Allegato Regolamento per l'accreditamento dei centri di prevenzione, sostegno e aiuto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, denominati Punti di ascolto, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche e da fenomeni vessatori e discriminatori nell'ambiente di lavoro). (Omissis). Art. 1. Finalita' e ambito di applicazione 1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche e da fenomeni vessatori e discriminatori nell'ambiente di lavoro), di seguito denominata legge, disciplina i criteri per l'accreditamento di centri di prevenzione, sostegno e aiuto, denominati Punti di ascolto, a favore delle lavoratrici e dei lavoratori che si ritengono colpiti da azioni e comportamenti discriminatori e vessatori protratti nel tempo, anche legati a molestie sessuali, differenze di genere, orientamento sessuale, eta', stato di salute, credo religioso, cultura, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, provenienza geografica. 2. L'accreditamento e' finalizzato a garantire standard uniformi per lo svolgimento delle attivita' dei Punti di ascolto le quali, ai sensi dell'art. 3 della legge, sono rivolte soprattutto ad effettuare colloqui con le lavoratrici e i lavoratori in condizioni di disagio al fine di analizzare l'eventuale sussistenza di una situazione di malessere psico-fisico, legata a molestie, discriminazioni o altre forme di pressione psicologica e ad offrire una consulenza qualificata che possa orientare al conseguimento di una condizione di benessere nel proprio ambiente di lavoro e indicare percorsi personalizzati di uscita dalla condizione di disagio lavorativo. 3. Il regolamento individua, in particolare: a) i requisiti relativi alle risorse umane e materiali necessarie all'organizzazione e alle attivita' dei Punti di ascolto accreditati; b) gli indirizzi generali, gli obblighi e le prescrizioni operative cui i Punti di ascolto accreditati debbono attenersi per lo svolgimento delle loro attivita'; c) le modalita' di richiesta e di concessione dell'accreditamento; d) le modalita' di monitoraggio, controllo e verifica del mantenimento dei requisiti e del conforme svolgimento delle attivita'; e) le cause di revoca dell'accreditamento. Art. 2. Soggetti da cui i Punti di ascolto sono attivati e gestiti e soggetto che puo' richiedere l'accreditamento 1. Ai sensi dell'art. 2 della legge i Punti di ascolto sono attivati e gestiti mediante convenzioni tra uno o piu' enti locali, singoli o costituiti secondo le forme associative previste dalla legge, e almeno uno dei seguenti soggetti che operano sul territorio della Regione: a) organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale aventi tra le finalita' statutarie la promozione del benessere lavorativo e il contrasto a fenomeni vessatori e discriminatori in ambito occupazionale; b) organizzazioni sindacali e organizzazioni datoriali. 2. I requisiti specifici dei soggetti da cui i Punti di ascolto sono attivati e gestiti e i contenuti minimi delle convenzioni tra i soggetti di cui al comma 1 sono disciplinati dal regolamento di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 7/2005. 3. Il «soggetto da cui il Punto di ascolto dipende», individuato ai sensi delle convenzioni di cui al comma 1, presenta la domanda di accreditamento e attesta la sussistenza e la permanenza nel tempo dei requisiti. Art. 3. Risorse umane del Punto di ascolto 1. Le attivita' del Punto di ascolto sono garantite dalla presenza di un'equipe multidisciplinare composta, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge, dalle seguenti figure professionali: a) un avvocato giuslavorista; b) uno psicologo esperto in psicologia del lavoro, iscritto alla sezione «A» dell'albo degli psicologi; c) un medico specialista in medicina legale o medicina del lavoro. 2. Le figure professionali che costituiscono l'equipe multidisciplinare di cui al comma 1 sono individuate dal soggetto da cui il Punto di ascolto dipende, anche in raccordo con gli altri soggetti che attivano e gestiscono il Punto di ascolto. Le figure professionali devono possedere idonei titoli di studio e professionali quali, in particolare, specializzazioni, master e diplomi, e pluriennali esperienze maturate, ciascuna per la disciplina di riferimento, nel settore del benessere lavorativo e del contrasto ai fenomeni discriminatori e vessatori negli ambienti di lavoro. 3. Oltre che delle figure professionali che costituiscono l'equipe multidisciplinare, il Punto di ascolto puo' avvalersi di personale esperto per svolgere attivita' di supporto al lavoro dell'equipe multidisciplinare, per gestirne l'organizzazione e la logistica, facilitare la presa in carico dell'utenza e curare l'attivita' divulgativa e promozionale. 4. Il personale esperto di cui al comma 3 deve possedere adeguate competenze e poter dimostrare esperienze, di durata complessivamente non inferiore a due anni, acquisite attraverso rapporti di lavoro, collaborazione o tirocinio svolti presso organizzazioni operanti nell'ambito della promozione e tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. 