Allegato 
 
Regolamento recante la disciplina  dell'elenco  regionale  dei  terzi
  membri dei collegi di conciliazione  ed  arbitrato  in  materia  di
  lavoro, di cui all'art. 77-bis della legge regionale 9 agosto 2005,
  n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e  la  qualita'
  del lavoro). 
    (Omissis). 
 
                               Art. 1. 
 
                               Oggetto 
 
    1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di nomina  del
terzo membro dei collegi di conciliazione ed arbitrato,  in  caso  di
mancato accordo tra le parti, definendo, in particolare, le modalita'
di iscrizione, di tenuta e di cancellazione dall'elenco regionale  di
cui all'art. 77-bis della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme
regionali per l'occupazione, la tutela  e  la  qualita'  del  lavoro)
nonche' le modalita' di individuazione del terzo membro nel  rispetto
del principio di rotazione. 
 
                               Art. 2. 
 
                          Elenco regionale 
 
    1. L'elenco regionale di cui all'art. 1,  di  seguito  denominato
elenco, e' tenuto presso la Direzione centrale competente in  materia
di lavoro. 
    2. L'elenco contiene i nominativi dei soggetti  che  svolgono  le
funzioni di terzo membro dei collegi di conciliazione ed arbitrato di
cui all'art. 77-bis della legge regionale 18/2005 nel caso di mancato
accordo tra le parti per la  nomina  del  terzo  membro,  individuati
prioritariamente nell'ambito dei dipendenti regionali. 
    3. L'elenco e'  suddiviso  in  sezioni  per  ambiti  territoriali
provinciali. 
 
                               Art. 3. 
 
          Requisiti per l'iscrizione nell'elenco regionale 
 
    1. Per l'iscrizione nell'elenco regionale di cui  all'art.  1  e'
necessario il possesso di tutti i seguenti requisiti: 
      a) essere dipendente regionale, appartenente  a  una  categoria
non inferiore alla D; 
      b) aver  partecipato  e  superato  un  corso  per  mediatori  e
conciliatori, organizzato dall'Amministrazione  regionale  oppure  da
enti di formazione iscritti all'apposito elenco costituito presso  il
Ministero della giustizia che abiliti all'iscrizione ad un  organismo
di conciliazione. 
 
                               Art. 4. 
 
            Modalita' d'iscrizione nell'elenco regionale 
 
    1. Il dipendente regionale, in  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'art. 3, presenta, tramite la propria casella di posta elettronica
d'ufficio, la richiesta d'iscrizione all'elenco regionale  dei  terzi
membri utilizzando il modello allegato all'interpello di cui al comma
2 ed esprimendo la preferenza per l'inserimento in una o piu' sezioni
provinciali. 
    2. La  richiesta  d'iscrizione  e'  trasmessa  entro  il  termine
previsto dall'interpello, denominato «Richiesta di disponibilita'  di
arbitri regionali in materia di lavoro,  ai  sensi  dell'art.  77-bis
della  legge  regionale  18/2005»,  che  l'Amministrazione  regionale
presenta periodicamente. 
    3. La Direzione centrale competente in  materia  di  lavoro,  cui
sono   trasmesse   le   richieste   di    partecipazione    all'esito
dell'interpello, iscrive nell'elenco il richiedente in  possesso  dei
requisiti di cui all'art. 3. 
    4. Il dipendente iscritto e' identificato con cognome, nome, data
di  nascita  e  struttura  di  appartenenza  e  inserito,  in  ordine
alfabetico, in ciascuna  sezione  provinciale  per  cui  ha  espresso
preferenza. 
    5. La Direzione centrale competente  in  materia  di  lavoro,  se
accerta la non sussistenza, da parte del richiedente,  dei  requisiti
di cui all'art. 3, lo comunica a mezzo posta elettronica d'ufficio al
richiedente. 
    6. Il responsabile dell'attivita' dei  conflitti  in  materia  di
lavoro  all'interno  Direzione  centrale   competente   e'   iscritto
nell'elenco regionale al di fuori delle sezioni di  cui  al  comma  3
dell'art. 2. 
 
