Allegato 
 
Regolamento per l'accreditamento dei centri di prevenzione,  sostegno
  e  aiuto  nei  confronti  delle  lavoratrici  e   dei   lavoratori,
  denominati Punti di ascolto, ai sensi dell'art. 2, comma  4,  della
  legge regionale 8 aprile  2005,  n.  7  (Interventi  regionali  per
  l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e  dei
  lavoratori dalle molestie morali  e  psico-fisiche  e  da  fenomeni
  vessatori e discriminatori nell'ambiente di lavoro). 
 
(Omissis). 
 
                               Art. 1. 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
    1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 2, comma 4,  della
legge regionale  8  aprile  2005,  n.  7  (Interventi  regionali  per
l'informazione, la prevenzione e la tutela delle  lavoratrici  e  dei
lavoratori dalle  molestie  morali  e  psico-fisiche  e  da  fenomeni
vessatori e  discriminatori  nell'ambiente  di  lavoro),  di  seguito
denominata legge, disciplina i criteri per l'accreditamento di centri
di prevenzione, sostegno e aiuto,  denominati  Punti  di  ascolto,  a
favore delle lavoratrici e dei lavoratori che si ritengono colpiti da
azioni e  comportamenti  discriminatori  e  vessatori  protratti  nel
tempo, anche  legati  a  molestie  sessuali,  differenze  di  genere,
orientamento  sessuale,  eta',  stato  di  salute,  credo  religioso,
cultura,  opinioni  politiche,  condizioni   personali   e   sociali,
provenienza geografica. 
    2. L'accreditamento e' finalizzato a garantire standard  uniformi
per lo svolgimento delle attivita' dei Punti di ascolto le quali,  ai
sensi dell'art. 3 della legge, sono rivolte soprattutto ad effettuare
colloqui con le lavoratrici e i lavoratori in condizioni  di  disagio
al fine di analizzare l'eventuale sussistenza di  una  situazione  di
malessere psico-fisico, legata a molestie,  discriminazioni  o  altre
forme  di  pressione  psicologica  e  ad   offrire   una   consulenza
qualificata che possa orientare al conseguimento di una condizione di
benessere  nel  proprio  ambiente  di  lavoro  e  indicare   percorsi
personalizzati di uscita dalla condizione di disagio lavorativo. 
    3. Il regolamento individua, in particolare: 
      a)  i  requisiti  relativi  alle  risorse  umane  e   materiali
necessarie all'organizzazione e alle attivita' dei Punti  di  ascolto
accreditati; 
      b) gli indirizzi  generali,  gli  obblighi  e  le  prescrizioni
operative cui i Punti di ascolto accreditati debbono attenersi per lo
svolgimento delle loro attivita'; 
      c)   le   modalita'   di    richiesta    e    di    concessione
dell'accreditamento; 
      d) le modalita'  di  monitoraggio,  controllo  e  verifica  del
mantenimento  dei  requisiti  e  del   conforme   svolgimento   delle
attivita'; 
      e) le cause di revoca dell'accreditamento. 
 
                               Art. 2. 
     Soggetti da cui i Punti di ascolto sono attivati e gestiti 
           e soggetto che puo' richiedere l'accreditamento 
 
    1. Ai sensi dell'art. 2 della  legge  i  Punti  di  ascolto  sono
attivati e gestiti mediante convenzioni tra uno o piu'  enti  locali,
singoli o costituiti secondo  le  forme  associative  previste  dalla
legge, e almeno uno dei seguenti soggetti che operano sul  territorio
della Regione: 
      a) organizzazioni di volontariato e associazioni di  promozione
sociale  aventi  tra  le  finalita'  statutarie  la  promozione   del
benessere  lavorativo  e  il  contrasto  a   fenomeni   vessatori   e
discriminatori in ambito occupazionale; 
      b) organizzazioni sindacali e organizzazioni datoriali. 
    2. I requisiti specifici dei soggetti da cui i Punti  di  ascolto
sono attivati e gestiti e i contenuti minimi delle convenzioni tra  i
soggetti di cui al comma 1 sono disciplinati dal regolamento  di  cui
all'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 7/2005. 
    3. Il «soggetto da cui il Punto di ascolto dipende»,  individuato
ai sensi delle convenzioni di cui al comma 1, presenta la domanda  di
accreditamento e attesta la sussistenza e la permanenza nel tempo dei
requisiti. 
 
