Allegato 
 
    Regolamento recante i requisiti  delle  aree  attrezzate  per  la
sosta temporanea di autocaravan e caravan,  ai  sensi  dell'art.  55,
comma 1, della legge regionale 9 dicembre  2016,  n.  21  (Disciplina
delle politiche regionali nel settore turistico e  dell'attrattivita'
del territorio regionale, nonche'  modifiche  a  leggi  regionali  in
materia di turismo e attivita' produttive), nonche' i  criteri  e  le
modalita' per la concessione  di  contributi  in  conto  capitale  ai
comuni,   singoli   o   associati,   per   la    realizzazione,    la
ristrutturazione o l'ampliamento delle  predette  aree  di  sosta  in
attuazione dell'art. 54 della medesima legge regionale. 
 
    (Omissis). 
 
                              TITOLO I 
 
 
                       DiISPOSIZIONI GENERALI 
 
 
                               Art. 1. 
                         Oggetto e finalita' 
 
    1. Il presente regolamento  disciplina  i  requisiti  delle  aree
attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan di cui al
comma 2, in attuazione dell'art. 55, comma 1, della legge regionale 9
dicembre 2016,  n.  21  (Disciplina  delle  politiche  regionali  nel
settore turistico  e  dell'attrattivita'  del  territorio  regionale,
nonche' modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attivita'
produttive). 
    2. Il presente regolamento disciplina, altresi', i criteri  e  le
modalita' per la concessione  di  contributi  in  conto  capitale  ai
Comuni,   singoli   o   associati,   per   la    realizzazione,    la
ristrutturazione o l'ampliamento delle aree attrezzate per  la  sosta
temporanea di autocaravan e caravan, ai  sensi  dell'art.  54,  comma
1-ter, della legge regionale n. 21/2016, al fine della promozione del
turismo all'aria aperta. 
 
                              TITOLO II 
 
 
  AREE ATTREZZATE PER LA SOSTA TEMPORANEA DI AUTOCARAVAN E CARAVAN 
 
 
                               Art. 2. 
Requisiti  delle  aree  attrezzate  per  la   sosta   temporanea   di
                        autocaravan e caravan 
 
    1. Le aree attrezzate per la sosta temporanea  di  autocaravan  e
caravan, in attuazione dell'art. 55, comma 1, della  legge  regionale
n. 21/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 378  del
decreto del Presidente della Repubblica  16  dicembre  1992,  n.  495
(Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della  strada),
in materia di  impianti  di  smaltimento  igienico-sanitario,  devono
essere dotate di: 
      a) pozzetto di scarico autopulente; 
      b) erogatore di acqua potabile; 
      c) adeguato sistema di illuminazione; 
      d) adeguato numero di contenitori per la raccolta differenziata
dei rifiuti effettuata nel territorio comunale; 
      e) apposita pavimentazione con materiali che ne garantiscano la
massima permeabilita'; 
      f) toponomastica del Comune ove e' ubicata  l'area,  contenente
informazioni turistiche aggiornate redatte in piu' lingue; 
      g) adeguata  segnaletica  a  regolamentazione  dell'ingresso  e
dell'uscita dei veicoli e di pedoni in condizioni di sicurezza. 
    2. Le aree  di  cui  al  comma  1  devono  essere  opportunamente
dimensionate, in relazione al minore  impatto  ambientale  possibile,
nonche' piantumate con siepi  e  alberature  per  una  superfice  non
inferiore al venti per cento dell'area. 
    3. Le aree attrezzate per la sosta temporanea  di  autocaravan  e
caravan sono indicate  con  apposito  segnale  stradale  collocato  a
partire dal confine del Comune ove e' ubicata l'area. 
    4. Ai sensi dell'art. 55 della legge  regionale  n.  21/2016,  la
sosta di autocaravan e caravan nelle  aree  di  cui  al  comma  1  e'
permessa per un  periodo  massimo  di  quarantotto  ore  consecutive,
prorogabili nel rispetto delle norme vigenti in materia. 
    5.  I  Comuni,  singoli  o  associati,  devono  dare   tempestiva
comunicazione dei servizi forniti dall'area attrezzata  e  della  sua
dislocazione ai soggetti pubblici  e  privati  operanti  nel  settore
turistico. 
 