                               Art. 5. 
 
                    Tenuta dell'elenco regionale 
 
    1. La Direzione centrale competente in materia di lavoro provvede
alla tenuta dell'elenco regionale. 
    2. Il dipendente iscritto comunica alla Direzione  centrale  ogni
variazione dei dati che lo riguardano. 
    3. Il dipendente  iscritto  che  non  accetta  per  cinque  volte
consecutive la richiesta di far parte di un collegio di conciliazione
ed arbitrato e' cancellato d'ufficio dall'elenco regionale. 
    4. Lo svolgimento dell'attivita' di terzo membro dei  collegi  di
conciliazione ed arbitrato e' considerata attivita' di servizio ed e'
svolta gratuitamente. 
 
                               Art. 6. 
 
Modalita'  d'individuazione  del   personale   iscritto   nell'elenco
                              regionale 
 
    1. Fermo restando quanto previsto dal comma  4,  il  responsabile
dell'attivita' dei conflitti in materia  di  lavoro  della  Direzione
centrale competente, quando perviene, da parte di un lavoratore,  una
richiesta di costituzione di collegio di conciliazione  ed  arbitrato
priva  dell'accordo  delle  parti  sulla  nomina  del  terzo  membro,
formula, a mezzo posta elettronica  d'ufficio,  al  primo  dipendente
iscritto  nell'elenco   prioritariamente   dell'ambito   territoriale
provinciale corrispondente a quello in cui si riunira'  il  collegio,
la richiesta di far parte del collegio da  costituire,  svolgendo  le
funzioni di terzo membro. 
    2. Il dipendente iscritto, entro il  termine  perentorio  di  tre
giorni, accertata e dichiarata la mancanza di  conflitto  d'interessi
con le parti, da' conferma  via  posta  elettronica  d'ufficio  della
propria  disponibilita'  o,  per  motivate   esigenze   personali   o
professionali, comunica la non accettazione. 
    La  mancata  risposta  entro  il   termine   si   considera   non
accettazione. 
    3. In caso di mancata accettazione del primo dipendente iscritto,
il responsabile dell'attivita' dei conflitti  in  materia  di  lavoro
all'interno Direzione centrale competente scorre l'elenco di  cui  al
comma 1. 
    4. Per ogni successiva  richiesta  di  individuazione  del  terzo
membro si applicano i commi da 1 a  3  tramite  il  meccanismo  dello
scorrimento dell'elenco regionale. 
    5. Il responsabile dell'attivita' dei  conflitti  in  materia  di
lavoro, in forza della specifica competenza  in  materia,  puo',  nei
casi di particolare  complessita',  svolgere  le  funzioni  di  terzo
membro del collegio di conciliazione ed arbitrato. 
 
                               Art. 7. 
 
           Modalita' d'individuazione di soggetti esterni 
 
    1. Qualora la procedura di individuazione del terzo membro di cui
all'art. 6 sia completata senza  l'individuazione  di  un  dipendente
iscritto  nella  sezione  provinciale  dell'elenco  corrispondente  a
quella in cui si riunira' il collegio, il responsabile dell'attivita'
dei conflitti in materia di lavoro richiede al consiglio  dell'ordine
degli avvocati e dell'ordine dei consulenti del lavoro competenti per
l'ambito territoriale in cui si riunira' il collegio,  il  nominativo
dei  professionisti  disponibili  a  svolgere  l'attivita'  di  terzo
membro. 
    2. I nominativi di cui al comma 1 sono ordinati alfabeticamente. 
    3. Il responsabile dell'attivita' dei  conflitti  in  materia  di
lavoro individua il nominativo del terzo membro tramite il meccanismo
dello scorrimento dei nominativi dei professionisti forniti. 
 
                               Art. 8. 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. 
 
                                   Visto: Il Presidente: Serracchiani