                               Art. 3. 
                 Risorse umane del Punto di ascolto 
 
    1. Le  attivita'  del  Punto  di  ascolto  sono  garantite  dalla
presenza di un'equipe multidisciplinare composta, ai sensi  dell'art.
2, comma 3, della legge, dalle seguenti figure professionali: 
      a) un avvocato giuslavorista; 
      b) uno psicologo esperto in  psicologia  del  lavoro,  iscritto
alla sezione «A» dell'albo degli psicologi; 
      c) un medico specialista in  medicina  legale  o  medicina  del
lavoro. 
    2.   Le   figure   professionali   che   costituiscono   l'equipe
multidisciplinare di cui al comma 1 sono individuate dal soggetto  da
cui il Punto di ascolto dipende, anche  in  raccordo  con  gli  altri
soggetti che attivano e gestiscono il Punto  di  ascolto.  Le  figure
professionali  devono   possedere   idonei   titoli   di   studio   e
professionali  quali,  in  particolare,  specializzazioni,  master  e
diplomi,  e  pluriennali  esperienze  maturate,   ciascuna   per   la
disciplina di riferimento, nel settore del benessere lavorativo e del
contrasto ai fenomeni discriminatori e vessatori  negli  ambienti  di
lavoro. 
    3.  Oltre  che  delle  figure  professionali  che   costituiscono
l'equipe multidisciplinare, il Punto di  ascolto  puo'  avvalersi  di
personale esperto  per  svolgere  attivita'  di  supporto  al  lavoro
dell'equipe multidisciplinare, per  gestirne  l'organizzazione  e  la
logistica,  facilitare  la  presa  in  carico  dell'utenza  e  curare
l'attivita' divulgativa e promozionale. 
    4. Il personale esperto di cui al comma 3 deve possedere adeguate
competenze e poter dimostrare esperienze, di durata  complessivamente
non inferiore a due anni, acquisite attraverso  rapporti  di  lavoro,
collaborazione o  tirocinio  svolti  presso  organizzazioni  operanti
nell'ambito della promozione e tutela dei diritti delle lavoratrici e
dei lavoratori. 
    5. I professionisti che compongono l'equipe multidisciplinare del
Punto di ascolto, nonche' il personale esperto che vi collabora,  non
possono  essere  individuati  tra  coloro  che  svolgono  compiti  di
vigilanza  ai  sensi  della   normativa   sanitaria   regionale,   in
particolare presso gli enti del Servizio sanitario regionale  di  cui
all'art. 3 della legge 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino  dell'assetto
istituzionale e organizzativo  del  Servizio  sanitario  regionale  e
norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria). 
    6. I professionisti  che  compongono  l'equipe  multidisciplinare
svolgono la propria  attivita'  principalmente  presso  un  Punto  di
ascolto accreditato; nel caso svolgano attivita' presso piu' Punti di
ascolto deve essere previsto anche un professionista sostituto. 
 