                               Art. 3. 
                           Localizzazione 
 
    1.  La  localizzazione  delle  aree  attrezzate  per   la   sosta
temporanea di autocaravan e caravan avviene nel rispetto delle  leggi
e  dei  regolamenti  comunali,  con  particolare   riferimento   alle
disposizioni urbanistiche, tenendo conto della vicinanza a servizi di
trasporto pubblico,  del  collegamento  con  piste  ciclabili,  della
presenza  di  esercizi  commerciali,  di   strutture   ricreative   e
culturali, nonche' dell'offerta turistica esistente. 
    2. Le aree attrezzate di cui  al  comma  1  sono  preferibilmente
ubicate in  zone  d'interesse  ambientale  e  paesaggistico  e  nelle
vicinanze dei principali assi viari. 
 
                             TITOLO III 
 
CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE O  L'AMPLIAMENTO
  DELLE AREE ATTREZZATE PER LA  SOSTA  TEMPORANEA  DI  AUTOCARAVAN  E
  CARAVAN. 
 
                               Art. 4. 
                        Soggetti beneficiari 
 
    1. Ai sensi dell'art. 54, comma 1-bis, della legge  regionale  n.
21/2016, possono beneficiare dei contributi di cui al presente titolo
i Comuni singoli o associati. 
 
                               Art. 5. 
             Iniziative finanziabili e spese ammissibili 
 
    1. Sono finanziabili, ai sensi dell'art. 1, comma 2, le  seguenti
iniziative: la realizzazione,  la  ristrutturazione  o  l'ampliamento
delle aree attrezzate  per  la  sosta  temporanea  di  autocaravan  e
caravan. 
    2. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma  1  sono
ammissibili le seguenti spese: 
      a) lavori e impianti; 
      b) arredi e attrezzature; 
      c) nel caso in cui le  iniziative  finanziabili  riguardino  la
realizzazione di opere, le spese  di  progettazione,  generali  e  di
collaudo, nonche' i contributi previdenziali dovuti per legge e l'IVA
qualora l'imposta sia indetraibile e  rappresenti  un  costo  per  il
beneficiario. 
    3.  Le  spese  ammissibili  possono  comprendere  eventuali  dazi
doganali e costi per trasporto, imballo e montaggio relativi al  bene
acquistato, con l'esclusione  di  qualsiasi  ricarico  per  le  spese
generali. 
    4.  Non  sono  ammissibili  le   spese   destinate   all'acquisto
dell'area. 
 
                               Art. 6. 
                      Intensita' del contributo 
 
    1. I contributi sono concessi nella misura del 50 per cento della
spesa ritenuta ammissibile, fino al limite massimo di 50.000 euro  in
caso di Comuni singoli ovvero  di  75.000  euro  in  caso  di  Comuni
associati, per singolo intervento. 
 
