Allegato 
 
Regolamento di modifica al «Regolamento di  attuazione  dell'art.  2,
  comma 83, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14,  in  materia
  di assegnazione  di  risorse  ai  Confidi  per  la  concessione  di
  garanzie alle imprese regionali coinvolte  nella  crisi  di  Veneto
  Banca s.p.a. e di Banca Popolare di Vicenza  s.p.a.»,  emanato  con
  DPreg 29 novembre 2016, n. 0223/Pres. 
    (Omissis). 
 
                               Art. 1. 
 
              Modifiche all'art. 1 del DPreg. 0233/2016 
 
    1. Dopo il comma 1 dell'art. 1 del decreto del  Presidente  della
Regione 0233/2016, e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Le risorse di cui al comma 1, possono essere  destinate
anche  alle  imprese  aventi  sede  legale  o  unita'  operativa  sul
territorio regionale, finanziate da Veneto Banca s.p.a.  e  da  Banca
Popolare di Vicenza s.p.a e il cui  titolare,  nel  caso  di  impresa
individuale, o  i  cui  soci,  nel  caso  di  societa',  siano  stati
coinvolti nella  crisi  di  tali  banche  in  veste  di  azionisti  o
obbligazionisti.». 
 
                               Art. 2. 
 
              Modifiche all'art. 7 del DPreg. 0233/2016 
 
    1. Dopo il comma 2 dell'art. 7 del decreto del  Presidente  della
Regione 0233/2016, e' inserito il seguente: 
      «2-bis.  Possono,  inoltre,  ottenere  le  garanzie  di  cui  a
presente Capo, le PMI che, oltre a possedere i requisiti  di  cui  al
comma 2, lettere a) e b), possiedono i seguenti requisiti: 
        a) risultavano beneficiarie di rapporti di finanziamento  con
Veneto Banca s.p.a. e con Banca Popolare di Vicenza s.p.a. alla data,
rispettivamente, del 2 dicembre 2015 e  alla  data  del  16  febbraio
2016; 
        b) il cui titolare, nel caso di impresa  individuale,  ovvero
uno o piu' soci  delle  quali,  nel  caso  di  societa',  risultavano
titolari di azioni o obbligazioni della Veneto Banca s.p.a.  o  della
Banca Popolare di Vicenza alla data, rispettivamente, del 2  dicembre
2015 e alla data del 16 febbraio 2016.». 
 
                               Art. 3. 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. 
 
                                   Visto: Il Presidente: Serracchiani