Allegato Regolamento recante i requisiti delle aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan, ai sensi dell'art. 55, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattivita' del territorio regionale, nonche' modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attivita' produttive), nonche' i criteri e le modalita' per la concessione di contributi in conto capitale ai comuni, singoli o associati, per la realizzazione, la ristrutturazione o l'ampliamento delle predette aree di sosta in attuazione dell'art. 54 della medesima legge regionale. (Omissis). TITOLO I DiISPOSIZIONI GENERALI Art. 1. Oggetto e finalita' 1. Il presente regolamento disciplina i requisiti delle aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan di cui al comma 2, in attuazione dell'art. 55, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattivita' del territorio regionale, nonche' modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attivita' produttive). 2. Il presente regolamento disciplina, altresi', i criteri e le modalita' per la concessione di contributi in conto capitale ai Comuni, singoli o associati, per la realizzazione, la ristrutturazione o l'ampliamento delle aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan, ai sensi dell'art. 54, comma 1-ter, della legge regionale n. 21/2016, al fine della promozione del turismo all'aria aperta. TITOLO II AREE ATTREZZATE PER LA SOSTA TEMPORANEA DI AUTOCARAVAN E CARAVAN Art. 2. Requisiti delle aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan 1. Le aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan, in attuazione dell'art. 55, comma 1, della legge regionale n. 21/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada), in materia di impianti di smaltimento igienico-sanitario, devono essere dotate di: a) pozzetto di scarico autopulente; b) erogatore di acqua potabile; c) adeguato sistema di illuminazione; d) adeguato numero di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti effettuata nel territorio comunale; e) apposita pavimentazione con materiali che ne garantiscano la massima permeabilita'; f) toponomastica del Comune ove e' ubicata l'area, contenente informazioni turistiche aggiornate redatte in piu' lingue; g) adeguata segnaletica a regolamentazione dell'ingresso e dell'uscita dei veicoli e di pedoni in condizioni di sicurezza. 2. Le aree di cui al comma 1 devono essere opportunamente dimensionate, in relazione al minore impatto ambientale possibile, nonche' piantumate con siepi e alberature per una superfice non inferiore al venti per cento dell'area. 3. Le aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan sono indicate con apposito segnale stradale collocato a partire dal confine del Comune ove e' ubicata l'area. 4. Ai sensi dell'art. 55 della legge regionale n. 21/2016, la sosta di autocaravan e caravan nelle aree di cui al comma 1 e' permessa per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive, prorogabili nel rispetto delle norme vigenti in materia. 5. I Comuni, singoli o associati, devono dare tempestiva comunicazione dei servizi forniti dall'area attrezzata e della sua dislocazione ai soggetti pubblici e privati operanti nel settore turistico. Art. 3. Localizzazione 1. La localizzazione delle aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan avviene nel rispetto delle leggi e dei regolamenti comunali, con particolare riferimento alle disposizioni urbanistiche, tenendo conto della vicinanza a servizi di trasporto pubblico, del collegamento con piste ciclabili, della presenza di esercizi commerciali, di strutture ricreative e culturali, nonche' dell'offerta turistica esistente. 2. Le aree attrezzate di cui al comma 1 sono preferibilmente ubicate in zone d'interesse ambientale e paesaggistico e nelle vicinanze dei principali assi viari. TITOLO III CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE O L'AMPLIAMENTO DELLE AREE ATTREZZATE PER LA SOSTA TEMPORANEA DI AUTOCARAVAN E CARAVAN. Art. 4. Soggetti beneficiari 1. Ai sensi dell'art. 54, comma 1-bis, della legge regionale n. 21/2016, possono beneficiare dei contributi di cui al presente titolo i Comuni singoli o associati. Art. 5. Iniziative finanziabili e spese ammissibili 1. Sono finanziabili, ai sensi dell'art. 1, comma 2, le seguenti iniziative: la realizzazione, la ristrutturazione o l'ampliamento delle aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan. 2. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 sono ammissibili le seguenti spese: a) lavori e impianti; b) arredi e attrezzature; c) nel caso in cui le iniziative finanziabili riguardino la realizzazione di opere, le spese di progettazione, generali e di collaudo, nonche' i contributi previdenziali dovuti per legge e l'IVA qualora l'imposta sia indetraibile e rappresenti un costo per il beneficiario. 3. Le spese ammissibili possono comprendere eventuali dazi doganali e costi per trasporto, imballo e montaggio relativi al bene acquistato, con l'esclusione di qualsiasi ricarico per le spese generali. 