                               Art. 7. 
                     Presentazione delle domande 
 
    1.  Le  domande  di  contributo  sono  presentate   al   Servizio
competente in materia di turismo della Direzione  centrale  attivita'
produttive, turismo e cooperazione. 
    2. Le domande di cui al comma 1  sono  presentate,  nel  rispetto
delle disposizioni vigenti in  materia  fiscale,  esclusivamente  per
posta      elettronica      certificata      (PEC)      all'indirizzo
produttive@certregione.fvg.it  entro  il   30   settembre   dell'anno
precedente  alla   realizzazione   dell'iniziativa.   La   data   del
ricevimento della domanda e' determinata dalla  data  e  dall'ora  di
ricezione  della  PEC  espresso  in  hh:mm:ss  attestate   dal   file
«daticert.xlm» di certificazione del messaggio generato  dal  sistema
in allegato alla PEC  e  contenente  le  informazioni  relative  alla
ricevuta di accettazione del messaggio di PEC  inviata  dal  soggetto
richiedente. 
    3. Le domande  si  considerano  validamente  presentate  se  sono
sottoscritte  con  firma  digitale  dal  legale  rappresentante   del
soggetto  richiedente  e  corredate  della  documentazione  richiesta
oppure con firma autografa del legale  rappresentante  apposta  sulla
versione cartacea, successivamente scansionata, e inviata tramite PEC
corredata della documentazione richiesta, unitamente a  un  documento
d'identita' del legale rappresentante in corso di validita'. 
    4. Le domande sono  corredate,  in  particolare,  della  seguente
documentazione: 
      a)   relazione   analitica   dell'intervento   da   realizzare,
comprensiva   dei   riferimenti   alla   compatibilita'   urbanistica
dell'opera  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  del   soggetto
richiedente; 
      b) prospetto analitico riassuntivo delle spese che si intendono
sostenere,  sottoscritto  dal  legale  rappresentante  del   soggetto
richiedente; 
      c) copia dei preventivi riferiti alle spese  che  si  intendono
effettuare; 
      d) dichiarazione relativa  al  titolo  di  proprieta'  o  altro
titolo   relativo   alla   disponibilita'   dell'immobile    riferito
all'oggetto dell'intervento, al fine  del  rispetto  del  vincolo  di
destinazione di cui all'art. 14; 
      e) dichiarazione attestante le  caratteristiche  necessarie  al
fine  dell'attribuzione  dei  punteggi   relativi   ai   criteri   di
valutazione di cui all'art. 8, sottoscritta dal legale rappresentante
del soggetto richiedente; 
      f) la deliberazione dell'organo competente con cui si autorizza
la presentazione della domanda di contributo; 
      g) fotocopia del documento di identita', in corso di validita',
del legale rappresentante del soggetto richiedente. 
    5. La domanda di contributo e'  considerata  valida  solo  se  e'
sottoscritta in conformita' di quanto disposto dal comma 3. 
    6.  Sono  archiviate  e  dell'archiviazione  e'  data  tempestiva
notizia al soggetto richiedente: 
      a) le domande presentate al di fuori dei termini  indicati  dal
comma 1; 
      b) le domande non firmate in conformita' a quanto previsto  dal
comma 3; 
      c) le  domande  presentate  con  modalita'  diverse  da  quelle
previste dal comma 2; 
      d)   per   rinuncia   intervenuta   prima   dell'adozione   del
provvedimento di concessione 
      e) le domande per le quali il termine assegnato per  provvedere
alla regolarizzazione o all'integrazione decorra inutilmente ai sensi
dell'a rticolo 8, comma 4. 
 