                               Art. 4. 
      Requisiti strutturali e strumentali del Punto di ascolto 
 
    1. Ogni Punto  di  ascolto  dispone  di  una  sede,  ubicata  nel
territorio regionale e messa a disposizione dall'ente locale  di  cui
all'art.  2,  comma  2,   della   legge,   idonea   in   termini   di
raggiungibilita' e  dislocazione  fisica  ad  assicurare  un'adeguata
copertura territoriale  ai  fini  della  migliore  accessibilita'  ai
servizi forniti ai lavoratori e lavoratrici. 
    2. La sede, collocata in un  unico  edificio  e  corredata  dalle
necessarie  risorse   materiali   e   strumentali   necessarie   allo
svolgimento delle attivita', e' costituita almeno da: 
      a)   un    locale    idoneo    dedicato    all'accoglienza    e
all'organizzazione e gestione del servizio fornito agli  utenti,  con
superficie minima di sedici metri quadrati; 
      b)  un  locale  idoneo  dedicato  alle  attivita'   dell'equipe
multidisciplinare e all'effettiva e  diretta  attivita'  di  ascolto,
erogata attraverso  colloqui  individuali,  strutturato  in  modo  da
garantire la riservatezza degli stessi, con superficie minima di otto
metri quadrati. 
    3. I locali del Punto di ascolto sono destinati in via  esclusiva
all'attivita' dello stesso e dotati delle certificazioni  in  materia
di salute e sicurezza. 
    4. La sede e' dotata di adeguate misure  atte  ad  assicurare  la
conservazione dei dati personali e delle informazioni raccolte. 
    5. Ai fini di  assicurare  e  facilitare  l'accesso  a  tutte  le
lavoratrici e i lavoratori in orari compatibili con le loro  esigenze
professionali, la sede del Punto di ascolto: 
      a) ha un orario di apertura al pubblico di almeno otto ore alla
settimana, per almeno quarantacinque settimane in un anno; 
      b) dispone  di  un'utenza  telefonica  dedicata  ed  esclusiva,
presidiata in orari predefiniti e dotata di segreteria telefonica; 
      c) dispone di  un  indirizzo  di  posta  elettronica  e  di  un
indirizzo di posta elettronica certificata dedicati ed esclusivi. 
    6.  Ai  fini  di  migliorare  l'accessibilita'  e  la   copertura
territoriale, il Punto di  ascolto  puo'  avvalersi  di  uno  o  piu'
sportelli  o  punti  informativi  territoriali,  esclusivamente   con
funzione di prima informazione per  i  lavoratori  e  lavoratrici,  i
quali sono  individuati  ai  fini  dell'accreditamento  ma  non  sono
oggetto di particolari prescrizioni, se  non  quelle  in  materia  di
salute e sicurezza. 
 
                               Art. 5. 
           Prescrizioni per i Punti di ascolto accreditati 
 
    1. I Punti di ascolto accreditati offrono gratuitamente, a  tutte
le lavoratrici e i lavoratori che si ritengono  colpiti  nel  proprio
ambiente  di  lavoro  da  azioni  e  comportamenti  discriminatori  e
vessatori protratti nel tempo, consulenza e sostegno attraverso: 
      a) uno o piu' colloqui di  prima  accoglienza  nei  quali  sono
raccolti gli elementi  principali  del  problema  ed  evidenziate  le
azioni gia' messe in atto per fronteggiarlo; 
      b)  un  successivo  percorso  di  approfondimento,  individuato
dall'equipe multidisciplinare sulla base di un'analisi collegiale del
