Allegato Regolamento recante la disciplina dell'elenco regionale dei terzi membri dei collegi di conciliazione ed arbitrato in materia di lavoro, di cui all'art. 77-bis della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro). (Omissis). Art. 1. Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di nomina del terzo membro dei collegi di conciliazione ed arbitrato, in caso di mancato accordo tra le parti, definendo, in particolare, le modalita' di iscrizione, di tenuta e di cancellazione dall'elenco regionale di cui all'art. 77-bis della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro) nonche' le modalita' di individuazione del terzo membro nel rispetto del principio di rotazione. Art. 2. Elenco regionale 1. L'elenco regionale di cui all'art. 1, di seguito denominato elenco, e' tenuto presso la Direzione centrale competente in materia di lavoro. 2. L'elenco contiene i nominativi dei soggetti che svolgono le funzioni di terzo membro dei collegi di conciliazione ed arbitrato di cui all'art. 77-bis della legge regionale 18/2005 nel caso di mancato accordo tra le parti per la nomina del terzo membro, individuati prioritariamente nell'ambito dei dipendenti regionali. 3. L'elenco e' suddiviso in sezioni per ambiti territoriali provinciali. Art. 3. Requisiti per l'iscrizione nell'elenco regionale 1. Per l'iscrizione nell'elenco regionale di cui all'art. 1 e' necessario il possesso di tutti i seguenti requisiti: a) essere dipendente regionale, appartenente a una categoria non inferiore alla D; b) aver partecipato e superato un corso per mediatori e conciliatori, organizzato dall'Amministrazione regionale oppure da enti di formazione iscritti all'apposito elenco costituito presso il Ministero della giustizia che abiliti all'iscrizione ad un organismo di conciliazione. Art. 4. Modalita' d'iscrizione nell'elenco regionale 1. Il dipendente regionale, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, presenta, tramite la propria casella di posta elettronica d'ufficio, la richiesta d'iscrizione all'elenco regionale dei terzi membri utilizzando il modello allegato all'interpello di cui al comma 2 ed esprimendo la preferenza per l'inserimento in una o piu' sezioni provinciali. 2. La richiesta d'iscrizione e' trasmessa entro il termine previsto dall'interpello, denominato «Richiesta di disponibilita' di arbitri regionali in materia di lavoro, ai sensi dell'art. 77-bis della legge regionale 18/2005», che l'Amministrazione regionale presenta periodicamente. 3. La Direzione centrale competente in materia di lavoro, cui sono trasmesse le richieste di partecipazione all'esito dell'interpello, iscrive nell'elenco il richiedente in possesso dei requisiti di cui all'art. 3. 4. Il dipendente iscritto e' identificato con cognome, nome, data di nascita e struttura di appartenenza e inserito, in ordine alfabetico, in ciascuna sezione provinciale per cui ha espresso preferenza. 5. La Direzione centrale competente in materia di lavoro, se accerta la non sussistenza, da parte del richiedente, dei requisiti di cui all'art. 3, lo comunica a mezzo posta elettronica d'ufficio al richiedente. 6. Il responsabile dell'attivita' dei conflitti in materia di lavoro all'interno Direzione centrale competente e' iscritto nell'elenco regionale al di fuori delle sezioni di cui al comma 3 dell'art. 2. Art. 5. Tenuta dell'elenco regionale 1. La Direzione centrale competente in materia di lavoro provvede alla tenuta dell'elenco regionale. 2. Il dipendente iscritto comunica alla Direzione centrale ogni variazione dei dati che lo riguardano. 3. Il dipendente iscritto che non accetta per cinque volte consecutive la richiesta di far parte di un collegio di conciliazione ed arbitrato e' cancellato d'ufficio dall'elenco regionale. 4. Lo svolgimento dell'attivita' di terzo membro dei collegi di conciliazione ed arbitrato e' considerata attivita' di servizio ed e' svolta gratuitamente. Art. 6. Modalita' d'individuazione del personale iscritto nell'elenco regionale 1. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, il responsabile dell'attivita' dei conflitti in materia di lavoro della Direzione centrale competente, quando perviene, da parte di un lavoratore, una richiesta di costituzione di collegio di conciliazione ed arbitrato priva dell'accordo delle parti sulla nomina del terzo membro, formula, a mezzo posta elettronica d'ufficio, al primo dipendente iscritto nell'elenco prioritariamente dell'ambito territoriale provinciale corrispondente a quello in cui si riunira' il collegio, la richiesta di far parte del collegio da costituire, svolgendo le funzioni di terzo membro. 2. Il dipendente iscritto, entro il termine perentorio di tre giorni, accertata e dichiarata la mancanza di conflitto d'interessi con le parti, da' conferma via posta elettronica d'ufficio della propria disponibilita' o, per motivate esigenze personali o professionali, comunica la non accettazione. La mancata risposta entro il termine si considera non accettazione. 3. In caso di mancata accettazione del primo dipendente iscritto, il responsabile dell'attivita' dei conflitti in materia di lavoro all'interno Direzione centrale competente scorre l'elenco di cui al comma 1. 4. Per ogni successiva richiesta di individuazione del terzo membro si applicano i commi da 1 a 3 tramite il meccanismo dello scorrimento dell'elenco regionale. 5. Il responsabile dell'attivita' dei conflitti in materia di lavoro, in forza della specifica competenza in materia, puo', nei casi di particolare complessita', svolgere le funzioni di terzo membro del collegio di conciliazione ed arbitrato. Art. 7. Modalita' d'individuazione di soggetti esterni 1. Qualora la procedura di individuazione del terzo membro di cui all'art. 6 sia completata senza l'individuazione di un dipendente iscritto nella sezione provinciale dell'elenco corrispondente a quella in cui si riunira' il collegio, il responsabile dell'attivita' dei conflitti in materia di lavoro richiede al consiglio dell'ordine degli avvocati e dell'ordine dei consulenti del lavoro competenti per l'ambito territoriale in cui si riunira' il collegio, il nominativo dei professionisti disponibili a svolgere l'attivita' di terzo membro. 2. I nominativi di cui al comma 1 sono ordinati alfabeticamente. 3. Il responsabile dell'attivita' dei conflitti in materia di lavoro individua il nominativo del terzo membro tramite il meccanismo dello scorrimento dei nominativi dei professionisti forniti. Art. 8. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. Visto: Il Presidente: Serracchiani