                               Art. 8. 
         Istruttoria delle domande e criteri di valutazione 
 
    1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 36, commi 2, 5 e 6 della
legge regionale  n.  7/2000,  i  contributi  sono  concessi  mediante
procedimento valutativo a graduatoria sulla base dei seguenti criteri
e punteggi: 
      a) localizzazione in Comuni sprovvisti di  strutture  ricettive
alberghiere ed extralberghiere  intendendo,  per  queste  ultime,  le
strutture ricettive all'aria aperta di cui all'art.  29  della  legge
regionale n. 21/2016: 
        punti 10; 
      b) localizzazione in Comuni sprovvisti di  strutture  ricettive
extralberghiere intendendo, per queste ultime, le strutture ricettive
all'aria aperta di cui all'art. 29 della legge regionale n. 21/2016: 
        punti 8; 
      c) localizzazione nei Comuni  il  cui  territorio  e'  compreso
anche parzialmente entro i confini di un parco o di una  riserva,  di
cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme  in  materia
di  parchi  e   riserve   naturali   regionali),   ovvero   in   zone
paesaggisticamente rilevanti: 
        punti 7; 
      d) localizzazione nei Comuni  classificati  anche  parzialmente
montani ai sensi della  legge  regionale  20  dicembre  2002,  n.  33
(Istituzione dei  Comprensori  montani  del  Friuli-Venezia  Giulia),
nonche' del decreto del Presidente della Regione 22 gennaio 2003,  n.
09/Pres. (legge regionale n. 33/2002, art. 2, comma  4.  Ricognizione
del territorio risultante montano in applicazione dei commi 1, 2 e  3
dell'art. 2 della normativa medesima): 
        punti 6; 
      e) localizzazione lungo i principali assi viari  o  presso  gli
svincoli autostradali: 
        punti 4; 
      f) localizzazione nelle vicinanze di centri storici: 
        punti 2. 
    2. In caso di  parita'  nella  graduatoria,  operano  i  seguenti
criteri residuali in ordine decrescente di priorita': 
      a) maggiore cofinanziamento del soggetto richiedente; 
    b) intervento per il quale i Comuni  dispongono,  all'atto  della
presentazione della domanda, del progetto preliminare dell'opera; 
      c) ordine cronologico di ricevimento della domanda. 
    3. Il responsabile dell'istruttoria verifica  la  sussistenza  di
tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per  la  tipologia
di interventi,  e  la  rispondenza  della  domanda  ai  requisiti  di
legittimazione e alle condizioni  di  ammissibilita'  previsti  dalla
pertinente normativa,  effettuando,  ove  necessario,  gli  opportuni
accertamenti anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione
integrativa. 
    4. Nel caso la domanda sia ritenuta irregolare o  incompleta,  il
responsabile del procedimento ne  da'  comunicazione  all'interessato
indicandone le cause e assegnando un termine non superiore  a  trenta
giorni  per  provvedere  alla  regolarizzazione  o  integrazione.  La
domanda e' archiviata d'ufficio  qualora  il  termine  assegnato  per
provvedere   alla   regolarizzazione   o   all'integrazione   decorra
inutilmente. 
    5. Nel caso in  cui  la  domanda  risulti,  in  esito  alla  fase
istruttoria di cui al presente articolo, inammissibile a  contributo,
il responsabile del procedimento, ai  sensi  dell'art.  16-bis  della
legge  regionale  n.  7/2000,  prima  della  formale   adozione   del
provvedimento negativo, comunica al soggetto richiedente i motivi che
ostano all'accoglimento della domanda, assegnando un termine di dieci
giorni per la presentazione di osservazioni.  Dell'eventuale  mancato
accoglimento di tali osservazioni e' data ragione  nella  motivazione
del provvedimento finale. 
 
                               Art. 9. 
      Formazione della graduatoria e concessione dei contributi 
 
    1. A seguito dell'istruttoria effettuata applicando i criteri  di
cui all'art. 8, entro centoventi giorni dalla  scadenza  del  termine
per  la  presentazione  delle  domande,  con  decreto  del  Direttore
centrale competente in materia di turismo e' approvata la graduatoria
che e' pubblicata sul  sito  internet  della  Regione  Friuli-Venezia
Giulia. 
    2. Il contributo  e'  concesso  con  decreto  del  Direttore  del
Servizio competente in materia di turismo in base alla graduatoria di
cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla scadenza  del  termine  di
presentazione della documentazione di cui  al  comma  3,  nei  limiti
delle risorse disponibili. 
    3. La concessione del contributo e' disposta, in via  definitiva,
ai sensi dell'art. 56 della legge regionale 31  maggio  2002,  n.  14
(Disciplina organica dei lavori  pubblici),  su  istanza  del  legale
rappresentante del soggetto beneficiario  che  contenga,  oltre  alla
descrizione dell'opera  da  realizzare,  un  quadro  economico  e  un
cronoprogramma  comprensivo  delle  fasi  di   progettazione   e   di
esecuzione dei lavori. 
    4. Il decreto di concessione di  cui  al  comma  2  stabilisce  i
termini di inizio e fine lavori, nonche' il termine  e  le  modalita'
per la presentazione della rendicontazione; sono ammesse proroghe  ai
termini di inizio e fine lavori, purche' motivate e presentate  prima
della scadenza dello stesso, comunque per un periodo non superiore ai
dodici mesi. 
    5. Dalla data del decreto di concessione decorrono 24 mesi per la
realizzazione  dell'iniziativa,  fatta   salva   motivata   richiesta
preventiva di proroga per un periodo massimo di dodici mesi. 
 