disagio   espresso,   nel   quale,   attraverso   colloquio   con   i
professionisti  dell'equipe,  vengono  ricostruite  le  dinamiche   e
rilevate le caratteristiche  del  disagio  manifestato  suggerendo  i
possibili strumenti per fronteggiarlo. 
    2. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma  1  ciascun
Punto di ascolto, a cura del  personale  di  cui  esso  si  avvale  e
secondo  le  professionalita',  mansioni  e  i  ruoli  di   ciascuno,
provvede: 
      a) ad acquisire il consenso informato delle lavoratrici  e  dei
lavoratori che vi si rivolgono relativamente al trattamento dei  dati
personali, in  particolare  informando  gli  stessi  sull'obbligo  di
referto che cade in capo agli esercenti una professione sanitaria; 
      b) ad utilizzare in modo conforme le «schede  percorso»  e  gli
altri materiali di supporto adottati, con propria determinazione, dal
Gruppo di lavoro tecnico di cui  all'art.  4  della  legge  anche  in
condivisione con le equipe multidisciplinari  dei  Punti  di  ascolto
accreditati, i quali sono resi disponibili, sia in forma cartacea che
digitale, e periodicamente aggiornati in  base  all'evoluzione  delle
evidenze scientifiche nelle diverse discipline. 
    3.  Le  attivita'  di  sostegno  e  aiuto  nei  confronti   delle
lavoratrici e dei lavoratori effettuate dal Punto di ascolto: 
      a) si  qualificano  come  mera  consulenza  e  non  contemplano
terapie psicologiche e mediche ne' assistenza legale in contenzioso; 
      b) non contemplano la possibilita' o il  potere  di  contattare
autonomamente  i   datori   di   lavoro   per   instaurare   processi
stragiudiziali  di  soluzione  dei  conflitti,  ma   sono   piuttosto
orientati  ad  accompagnare  le  lavoratrici  ed  i   lavoratori   ad
interessare del problema le strutture pubbliche competenti in materia
di vigilanza, prevenzione e sicurezza sul posto di lavoro, l'INAIL, i
consiglieri e  consigliere  di  parita'  e  gli  altri  organismi  di
garanzia operanti sul territorio. 
    4. Ogni Punto di ascolto, inoltre: 
      a) fornisce alla Direzione centrale competente  in  materia  di
lavoro nonche'  al  Gruppo  di  lavoro  tecnico  e  alla  Commissione
regionale per il lavoro di cui all'art. 5  della  legge  regionale  9
agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la
qualita' del lavoro) ogni rilevazione utile all'analisi del  fenomeno
in Regione; 
      b)  partecipa  agli  incontri  ed  iniziative  formative  e  di
aggiornamento proposti dal Gruppo di lavoro tecnico; 
      c) redige e invia alla Direzione centrale competente in materia
di lavoro, entro  il  15  gennaio  di  ciascun  anno,  una  relazione
sull'attivita' complessivamente svolta nell'anno  solare  precedente,
corredata dalle schede individuali degli utenti seguiti. 
    5. Ciascun Punto di ascolto accreditato dispone di un'indicazione
visibile all'interno  dei  locali  in  cui  viene  svolta  attivita',
riportante: 
      a) gli estremi del provvedimento di accreditamento; 
      b) gli orari di apertura al pubblico; 
      c) l'organigramma del Punto  di  ascolto  e  l'indicazione  del
soggetto da cui il Punto di ascolto dipende. 
 
