Allegato Regolamento di modifica del regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 2, commi 56-62, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25, per il finanziamento di attivita' di cooperative e associazioni finalizzate al miglioramento della vita e al mantenimento e valorizzazione di borghi e ambienti naturali in montagna, emanato con decreto del Presidente della Regione 8 maggio 2017, n. 094/Pres. (Omissis); Art. 1. Modifiche all'art. 2 del DPReg n. 94/2017 1. Al comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 8 maggio 2017, n. 094/Pres., sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera b) le parole «offerta di servizi che concorrono a sostenere e facilitare la residenza della popolazione» sono sostituite dalla seguenti: «offerta alla popolazione locale di servizi che concorrono a sostenere e facilitare la residenza»; b) alla lettera d), dopo le parole «valorizzazione turistica» sono aggiunte le seguenti: «Sono esclusi gli interventi riguardanti immobili funzionali all'esercizio di un'attivita' di impresa secondo la definizione recata dalla lettera k)»; c) la lettera j) e' sostituita dalla seguente: «j) nuova unita' locale: unita' locale attivata a partire dall'anno della domanda di contributo o entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione al beneficiario, con posta elettronica certificata, del provvedimento di concessione del contributo, come da documentazione relativa alla proprieta' o alla disponibilita' dell'immobile, o come da visura camerale se l'unita' locale e' attivata in anno diverso da quello dell'acquisizione in proprieta' o della disponibilita' giuridica»; d) la lettera k) e' sostituita dalla seguente: «k) impresa: ai sensi del diritto europeo qualsiasi soggetto che svolge attivita' economica offrendo beni e servizi sul mercato, indipendentemente dalla forma giuridica assunta. L'associazione che, titolare di partita IVA, presenta domanda di contributo dichiarando di non svolgere attivita' di impresa, fornisce nel progetto di attivita' le informazioni necessarie a valutare l'estraneita' del progetto all'attivita' commerciale da essa svolta ed e' tenuta ad adottare una contabilita' separata ed autonoma dimostrata nei modi previsti dall'art. 17, comma 3, lettera e-bis)». Art. 2. Modifiche all'art. 3 del DPReg n. 94/2017 1. All'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 94/2017 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3, dopo le parole «una o piu' unita' locali» sono inserite le seguenti: «a proprio uso esclusivo»; b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente; «4-bis. Le unita' locali di cui al comma 3 sono indicate in domanda di contributo, con la quale il richiedente dichiara ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 che le stesse sono attive oppure che saranno attivate entro il termine previsto dall'art. 2, comma 1, lettera j)»; c) alla lettera a) del comma 6, le parole «devono presentare in allegato alla domanda di contributo» sono sostituite dalla seguente: «presentano»; d) alla lettera b) del comma 6, dopo le parole «attivita' di impresa» sono aggiunte le seguenti: «come da definizione di cui all'art. 2, comma 1, lettera k)». Art. 3. Modifiche all'art. 5 del DPReg n. 94/2017 1. All'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 94/2017 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, lettera c), dopo la parola «autoveicoli» sono aggiunte le seguenti: «, dispositivi personali per la sicurezza»; b) al comma 1 dopo la parola «contributo» sono aggiunte le seguenti: «oppure a decorrere dalla data di attivazione se l'unita' locale e' attivata successivamente alla domanda di contributo nel termine previsto dall'art. 2, comma 1, lettera j)». Art. 4. Modifiche all'art. 6 del DPReg n. 94/2017 1. Al comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 94/2017 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera b), le parole «comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «comma 9»; b) alla lettera d); le parole «acquisto di attrezzi» e' sostituita dalla seguente: «acquisti». Art. 5. Modifiche all'art. 9 del DPReg n. 94/2017 1. All'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 94/2017 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo la lettera b) del comma 7, sono inserite le seguenti: «b-bis) corografia e rappresentazione cartografica, con delimitazione delle particelle catastali, nonche' visure catastali, degli edifici, delle aree e degli appezzamenti interessati dagli interventi di cui alle fattispecie previste dall'art. 2, comma 1, lettere d) ed e); b-ter) dichiarazione dei proprietari degli edifici, aree e appezzamenti interessati dagli interventi di cui alle fattispecie previste dall'art. 2, comma 1, lettere d) ed e), dalla quale risulti l'assenso alla realizzazione del progetto