall'art.  3,  comma  4,  se  in  domanda  e'
dichiarato che l'unita' locale e' attiva ai sensi degli  articoli  2,
comma 1, lettera j), e 3, comma 4-bis,  ovvero  se  l'unita'  locale,
dichiarata come unita' che sara' attivata, e' gia' nella proprieta' o
disponibilita' del richiedente»; 
      c) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
        «8. La presentazione della domanda oltre i termini di cui  ai
commi 1 e 2 e con modalita' diverse da quelle indicate ai commi 1,  3
e 5, nonche' l'assenza dei documenti elencati alle  lettere  a),  b),
b-bis), b-ter) e d) del comma 7,  comportano  la  non  ammissibilita'
della domanda e quindi l'esclusione dalla valutazione  effettuata  ai
sensi dell'art. 12»; 
      d) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti: 
        «8-bis. Qualora la struttura regionale  procedente  riscontri
l'assenza in  allegato  alla  domanda  di  contributo  dei  documenti
elencati al comma 7, lettere c), e), f) e g), ne da' comunicazione al
richiedente il quale deve provvedere all'integrazione  della  domanda
con i suddetti documenti entro dieci  giorni  dal  ricevimento  della
comunicazione a pena della non ammissibilita' della domanda. 
        8-ter. La domanda di contributo e  i  documenti  elencati  al
comma 7, lettere b), b-bis), b-ter), c), d),  e),  f)  e  g)  possono
essere oggetto  di  integrazione  o  correzione  su  richiesta  della
struttura regionale procedente avanzata ai sensi dell'art. 11,  comma
1, lettera c) della legge regionale n. 7/2000, qualora  cio'  risulti
necessario  al  fine  della  conclusione  dell'istruttoria  e   della
valutazione della domanda di contributo». 
 
                               Art. 6. 
 
             Modifiche all'art. 12 del DPReg n. 94/2017 
 
    1. All'art. 12 decreto del Presidente della  Regione  n.  94/2017
sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
        «2-bis. Il punteggio  di  cui  al  comma  2,  lettera  b)  e'
assegnato a condizione che alla tipologia di attivita' sia  associata
una specifica e pertinente spesa ammissibile»; 
      b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
        c) «3-bis. In caso di ulteriore parita',  e'  data  priorita'
alla domanda presentata prima in ordine cronologico». 
 
                               Art. 7. 
 
             Modifiche all'art. 15 del DPReg n. 94/2017 
 
    1. All'art. 15  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
94/2017 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis, Il beneficiario che in domanda di contributo dichiara
che l'unita' locale di cui all'art. 3, comma 3,  sara'  attivata  nel
termine previsto dall'art. 2, comma 1, lettera j),  ha  l'obbligo  di
comunicare  alla   struttura   regionale   procedente   l'attivazione
dell'unita' locale entro 30 giorni dal termine suddetto, a pena della
revoca dello stesso,  fatta  salva  la  possibilita'  di  proroga  su
istanza motivata,  allegando  alla  comunicazione  la  documentazione
prevista dall'art. 9, comma 7, lettera e)»; 
      b) al comma 3, le parole «obblighi di  cui  al  comma  1»  sono
sostituite dalle seguenti: «obblighi di cui al comma 2». 
 
                               Art. 8. 
 
              Modifica all'art. 17 del DPReg n. 94/2017 
 
    1. Dopo la lettera e) del comma 3 dell'art. 17  del  decreto  del
Presidente della Regione n. 94/2017 e' aggiunta la seguente: 
      «e-bis)  per  le  spese  rendicontate   da   associazioni   che
dichiarano in domanda di contributo  di  non  svolgere  attivita'  di
impresa in relazione al progetto di attivita', pur  essendo  titolari
di partita IVA, una dichiarazione  del  legale  rappresentante  dalla
quale risulti che non vi  e'  stato  recupero  dell'IVA  a  qualsiasi
titolo in relazione alle spese suddette, non rientrando  le  medesime
tra le attivita' commerciali dell'associazione, e che per tali  spese
e'  tenuta  una  contabilita'  separata  e  autonoma  rispetto   alla
contabilita' riguardate le attivita' commerciali». 
 
                               Art. 9. 
 
             Modifiche all'art. 19 del DPReg n. 94/2017 
 
    1. Al comma 1 dell'art.  19  del  decreto  del  Presidente  della
Regione 94/2017 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti: 
        «a-bis) mancata attivazione, nel termine di  sessanta  giorni
previsto  dall'art.  2,  comma  1,  lettera  j),  dell'unita'  locale
indicata in domanda ai sensi dell'art. 3, comma 4-bis; 
        a-ter) mancata comunicazione  prevista  dall'art.  15,  comma
1-bis»; 
      b) dopo la lettera c) e' inserita la seguente: 
        «c-bis) l'utilizzo dei beni in pendenza dei  vincoli  di  cui
all'art. 15, comma 2,  per  attivita'  imprenditoriale  nel  caso  di
contributo concesso ad associazioni  per  attivita'  non  qualificata
come attivita' di impresa». 
 
                              Art. 10. 
 
       Sostituzione degli Allegati C e D del DPReg n. 94/2017 
 
    1. Gli allegati C e D del decreto del Presidente della Regione n.
94/2017  sono  sostituiti  dall'allegato  C  e  dall'allegato  D  del
presente regolamento. 
 
                              Art. 11. 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
(Omissis). 
 
                                   Visto, Il Presidente: Serracchiani