(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 50 del 13 dicembre 2017) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - legge finanziaria 2007), con particolare riferimento all'art. 7, comma 34, in base al quale l'Amministrazione regionale e' autorizzata a riformare i criteri di assegnazione delle risorse a favore dei Consorzi di garanzia fidi che operano nell'ambito degli interventi di cui all'art. 1 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25 (Contributi per la costituzione di un fondo rischi a favore dei Consorzi provinciali di garanzia fidi fra le piccole industrie della regione), all'art. 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32 (Contributi per favorire lo sviluppo di attivita' economiche nella regione), all'art. 6 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997) e all'art. 59 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato); Vista la legge regionale 17 luglio 2015, n. 19 (Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di attivita' produttive e di risorse agricole e forestali), con particolare riferimento all'art. 48, comma 1, in base al quale l'Amministrazione regionale e' autorizzata ad assegnare le risorse di cui all'art. 7, comma 34 della legge regionale 1/2007 anche al Consorzio regionale garanzia fidi societa' cooperativa a responsabilita' limitata - Finanziaria regionale della cooperazione (Finreco); Vista la legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), con particolare riferimento all'art. 2, comma 81, primo periodo, in base al quale l'Amministrazione regionale e' autorizzata, al fine di sostenere le imprese aventi sede legale o operativa sul territorio della Regione e coinvolte in veste di azioniste o obbligazioniste nella crisi di Veneto Banca s.p.a. e Banca Popolare di Vicenza s.p.a., ad assegnare risorse straordinarie da destinare alla concessione di garanzie a favore delle predette imprese, ai Confidi sopracitati; Vista la legge regione 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento di bilancio per gli anni 2017-2019), con particolare riferimento all'art. 2, comma 51, che ha inserito all'art. 2, comma 81, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14, il secondo periodo, il quale recita: «Le garanzie di cui al primo periodo possono essere destinate anche alla concessione di garanzie a favore delle imprese aventi sede legale o operativa sul territorio della regione finanziate da Veneto Banca SpA e Banca Popolare di Vicenza SpA il cui titolare, nel caso di impresa individuale, o i cui soci, nel caso di societa', sono stati coinvolti nelle crisi di tali banche in veste di azionisti o obbligazionisti»; Visto il «Regolamento di attuazione dell'art. 2, comma 83, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14, in materia di assegnazione di risorse ai Confidi per la concessione di garanzie alle imprese regionale coinvolte nella crisi di Veneto Banca s.p.a. e di Banca Popolare di Vicenza s.p.a.», emanato con proprio decreto 29 novembre 2016, n. 0233/Pres.; Ritenuto necessario modificare il richiamato regolamento al fine di adeguarlo al testo dell'art. 2, comma 81, della legge regionale 14/2016, cosi' come da ultimo modificato dall'art. 2, comma 51, dalla legge regionale 31/2017; Visto il testo recante «Regolamento di modifica al "Regolamento di attuazione dell'art. 2, comma 83, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14, in materia di assegnazione di risorse ai Confidi per la concessione di garanzie alle imprese regionali coinvolte nella crisi di Veneto Banca s.p.a. e di Banca Popolare di Vicenza s.p.a.", emanato con DPreg 29 novembre 2016, n. 0223/Pres.» e ritenuto di emanarlo; Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia; Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r); Su conforme deliberazione della Giunta regionale 17 novembre 2017, n. 2219; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento di modifica al "Regolamento di attuazione dell'art. 2, comma 83, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14, in materia di assegnazione di risorse ai Confidi per la concessione di garanzie alle imprese regionali coinvolte nella crisi di Veneto Banca s.p.a. e di Banca Popolare di Vicenza s.p.a.", emanato con DPreg 29 novembre 2016, n. 223/Pres.», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto verra' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. SERRACCHIANI