5. I professionisti che compongono l'equipe multidisciplinare del Punto di ascolto, nonche' il personale esperto che vi collabora, non possono essere individuati tra coloro che svolgono compiti di vigilanza ai sensi della normativa sanitaria regionale, in particolare presso gli enti del Servizio sanitario regionale di cui all'art. 3 della legge 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria). 6. I professionisti che compongono l'equipe multidisciplinare svolgono la propria attivita' principalmente presso un Punto di ascolto accreditato; nel caso svolgano attivita' presso piu' Punti di ascolto deve essere previsto anche un professionista sostituto. Art. 4. Requisiti strutturali e strumentali del Punto di ascolto 1. Ogni Punto di ascolto dispone di una sede, ubicata nel territorio regionale e messa a disposizione dall'ente locale di cui all'art. 2, comma 2, della legge, idonea in termini di raggiungibilita' e dislocazione fisica ad assicurare un'adeguata copertura territoriale ai fini della migliore accessibilita' ai servizi forniti ai lavoratori e lavoratrici. 2. La sede, collocata in un unico edificio e corredata dalle necessarie risorse materiali e strumentali necessarie allo svolgimento delle attivita', e' costituita almeno da: a) un locale idoneo dedicato all'accoglienza e all'organizzazione e gestione del servizio fornito agli utenti, con superficie minima di sedici metri quadrati; b) un locale idoneo dedicato alle attivita' dell'equipe multidisciplinare e all'effettiva e diretta attivita' di ascolto, erogata attraverso colloqui individuali, strutturato in modo da garantire la riservatezza degli stessi, con superficie minima di otto metri quadrati. 3. I locali del Punto di ascolto sono destinati in via esclusiva all'attivita' dello stesso e dotati delle certificazioni in materia di salute e sicurezza. 4. La sede e' dotata di adeguate misure atte ad assicurare la conservazione dei dati personali e delle informazioni raccolte. 5. Ai fini di assicurare e facilitare l'accesso a tutte le lavoratrici e i lavoratori in orari compatibili con le loro esigenze professionali, la sede del Punto di ascolto: a) ha un orario di apertura al pubblico di almeno otto ore alla settimana, per almeno quarantacinque settimane in un anno; b) dispone di un'utenza telefonica dedicata ed esclusiva, presidiata in orari predefiniti e dotata di segreteria telefonica; c) dispone di un indirizzo di posta elettronica e di un indirizzo di posta elettronica certificata dedicati ed esclusivi. 6. Ai fini di migliorare l'accessibilita' e la copertura territoriale, il Punto di ascolto puo' avvalersi di uno o piu' sportelli o punti informativi territoriali, esclusivamente con funzione di prima informazione per i lavoratori e lavoratrici, i quali sono individuati ai fini dell'accreditamento ma non sono oggetto di particolari prescrizioni, se non quelle in materia di salute e sicurezza. Art. 5. Prescrizioni per i Punti di ascolto accreditati 1. I Punti di ascolto accreditati offrono gratuitamente, a tutte le lavoratrici e i lavoratori che si ritengono colpiti nel proprio ambiente di lavoro da azioni e comportamenti discriminatori e vessatori protratti nel tempo, consulenza e sostegno attraverso: a) uno o piu' colloqui di prima accoglienza nei quali sono raccolti gli elementi principali del problema ed evidenziate le azioni gia' messe in atto per fronteggiarlo; b) un successivo percorso di approfondimento, individuato dall'equipe multidisciplinare sulla base di un'analisi collegiale del disagio espresso, nel quale, attraverso colloquio con i professionisti dell'equipe, vengono ricostruite le dinamiche e rilevate le caratteristiche del disagio manifestato suggerendo i possibili strumenti per fronteggiarlo. 2. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1 ciascun Punto di ascolto, a cura del personale di cui esso si avvale e secondo le professionalita', mansioni e i ruoli di ciascuno, provvede: a) ad acquisire il consenso informato delle lavoratrici e dei lavoratori che vi si rivolgono relativamente al trattamento dei dati personali, in particolare informando gli stessi sull'obbligo di referto che cade in capo agli esercenti una professione sanitaria; b) ad utilizzare in modo conforme le «schede percorso» e gli altri materiali di supporto adottati, con propria determinazione, dal Gruppo di lavoro tecnico di cui all'art. 4 della legge anche in condivisione con le equipe multidisciplinari dei Punti di ascolto accreditati, i quali sono resi disponibili, sia in forma cartacea che digitale, e periodicamente aggiornati in base all'evoluzione delle evidenze scientifiche nelle diverse discipline. 