4. Non sono ammissibili le spese destinate all'acquisto dell'area. Art. 6. Intensita' del contributo 1. I contributi sono concessi nella misura del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, fino al limite massimo di 50.000 euro in caso di Comuni singoli ovvero di 75.000 euro in caso di Comuni associati, per singolo intervento. Art. 7. Presentazione delle domande 1. Le domande di contributo sono presentate al Servizio competente in materia di turismo della Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione. 2. Le domande di cui al comma 1 sono presentate, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, esclusivamente per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo produttive@certregione.fvg.it entro il 30 settembre dell'anno precedente alla realizzazione dell'iniziativa. La data del ricevimento della domanda e' determinata dalla data e dall'ora di ricezione della PEC espresso in hh:mm:ss attestate dal file «daticert.xlm» di certificazione del messaggio generato dal sistema in allegato alla PEC e contenente le informazioni relative alla ricevuta di accettazione del messaggio di PEC inviata dal soggetto richiedente. 3. Le domande si considerano validamente presentate se sono sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante del soggetto richiedente e corredate della documentazione richiesta oppure con firma autografa del legale rappresentante apposta sulla versione cartacea, successivamente scansionata, e inviata tramite PEC corredata della documentazione richiesta, unitamente a un documento d'identita' del legale rappresentante in corso di validita'. 4. Le domande sono corredate, in particolare, della seguente documentazione: a) relazione analitica dell'intervento da realizzare, comprensiva dei riferimenti alla compatibilita' urbanistica dell'opera sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente; b) prospetto analitico riassuntivo delle spese che si intendono sostenere, sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto richiedente; c) copia dei preventivi riferiti alle spese che si intendono effettuare; d) dichiarazione relativa al titolo di proprieta' o altro titolo relativo alla disponibilita' dell'immobile riferito all'oggetto dell'intervento, al fine del rispetto del vincolo di destinazione di cui all'art. 14; e) dichiarazione attestante le caratteristiche necessarie al fine dell'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di valutazione di cui all'art. 8, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente; f) la deliberazione dell'organo competente con cui si autorizza la presentazione della domanda di contributo; g) fotocopia del documento di identita', in corso di validita', del legale rappresentante del soggetto richiedente. 5. La domanda di contributo e' considerata valida solo se e' sottoscritta in conformita' di quanto disposto dal comma 3. 6. Sono archiviate e dell'archiviazione e' data tempestiva notizia al soggetto richiedente: a) le domande presentate al di fuori dei termini indicati dal comma 1; b) le domande non firmate in conformita' a quanto previsto dal comma 3; c) le domande presentate con modalita' diverse da quelle previste dal comma 2; d) per rinuncia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione e) le domande per le quali il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione decorra inutilmente ai sensi dell'a rticolo 8, comma 4. Art. 8. Istruttoria delle domande e criteri di valutazione 1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 36, commi 2, 5 e 6 della legge regionale n. 7/2000, i contributi sono concessi mediante procedimento valutativo a graduatoria sulla base dei seguenti criteri e punteggi: a) localizzazione in Comuni sprovvisti di strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere intendendo, per queste ultime, le strutture ricettive all'aria aperta di cui all'art. 29 della legge regionale n. 21/2016: punti 10; b) localizzazione in Comuni sprovvisti di strutture ricettive extralberghiere intendendo, per queste ultime, le strutture ricettive all'aria aperta di cui all'art. 29 della legge regionale n. 21/2016: punti 8; c) localizzazione nei Comuni il cui territorio e' compreso anche parzialmente entro i confini di un parco o di una riserva, di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), ovvero in zone paesaggisticamente rilevanti: punti 7; d) localizzazione nei Comuni classificati anche parzialmente montani ai sensi della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia), nonche' del decreto del Presidente della Regione 22 gennaio 2003, n. 09/Pres. (legge regionale n. 33/2002, art. 2, comma 4. Ricognizione del territorio risultante montano in applicazione dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 2 della normativa medesima): punti 6; e) localizzazione lungo i principali assi viari o presso gli svincoli autostradali: punti 4; f) localizzazione nelle vicinanze di centri storici: punti 2. 