                              Art. 10. 
                     Variazioni dell'iniziativa 
 
    1.  I  beneficiari  del  contributo  sono  tenuti  all'esecuzione
dell'iniziativa conformemente alle  voci  di  spesa  e  agli  importi
ammessi a contributo.  Le  proposte  di  variazione  dell'iniziativa,
debitamente motivate e accompagnate da una  sintetica  relazione  che
evidenzia  e  motiva   gli   scostamenti   previsti   rispetto   alle
caratteristiche   originarie   dell'iniziativa,    sono    comunicate
tempestivamente   mediante   richiesta,   sottoscritta   dal   legale
rappresentante del soggetto beneficiario, al Servizio  competente  in
materia di turismo per l'eventuale approvazione da  rilasciare  entro
sessanta giorni dal ricevimento della  comunicazione  stessa,  e  non
comportano  in  alcun  modo  la  rideterminazione  in   aumento   del
contributo concesso. 
    2. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi  originari  o
l'impianto  complessivo  dell'iniziativa  ammessa  a   incentivazione
ovvero costituire una modifica  sostanziale  nei  contenuti  o  nelle
modalita' di esecuzione della stessa. 
 
                              Art. 11. 
                     Rendicontazione della spesa 
 
    1. Ai fini della rendicontazione della spesa, i Comuni presentano
ai  sensi  dell'art.  42  della  legge  regionale  n.   7/2000,   una
dichiarazione   sottoscritta   dal   funzionario   responsabile   del
procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o  di
servizio, che attesti che l'attivita' per  la  quale  l'incentivo  e'
stato erogato e' stata realizzata  nel  rispetto  delle  disposizioni
normative  che   disciplinano   la   materia   e   delle   condizioni
eventualmente poste nel decreto di concessione; nel caso di incentivi
per la realizzazione di opere pubbliche, sono richiesti, altresi',  i
certificati  di  collaudo  o  di  regolare  esecuzione   regolarmente
approvati. 
    2. E' fatto salvo l'accoglimento di motivata richiesta di proroga
del termine di presentazione  della  rendicontazione,  se  presentata
prima della scadenza del termine stesso, accordabile per  un  periodo
massimo di sei mesi. 
    3. I beneficiari effettuano tutti i pagamenti relativi alle spese
da rendicontare, ivi compresi gli anticipi, dal giorno  successivo  a
quello di presentazione della  domanda  di  contributo  ed  entro  il
termine ultimo di rendicontazione della spesa. I  pagamenti  relativi
alle spese rendicontate effettuati prima  della  presentazione  della
domanda, ovvero successivamente al termine ultimo di rendicontazione,
determinano l'inammissibilita' delle spese medesime. 
    4. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta il
responsabile del procedimento ne  da'  comunicazione  all'interessato
indicandone le cause e assegnando un termine massimo di trenta giorni
per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Nel caso  in
cui la documentazione permanga  irregolare  o  incompleta,  l'ufficio
competente procede, sulla base della documentazione agli  atti,  alla
rideterminazione o alla revoca del contributo. 
    5. La rendicontazione e' presentata mediante PEC all'indirizzo di
PEC indicato dal  Servizio  competente  in  materia  di  turismo  nel
provvedimento di concessione del contributo; ai fini del rispetto del
termine di presentazione della  rendicontazione  della  spesa,  fanno
fede la data e l'ora di ricezione  della  PEC  attestate  secondo  le
modalita' di cui all'art. 7, comma 2. 
    6. Il Servizio competente in  materia  di  turismo  procede  alla
revoca  dell'incentivo  qualora  in  sede  di   rendicontazione   sia
accertata l'alterazione degli  obiettivi  originari  o  dell'impianto
complessivo dell'iniziativa ammessa a incentivo ovvero sia  accertato
il mancato conseguimento delle finalita'  dell'iniziativa  ammessa  a
incentivo ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei  contenuti
o nelle  modalita'  di  esecuzione  tra  l'iniziativa  effettivamente
realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, come da
eventuale variazione approvata ai sensi dell'art. 10. 
 
                              Art. 12. 
                      Erogazione del contributo 
 
    1. Ai sensi dell'art. 57  della  legge  regionale  n.  14/2002  e
compatibilmente con  i  vincoli  posti  dal  patto  di  stabilita'  e
crescita, l'erogazione del contributo concesso  per  l'esecuzione  di
lavori avviene previa richiesta, sulla base della progressione  della
spesa,  in  relazione  alle   obbligazioni   giuridiche   assunte   e
certificate dal responsabile del procedimento dell'ente beneficiario. 
    2.  Il  contributo  non  puo'  in  ogni  caso  essere   superiore
all'ammontare  della  richiesta  avanzata  in  sede  di   domanda   o
all'importo della spesa ritenuta ammissibile. 
    3. L'erogazione degli  incentivi  e'  sospesa  nei  casi  di  cui
all'art. 47 della legge regionale n. 7/2000. 
 