3. Le attivita' di sostegno e aiuto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori effettuate dal Punto di ascolto: a) si qualificano come mera consulenza e non contemplano terapie psicologiche e mediche ne' assistenza legale in contenzioso; b) non contemplano la possibilita' o il potere di contattare autonomamente i datori di lavoro per instaurare processi stragiudiziali di soluzione dei conflitti, ma sono piuttosto orientati ad accompagnare le lavoratrici ed i lavoratori ad interessare del problema le strutture pubbliche competenti in materia di vigilanza, prevenzione e sicurezza sul posto di lavoro, l'INAIL, i consiglieri e consigliere di parita' e gli altri organismi di garanzia operanti sul territorio. 4. Ogni Punto di ascolto, inoltre: a) fornisce alla Direzione centrale competente in materia di lavoro nonche' al Gruppo di lavoro tecnico e alla Commissione regionale per il lavoro di cui all'art. 5 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro) ogni rilevazione utile all'analisi del fenomeno in Regione; b) partecipa agli incontri ed iniziative formative e di aggiornamento proposti dal Gruppo di lavoro tecnico; c) redige e invia alla Direzione centrale competente in materia di lavoro, entro il 15 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attivita' complessivamente svolta nell'anno solare precedente, corredata dalle schede individuali degli utenti seguiti. 5. Ciascun Punto di ascolto accreditato dispone di un'indicazione visibile all'interno dei locali in cui viene svolta attivita', riportante: a) gli estremi del provvedimento di accreditamento; b) gli orari di apertura al pubblico; c) l'organigramma del Punto di ascolto e l'indicazione del soggetto da cui il Punto di ascolto dipende. Art. 6. Accreditamento dei Punti di ascolto 1. Con l'atto di accreditamento la Regione riconosce la facolta' di attivare il Punto di ascolto allo scopo di attuare interventi di informazione, prevenzione e sostegno a favore delle lavoratrici e dei lavoratori che si ritengono colpiti da azioni e comportamenti discriminatori e vessatori protratti nel tempo anche legati a molestie sessuali, differenze di genere, orientamento sessuale, eta', stato di salute, credo religioso, cultura, opinioni politiche, condizioni personali e sociali e provenienza geografica, secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 7/2005. 2. Ogni soggetto di cui all'art. 2, comma 2, puo' richiedere l'accreditamento di non piu' di un Punto di ascolto, ciascuno dei quali e' accreditato in base a documentata rispondenza ai requisiti di cui al presente regolamento. 3. L'elenco dei Punti di ascolto accreditati e' pubblicato sul sito istituzionale della Regione, con l'indicazione dei relativi recapiti e orari di apertura al pubblico. Art. 7. Domanda di accreditamento 1. La domanda di accreditamento del Punto di ascolto, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto da cui il Punto di ascolto dipende, e' redatta conformemente al modello approvato con decreto del direttore dell'ufficio competente della Direzione centrale competente in materia di lavoro e reso disponibile sul sito istituzionale della Regione. 2. La domanda e' presentata mediante consegna a mano ovvero a mezzo posta elettronica certificata all'ufficio competente, corredata dalla seguente documentazione: a) copia della convenzione costitutiva di cui all'art. 2, comma 2, della legge; b) la descrizione e la planimetria dei locali in cui si svolge l'attivita' e la descrizione delle modalita' con cui si intende assicurare il rispetto della riservatezza degli utenti e la conservazione della documentazione; c) i nominativi ed i curricula di ciascuna delle figure professionali che costituiscono l'equipe multidisciplinare; d) i nominativi ed i curricula del personale esperto di cui il Punto di ascolto intende avvalersi, con l'indicazione dei ruoli che si intendono affidare; e) copia dei contratti di lavoro o delle convenzioni relative al personale di cui alle lettere c) e d), eventualmente anche dotati di clausole che ne condizionino l'efficacia all'ammissione a finanziamento regionale ai sensi dell'art. 6 della legge; f) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente locale che mette a disposizione i locali, attestante che la sede e' nella disponibilita' continuativa nel tempo del soggetto stesso e che i locali sono conformi alle disposizioni in materia di sicurezza e igiene in relazione all'attivita' svolta ed alla presenza del personale e degli utenti; g) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto da cui il Punto di ascolto dipende, di presa d'atto delle linee guida per l'attivita' e del materiale tecnico di cui all'art. 5 che ci si impegna a seguire e utilizzare, evidenziando eventuali modalita' operative peculiari del Punto di ascolto, con riferimento in particolare all'impatto sul territorio e all'accessibilita' dell'utenza; h) indicazione dell'orario settimanale di apertura al pubblico, del calendario delle attivita' e dei recapiti telefonici e telematici del Punto di ascolto; i) indicazione delle eventuali convenzioni e protocolli di intesa gia' sottoscritti con istituzioni e organismi aventi competenze attinenti le attivita' proprie del Punto di ascolto. Art. 8. Rilascio dell'accreditamento 1. La Direzione centrale competente in materia di lavoro provvede all'istruttoria delle domande di accreditamento e all'acquisizione di un parere sull'accreditamento da parte del Gruppo di lavoro tecnico di cui all'art. 4 della legge. 