d'attivita'»; b) la lettera e) del comma 7 e' sostituita dalla seguente: «e) documentazione relativa alla proprieta' della unita' locale o alla disponibilita' della stessa da parte del richiedente, secondo quanto indicato dall'art. 3, comma 4, se in domanda e' dichiarato che l'unita' locale e' attiva ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera j), e 3, comma 4-bis, ovvero se l'unita' locale, dichiarata come unita' che sara' attivata, e' gia' nella proprieta' o disponibilita' del richiedente»; c) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. La presentazione della domanda oltre i termini di cui ai commi 1 e 2 e con modalita' diverse da quelle indicate ai commi 1, 3 e 5, nonche' l'assenza dei documenti elencati alle lettere a), b), b-bis), b-ter) e d) del comma 7, comportano la non ammissibilita' della domanda e quindi l'esclusione dalla valutazione effettuata ai sensi dell'art. 12»; d) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti: «8-bis. Qualora la struttura regionale procedente riscontri l'assenza in allegato alla domanda di contributo dei documenti elencati al comma 7, lettere c), e), f) e g), ne da' comunicazione al richiedente il quale deve provvedere all'integrazione della domanda con i suddetti documenti entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione a pena della non ammissibilita' della domanda. 8-ter. La domanda di contributo e i documenti elencati al comma 7, lettere b), b-bis), b-ter), c), d), e), f) e g) possono essere oggetto di integrazione o correzione su richiesta della struttura regionale procedente avanzata ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 7/2000, qualora cio' risulti necessario al fine della conclusione dell'istruttoria e della valutazione della domanda di contributo». Art. 6. Modifiche all'art. 12 del DPReg n. 94/2017 1. All'art. 12 decreto del Presidente della Regione n. 94/2017 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Il punteggio di cui al comma 2, lettera b) e' assegnato a condizione che alla tipologia di attivita' sia associata una specifica e pertinente spesa ammissibile»; b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: c) «3-bis. In caso di ulteriore parita', e' data priorita' alla domanda presentata prima in ordine cronologico». Art. 7. Modifiche all'art. 15 del DPReg n. 94/2017 1. All'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 94/2017 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis, Il beneficiario che in domanda di contributo dichiara che l'unita' locale di cui all'art. 3, comma 3, sara' attivata nel termine previsto dall'art. 2, comma 1, lettera j), ha l'obbligo di comunicare alla struttura regionale procedente l'attivazione dell'unita' locale entro 30 giorni dal termine suddetto, a pena della revoca dello stesso, fatta salva la possibilita' di proroga su istanza motivata, allegando alla comunicazione la documentazione prevista dall'art. 9, comma 7, lettera e)»; b) al comma 3, le parole «obblighi di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «obblighi di cui al comma 2». Art. 8. Modifica all'art. 17 del DPReg n. 94/2017 1. Dopo la lettera e) del comma 3 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 94/2017 e' aggiunta la seguente: «e-bis) per le spese rendicontate da associazioni che dichiarano in domanda di contributo di non svolgere attivita' di impresa in relazione al progetto di attivita', pur essendo titolari di partita IVA, una dichiarazione del legale rappresentante dalla quale risulti che non vi e' stato recupero dell'IVA a qualsiasi titolo in relazione alle spese suddette, non rientrando le medesime tra le attivita' commerciali dell'associazione, e che per tali spese e' tenuta una contabilita' separata e autonoma rispetto alla contabilita' riguardate le attivita' commerciali». Art. 9. Modifiche all'art. 19 del DPReg n. 94/2017 1. Al comma 1 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Regione 94/2017 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti: «a-bis) mancata attivazione, nel termine di sessanta giorni previsto dall'art. 2, comma 1, lettera j), dell'unita' locale indicata in domanda ai sensi dell'art. 3, comma 4-bis; a-ter) mancata comunicazione prevista dall'art. 15, comma 1-bis»; b) dopo la lettera c) e' inserita la seguente: «c-bis) l'utilizzo dei beni in pendenza dei vincoli di cui all'art. 15, comma 2, per attivita' imprenditoriale nel caso di contributo concesso ad associazioni per attivita' non qualificata come attivita' di impresa». Art. 10. Sostituzione degli Allegati C e D del DPReg n. 94/2017 1. Gli allegati C e D del decreto del Presidente della Regione n. 94/2017 sono sostituiti dall'allegato C e dall'allegato D del presente regolamento. Art. 11. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. (Omissis). Visto, Il Presidente: Serracchiani