                              Art. 13. 
               Revoca del provvedimento di concessione 
                  e rideterminazione dei contributi 
 
    1.  Fermo  restando  quanto  previsto  in  materia  di  decadenza
dall'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il
provvedimento di concessione dell'incentivo e'  revocato,  oltre  che
nei casi di cui all'art. 11, commi 4 e 6, in particolare: 
      a) per rinuncia del beneficiario; 
      b) se i documenti di spesa o il pagamento delle spese risultano
integralmente di data  anteriore  a  quella  di  presentazione  della
domanda   o   integralmente   successivi   al   termine   ultimo   di
rendicontazione della spesa; 
      c) nel caso in cui gli interventi per i quali il contributo  e'
stato  concesso  non  siano  realizzati  entro  i  termini   previsti
dall'art. 9, comma 5; 
      d)  non  si  riscontri  la  veridicita'  del  contenuto   delle
dichiarazioni rese in base  alla  vigente  normativa  in  materia  di
dichiarazioni sostitutive, salvo quanto previsto dall'art. 71,  comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000; 
      e)  nel  caso  in  cui  non  venga  rispettato  il  vincolo  di
destinazione di cui all'art. 14. 
    2. La revoca dell'incentivo comporta la restituzione delle  somme
erogate, con le modalita' di cui all'art. 49 della legge regionale n.
7/2000. 
 
                              Art. 14. 
                       Vincolo di destinazione 
 
    1. Il beneficiario del contributo  e'  tenuto  a  rispettare  gli
obblighi previsti  dall'art.  32  della  legge  regionale  n.  7/2000
relativi al vincolo di destinazione dei beni immobili. 
 
                              TITOLO IV 
 
 
                  DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
 
 
                              Art. 15. 
                          Norme transitorie 
 
    1. Per l'anno 2017 le domande volte a ottenere  i  contributi  di
cui al presente regolamento devono pervenire alla Direzione  centrale
attivita' produttive, turismo e cooperazione, Servizio turismo, entro
20 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. 
    2. Ai procedimenti in corso per i quali, alla data di entrata  in
vigore  del   presente   Regolamento,   sia   gia'   intervenuto   il
provvedimento di concessione, continua ad applicarsi  il  regolamento
di cui al decreto del Presidente della Regione 10  ottobre  2003,  n.
0360/Pres. (Regolamento recante i requisiti delle aree attrezzate per
la sosta temporanea di autocaravan e caravan, in attuazione dell'art.
107, comma 1, della legge regionale n. 2/2002, nonche' i criteri , le
priorita' e le modalita' per la concessione dei contributi, in favore
dei  comuni  singoli  o   associati,   per   la   realizzazione,   la
ristrutturazione  o  l'ampliamento  delle  predette  aree,  ai  sensi
dell'art 109, comma 3, della normativa medesima. Approvazione). 
 
                              Art. 16. 
                               Rinvio 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano
le disposizioni di cui alla legge regionale n. 7/2000  e  alla  legge
regionale n. 14/2002. 
 
                              Art. 17. 
                             Abrogazioni 
 
    1. E' abrogato il decreto del Presidente della Regione 10 ottobre
2003, n. 0360/Pres.  (Regolamento  recante  i  requisiti  delle  aree
attrezzate per la sosta  temporanea  di  autocaravan  e  caravan,  in
attuazione dell'art. 107, comma 1, della legge regionale  n.  2/2002,
nonche' i criteri , le priorita' e le modalita'  per  la  concessione
dei contributi, in favore dei comuni  singoli  o  associati,  per  la
realizzazione, la ristrutturazione  o  l'ampliamento  delle  predette
aree, ai sensi dell'art  109,  comma  3,  della  normativa  medesima.
Approvazione). 
 
                              Art. 18. 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale   della
Regione. 
 
Visto, Il Presidente Serracchiani