                               Art. 6. 
                 Accreditamento dei Punti di ascolto 
 
    1. Con l'atto di accreditamento la Regione riconosce la  facolta'
di attivare il Punto di ascolto allo scopo di attuare  interventi  di
informazione, prevenzione e sostegno a favore delle lavoratrici e dei
lavoratori  che  si  ritengono  colpiti  da  azioni  e  comportamenti
discriminatori  e  vessatori  protratti  nel  tempo  anche  legati  a
molestie sessuali, differenze di genere, orientamento sessuale, eta',
stato  di  salute,  credo  religioso,  cultura,  opinioni  politiche,
condizioni personali e  sociali  e  provenienza  geografica,  secondo
quanto previsto dalla legge regionale n. 7/2005. 
    2. Ogni soggetto di cui all'art.  2,  comma  2,  puo'  richiedere
l'accreditamento di non piu' di un Punto  di  ascolto,  ciascuno  dei
quali e' accreditato in base a documentata rispondenza  ai  requisiti
di cui al presente regolamento. 
    3. L'elenco dei Punti di ascolto accreditati  e'  pubblicato  sul
sito istituzionale della  Regione,  con  l'indicazione  dei  relativi
recapiti e orari di apertura al pubblico. 
 
                               Art. 7. 
                      Domanda di accreditamento 
 
    1.  La  domanda  di  accreditamento   del   Punto   di   ascolto,
sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto da cui  il  Punto
di ascolto dipende, e' redatta conformemente al modello approvato con
decreto  del  direttore  dell'ufficio  competente   della   Direzione
centrale competente in materia di lavoro e reso disponibile sul  sito
istituzionale della Regione. 
    2. La domanda e' presentata mediante consegna  a  mano  ovvero  a
mezzo posta elettronica certificata all'ufficio competente, corredata
dalla seguente documentazione: 
      a) copia della convenzione costitutiva di cui all'art. 2, comma
2, della legge; 
      b) la descrizione e la planimetria dei locali in cui si  svolge
l'attivita' e la descrizione  delle  modalita'  con  cui  si  intende
assicurare  il  rispetto  della  riservatezza  degli  utenti   e   la
conservazione della documentazione; 
      c) i  nominativi  ed  i  curricula  di  ciascuna  delle  figure
professionali che costituiscono l'equipe multidisciplinare; 
      d) i nominativi ed i curricula del personale esperto di cui  il
Punto di ascolto intende avvalersi, con l'indicazione dei  ruoli  che
si intendono affidare; 
      e) copia dei contratti di lavoro o delle  convenzioni  relative
al personale di cui alle lettere c) e d), eventualmente anche  dotati
di  clausole  che  ne  condizionino  l'efficacia   all'ammissione   a
finanziamento regionale ai sensi dell'art. 6 della legge; 
      f)  dichiarazione,  sottoscritta  dal   legale   rappresentante
dell'ente locale che mette a disposizione i locali, attestante che la
sede e' nella disponibilita'  continuativa  nel  tempo  del  soggetto
stesso e che i locali sono conformi alle disposizioni in  materia  di
sicurezza e igiene in relazione all'attivita' svolta ed alla presenza
del personale e degli utenti; 
      g) dichiarazione, sottoscritta dal  legale  rappresentante  del
soggetto da cui il Punto di ascolto dipende, di  presa  d'atto  delle
linee guida per l'attivita' e del materiale tecnico di cui all'art. 5
che ci si impegna a  seguire  e  utilizzare,  evidenziando  eventuali
modalita' operative peculiari del Punto di ascolto,  con  riferimento
in  particolare  all'impatto  sul  territorio  e   all'accessibilita'
dell'utenza; 
      h) indicazione dell'orario settimanale di apertura al pubblico,
del calendario delle attivita' e dei recapiti telefonici e telematici
del Punto di ascolto; 
      i) indicazione delle  eventuali  convenzioni  e  protocolli  di
intesa  gia'  sottoscritti  con  istituzioni   e   organismi   aventi
competenze attinenti le attivita' proprie del Punto di ascolto. 
 
                               Art. 8. 
                    Rilascio dell'accreditamento 
 
    1. La Direzione centrale competente in materia di lavoro provvede
all'istruttoria delle domande di accreditamento e all'acquisizione di
un parere sull'accreditamento da parte del Gruppo di  lavoro  tecnico
di cui all'art. 4 della legge. 
    2. Le procedure di accreditamento hanno lo scopo, in particolare,
di verificare e valutare: 
      a) l'esistenza e l'adeguatezza delle risorse umane di cui  ogni
Punto di ascolto si avvale; 
      b) la disponibilita' dei locali e delle strutture,  nonche'  la
loro idoneita' in base  alle  norme  igieniche,  di  sicurezza  e  di
riservatezza; 
      c) l'idoneita' degli spazi, della collocazione,  delle  risorse
professionali, materiali e  tecnologiche  del  Punto  di  ascolto  ad
assicurare  l'adeguata  copertura  territoriale   e   ad   assicurare
l'erogazione delle attivita' secondo  le  prescrizioni  di  cui  agli
articoli 3, 4 e 5. 
    3.  Ove  le  domande  siano  ritenute  irregolari  o  incomplete,
l'ufficio competente ne da' comunicazione  al  soggetto  richiedente,
indicandone le ragioni e assegnando un termine non superiore a trenta
giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o  integrazione.
La  domanda  e'  respinta  qualora  il  termine   assegnato   decorra
inutilmente. 
    4.  La  verifica  dei  requisiti  puo'  essere   completata   con
l'ispezione in sede. 
    5. Il direttore della Direzione centrale competente in materia di
lavoro provvede, con proprio  decreto,  entro  novanta  giorni  dalla
presentazione della domanda, all'accreditamento del Punto di  ascolto
o al diniego dello stesso,  dandone  comunicazione  ai  soggetti  che
intendono costituire il Punto di ascolto. 
 