2. Le procedure di accreditamento hanno lo scopo, in particolare, di verificare e valutare: a) l'esistenza e l'adeguatezza delle risorse umane di cui ogni Punto di ascolto si avvale; b) la disponibilita' dei locali e delle strutture, nonche' la loro idoneita' in base alle norme igieniche, di sicurezza e di riservatezza; c) l'idoneita' degli spazi, della collocazione, delle risorse professionali, materiali e tecnologiche del Punto di ascolto ad assicurare l'adeguata copertura territoriale e ad assicurare l'erogazione delle attivita' secondo le prescrizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5. 3. Ove le domande siano ritenute irregolari o incomplete, l'ufficio competente ne da' comunicazione al soggetto richiedente, indicandone le ragioni e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La domanda e' respinta qualora il termine assegnato decorra inutilmente. 4. La verifica dei requisiti puo' essere completata con l'ispezione in sede. 5. Il direttore della Direzione centrale competente in materia di lavoro provvede, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, all'accreditamento del Punto di ascolto o al diniego dello stesso, dandone comunicazione ai soggetti che intendono costituire il Punto di ascolto. Art. 9. Variazioni successive all'accreditamento 1. Qualora, successivamente all'accreditamento, intervengano modifiche relative alle strutture e al personale impiegato presso i Punti di ascolto, il soggetto da cui il Punto di ascolto dipende, entro dieci giorni, deve darne comunicazione alla Direzione centrale competente in materia di lavoro, chiedendo l'autorizzazione alla variazione. L'ufficio competente, entro trenta giorni, previa comunicazione ai componenti del Gruppo di lavoro tecnico di cui all'art. 4 della legge, autorizza la variazione. Art. 10. Mantenimento dell'accreditamento 1. L'ufficio competente provvede alla verifica della permanenza dei requisiti cui l'accreditamento e' subordinato, con particolare attenzione all'effettivo svolgimento dell'attivita' prevista, previo parere ed anche su impulso del Gruppo di lavoro tecnico, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge. 2. Ai fini di cui al comma 1, la verifica e' svolta a seguito dell'invio annuale delle relazioni e dei materiali di cui all'art. 5, comma 4, e puo' essere integrata da richieste di informazioni integrative, cui i soggetti da cui i Punti di ascolto dipendono debbono rispondere entro quindici giorni dal ricevimento, trasmettendo dichiarazioni o materiali attestanti il permanere dei requisiti strutturali, organizzativi e professionali di cui al presente regolamento. 3. Il procedimento si conclude con un atto di conferma ovvero di revoca dell'accreditamento. 4. L'ufficio competente puo' in ogni tempo disporre gli opportuni controlli e verifiche, anche a campione, per assicurare il mantenimento dei requisiti che hanno consentito l'accreditamento e per valutare l'implementazione della qualita' dei servizi resi dai Punti di ascolto accreditati. Art. 11. Revoca dell'accreditamento e cancellazione 1. La revoca dell'accreditamento e' disposta dall'ufficio competente, acquisito il parere del Gruppo di lavoro tecnico, nei seguenti casi: a) richiesta espressa da parte di uno dei soggetti che hanno costituito il Punto di ascolto; b) accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'accreditamento; c) accertata violazione degli obblighi e adempimenti di cui agli articoli 3, 4 e 5; d) accertata assenza di attivita' del Punto di ascolto protrattasi per almeno tre mesi. Art. 12. Rinvio 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni della legge regionale n. 7/2000. Art. 13. Disposizioni transitorie 1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, i Punti di ascolto gia' accreditati ai sensi del «Regolamento per la promozione di progetti contro le molestie morali e psico-fisiche sul luogo di lavoro e per l'accreditamento dei centri di sostegno e di aiuto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, denominati "Punti di ascolto"», emanato con decreto del Presidente della Regione 10 novembre 2006, n. 347, si adeguano alle prescrizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, trasmettendo alla Direzione centrale competente in materia di lavoro l'eventuale documentazione integrativa. Art. 14. Abrogazione 1. E' abrogato il «Regolamento per la promozione di progetti contro le molestie morali e psico-fisiche sul luogo di lavoro e per l'accreditamento dei centri di sostegno e di aiuto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, denominati "Punti di ascolto"», emanato con decreto del Presidente della Regione 10 novembre 2006, n. 347. Art. 15. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Visto, Il Presidente: Serracchiani