2. In caso di parita' nella graduatoria, operano i seguenti criteri residuali in ordine decrescente di priorita': a) maggiore cofinanziamento del soggetto richiedente; b) intervento per il quale i Comuni dispongono, all'atto della presentazione della domanda, del progetto preliminare dell'opera; c) ordine cronologico di ricevimento della domanda. 3. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la tipologia di interventi, e la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilita' previsti dalla pertinente normativa, effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa. 4. Nel caso la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne da' comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o integrazione. La domanda e' archiviata d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione decorra inutilmente. 5. Nel caso in cui la domanda risulti, in esito alla fase istruttoria di cui al presente articolo, inammissibile a contributo, il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale n. 7/2000, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica al soggetto richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni e' data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Art. 9. Formazione della graduatoria e concessione dei contributi 1. A seguito dell'istruttoria effettuata applicando i criteri di cui all'art. 8, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, con decreto del Direttore centrale competente in materia di turismo e' approvata la graduatoria che e' pubblicata sul sito internet della Regione Friuli-Venezia Giulia. 2. Il contributo e' concesso con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di turismo in base alla graduatoria di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della documentazione di cui al comma 3, nei limiti delle risorse disponibili. 3. La concessione del contributo e' disposta, in via definitiva, ai sensi dell'art. 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), su istanza del legale rappresentante del soggetto beneficiario che contenga, oltre alla descrizione dell'opera da realizzare, un quadro economico e un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. 4. Il decreto di concessione di cui al comma 2 stabilisce i termini di inizio e fine lavori, nonche' il termine e le modalita' per la presentazione della rendicontazione; sono ammesse proroghe ai termini di inizio e fine lavori, purche' motivate e presentate prima della scadenza dello stesso, comunque per un periodo non superiore ai dodici mesi. 5. Dalla data del decreto di concessione decorrono 24 mesi per la realizzazione dell'iniziativa, fatta salva motivata richiesta preventiva di proroga per un periodo massimo di dodici mesi. Art. 10. Variazioni dell'iniziativa 1. I beneficiari del contributo sono tenuti all'esecuzione dell'iniziativa conformemente alle voci di spesa e agli importi ammessi a contributo. Le proposte di variazione dell'iniziativa, debitamente motivate e accompagnate da una sintetica relazione che evidenzia e motiva gli scostamenti previsti rispetto alle caratteristiche originarie dell'iniziativa, sono comunicate tempestivamente mediante richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, al Servizio competente in materia di turismo per l'eventuale approvazione da rilasciare entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, e non comportano in alcun modo la rideterminazione in aumento del contributo concesso. 2. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi originari o l'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa a incentivazione ovvero costituire una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalita' di esecuzione della stessa. Art. 11. Rendicontazione della spesa 1. Ai fini della rendicontazione della spesa, i Comuni presentano ai sensi dell'art. 42 della legge regionale n. 7/2000, una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attivita' per la quale l'incentivo e' stato erogato e' stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione; nel caso di incentivi per la realizzazione di opere pubbliche, sono richiesti, altresi', i certificati di collaudo o di regolare esecuzione regolarmente approvati. 2. E' fatto salvo l'accoglimento di motivata richiesta di proroga del termine di presentazione della rendicontazione, se presentata prima della scadenza del termine stesso, accordabile per un periodo massimo di sei mesi. 3. I beneficiari effettuano tutti i pagamenti relativi alle spese da rendicontare, ivi compresi gli anticipi, dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di contributo ed entro il termine ultimo di rendicontazione della spesa. I pagamenti relativi alle spese rendicontate effettuati prima della presentazione della domanda, ovvero successivamente al termine ultimo di rendicontazione, determinano l'inammissibilita' delle spese medesime. 4. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta il responsabile del procedimento ne da' comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Nel caso in cui la documentazione permanga irregolare o incompleta, l'ufficio competente procede, sulla base della documentazione agli atti, alla rideterminazione o alla revoca del contributo. 5. La rendicontazione e' presentata mediante PEC all'indirizzo di PEC indicato dal Servizio competente in materia di turismo nel provvedimento di concessione del contributo; ai fini del rispetto del termine di presentazione della rendicontazione della spesa, fanno fede la data e l'ora di ricezione della PEC attestate secondo le modalita' di cui all'art. 7, comma 2. 6. Il Servizio competente in materia di turismo procede alla revoca dell'incentivo qualora in sede di rendicontazione sia accertata l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa a incentivo ovvero sia accertato il mancato conseguimento delle finalita' dell'iniziativa ammessa a incentivo ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalita' di esecuzione tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, come da eventuale variazione approvata ai sensi dell'art. 10. Art. 12. Erogazione del contributo 1. Ai sensi dell'art. 57 della legge regionale n. 14/2002 e compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilita' e crescita, l'erogazione del contributo concesso per l'esecuzione di lavori avviene previa richiesta, sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte e certificate dal responsabile del procedimento dell'ente beneficiario. 2. Il contributo non puo' in ogni caso essere superiore all'ammontare della richiesta avanzata in sede di domanda o all'importo della spesa ritenuta ammissibile. 3. L'erogazione degli incentivi e' sospesa nei casi di cui all'art. 47 della legge regionale n. 7/2000. Art. 13. Revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione dei contributi 1. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione dell'incentivo e' revocato, oltre che nei casi di cui all'art. 11, commi 4 e 6, in particolare: a) per rinuncia del beneficiario; b) se i documenti di spesa o il pagamento delle spese risultano integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda o integralmente successivi al termine ultimo di rendicontazione della spesa; c) nel caso in cui gli interventi per i quali il contributo e' stato concesso non siano realizzati entro i termini previsti dall'art. 9, comma 5; d) non si riscontri la veridicita' del contenuto delle dichiarazioni rese in base alla vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000; e) nel caso in cui non venga rispettato il vincolo di destinazione di cui all'art. 14. 2. La revoca dell'incentivo comporta la restituzione delle somme erogate, con le modalita' di cui all'art. 49 della legge regionale n. 7/2000. Art. 14. Vincolo di destinazione 1. Il beneficiario del contributo e' tenuto a rispettare gli obblighi previsti dall'art. 32 della legge regionale n. 7/2000 relativi al vincolo di destinazione dei beni immobili. TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 15. Norme transitorie 1. Per l'anno 2017 le domande volte a ottenere i contributi di cui al presente regolamento devono pervenire alla Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione, Servizio turismo, entro 20 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. 2. Ai procedimenti in corso per i quali, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sia gia' intervenuto il provvedimento di concessione, continua ad applicarsi il regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 10 ottobre 2003, n. 0360/Pres. (Regolamento recante i requisiti delle aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan, in attuazione dell'art. 107, comma 1, della legge regionale n. 2/2002, nonche' i criteri , le priorita' e le modalita' per la concessione dei contributi, in favore dei comuni singoli o associati, per la realizzazione, la ristrutturazione o l'ampliamento delle predette aree, ai sensi dell'art 109, comma 3, della normativa medesima. Approvazione). Art. 16. Rinvio 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 7/2000 e alla legge regionale n. 14/2002. Art. 17. Abrogazioni 1. E' abrogato il decreto del Presidente della Regione 10 ottobre 2003, n. 0360/Pres. (Regolamento recante i requisiti delle aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan, in attuazione dell'art. 107, comma 1, della legge regionale n. 2/2002, nonche' i criteri , le priorita' e le modalita' per la concessione dei contributi, in favore dei comuni singoli o associati, per la realizzazione, la ristrutturazione o l'ampliamento delle predette aree, ai sensi dell'art 109, comma 3, della normativa medesima. Approvazione). Art. 18. Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, Il Presidente Serracchiani