                               Art. 9. 
              Variazioni successive all'accreditamento 
 
    1.  Qualora,  successivamente  all'accreditamento,   intervengano
modifiche relative alle strutture e al personale impiegato  presso  i
Punti di ascolto, il soggetto da cui il  Punto  di  ascolto  dipende,
entro dieci giorni, deve darne comunicazione alla Direzione  centrale
competente in materia  di  lavoro,  chiedendo  l'autorizzazione  alla
variazione.  L'ufficio  competente,  entro  trenta   giorni,   previa
comunicazione ai componenti del  Gruppo  di  lavoro  tecnico  di  cui
all'art. 4 della legge, autorizza la variazione. 
 
                              Art. 10. 
                  Mantenimento dell'accreditamento 
 
    1. L'ufficio competente provvede alla verifica  della  permanenza
dei requisiti cui l'accreditamento e'  subordinato,  con  particolare
attenzione all'effettivo svolgimento dell'attivita' prevista,  previo
parere ed anche su impulso del Gruppo di  lavoro  tecnico,  ai  sensi
dell'art. 4, comma 2, della legge. 
    2. Ai fini di cui al comma 1, la verifica  e'  svolta  a  seguito
dell'invio annuale delle relazioni e dei materiali di cui all'art. 5,
comma 4,  e  puo'  essere  integrata  da  richieste  di  informazioni
integrative, cui i soggetti da  cui  i  Punti  di  ascolto  dipendono
debbono   rispondere   entro quindici   giorni    dal    ricevimento,
trasmettendo dichiarazioni o materiali attestanti  il  permanere  dei
requisiti  strutturali,  organizzativi  e  professionali  di  cui  al
presente regolamento. 
    3. Il procedimento si conclude con un atto di conferma ovvero  di
revoca dell'accreditamento. 
    4. L'ufficio competente puo' in ogni tempo disporre gli opportuni
controlli  e  verifiche,  anche  a  campione,   per   assicurare   il
mantenimento dei requisiti che hanno  consentito  l'accreditamento  e
per valutare l'implementazione della qualita' dei  servizi  resi  dai
Punti di ascolto accreditati. 
 
                              Art. 11. 
             Revoca dell'accreditamento e cancellazione 
 
    1.  La  revoca  dell'accreditamento  e'   disposta   dall'ufficio
competente, acquisito il parere del Gruppo  di  lavoro  tecnico,  nei
seguenti casi: 
      a) richiesta espressa da parte di uno dei  soggetti  che  hanno
costituito il Punto di ascolto; 
      b)  accertata  perdita  dei  requisiti   e   delle   condizioni
necessarie per l'accreditamento; 
      c) accertata violazione degli obblighi  e  adempimenti  di  cui
agli articoli 3, 4 e 5; 
      d)  accertata  assenza  di  attivita'  del  Punto  di   ascolto
protrattasi per almeno tre mesi. 
 
                              Art. 12. 
                               Rinvio 
 
    1. Per quanto non  previsto  dal  presente  regolamento,  trovano
applicazione le disposizioni della legge regionale n. 7/2000. 
 
                              Art. 13. 
                      Disposizioni transitorie 
 
    1. Entro sessanta giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
regolamento, i  Punti  di  ascolto  gia'  accreditati  ai  sensi  del
«Regolamento per la promozione di progetti contro le molestie  morali
e psico-fisiche sul luogo di lavoro e per l'accreditamento dei centri
di sostegno  e  di  aiuto  nei  confronti  delle  lavoratrici  e  dei
lavoratori, denominati "Punti di ascolto"», emanato con  decreto  del
Presidente della Regione 10 novembre 2006, n. 347, si  adeguano  alle
prescrizioni di cui agli articoli 3, 4,  5  e  6,  trasmettendo  alla
Direzione  centrale  competente  in  materia  di  lavoro  l'eventuale
documentazione integrativa. 
 
                              Art. 14. 
                             Abrogazione 
 
    1. E' abrogato il «Regolamento  per  la  promozione  di  progetti
contro le molestie morali e psico-fisiche sul luogo di lavoro  e  per
l'accreditamento dei centri di sostegno  e  di  aiuto  nei  confronti
delle lavoratrici e dei lavoratori, denominati "Punti  di  ascolto"»,
emanato con decreto del Presidente della Regione 10 novembre 2006, n.
347. 
 
                              Art. 15. 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
 
                                   Visto, Il Presidente: Serracchiani