Art. 10 Prescrizioni per gli scarichi di acque reflue. Modifiche all'art. 12 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 1. La rubrica dell'art. 12 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 e' sostituita dalla seguente: «Prescrizioni per gli scarichi di acque reflue.». 2. Al comma 3 dell'art. 12 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 le parole «strumento di registrazione» sono sostituite dalle seguenti: «strumento di misurazione». 3. Il comma 3-bis dell'art. 12 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 e' sostituito dal seguente: «3. bis. Per gli scarichi di cui al comma 3 che avvengono in pubblica fognatura, l'installazione degli strumenti di cui al medesimo comma puo' essere sostituita, previa richiesta alla struttura regionale competente nell'ambito del procedimento autorizzatorio, con una autocertificazione annuale dei prelievi mensili delle acque utilizzate e comunque prelevate, fatti salvi i casi in cui l'obbligo di installazione di tali strumenti sia disposto nell'ambito delle disposizioni in materia di autorizzazione ambientale integrata. La struttura regionale competente, previo parere del gestore del SII, si pronuncia in ordine alla richiesta di autocertificazione, in luogo dell'installazione degli strumenti di misurazione, nell'ambito dell'autorizzazione allo scarico e, per gli scarichi gia' autorizzati, entro trenta giorni dalla presentazione di apposita istanza da parte del titolare dello scarico. L'autocertificazione e' sempre ammessa per gli stabilimenti che dispongono di contatori istallati su tutte le fonti di prelievo ad uso esclusivamente industriale, con registrazione mensile delle misurazioni che vengono comunicate periodicamente ai gestori della fognatura o del depuratore a servizio della stessa. Nel caso di fonte di prelievo ad uso plurimo, l'installazione dello strumento di registrazione e' comunque obbligatoria, fatta salva l'impossibilita' di installazione per oggettive condizioni tecniche e logistiche accertate dal gestore. Nei casi di impossibilita' di installazione, l'intero quantitativo di acqua e' considerato industriale ed interamente fatturato come tale nella misura del cento per cento dell'acqua scaricata, al netto dell'eventuale percentuale di calo idrico e di utilizzo non industriale dimostrata con modalita' definite d'intesa col gestore del SII.». 4. Al comma 3-ter dell'art. 12 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 le parole «autocertificazione annuale dei prelievi mensili» sono sostituite dalle seguenti: «autocertificazione mensile dei prelievi». 5. Al comma 7 dell'art. 12 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 le parole «Le province, i comuni e l'AIT» sono sostituite dalle seguenti: «La struttura regionale competente ed i comuni». 6. All'inizio del comma 8 dell'art. 12 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 il periodo «Le province, i comuni e l'AIT adattano le prescrizioni di cui ai commi da 1 a 6-bis» e' sostituito dal seguente: «Le prescrizioni di cui ai commi da 1 a 6-bis sono adattate». 7. Al comma 10 dell'art. 12 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 la parola «La provincia,» e' sostituita dalla seguente: «La struttura regionale competente,». 8. Il comma 11 dell'art. 12 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 e' sostituito dal seguente: «11. Per gli scarichi di cui all'art. 124, comma 9 del decreto legislativo il comune o la struttura regionale competente, pur non considerandoli scarichi sul suolo, possono inserire nell'atto autorizzativo eventuali prescrizioni circa le idonee modalita' di effettuazione dello scarico ai fini della salvaguardia della falda. Dette prescrizioni sono obbligatorie qualora sia necessario tutelare fonti di approvvigionamento idropotabile che si trovano nelle zone di salvaguardia normate dall'art. 94 del decreto legislativo.». 9. Al comma 11-bis dell'art. 12 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 la parola «La provincia» e' sostituita dalla seguente: «La struttura regionale competente». 10. Al comma 11-ter dell'art. 12 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 la parola «La provincia» e' sostituita dalla seguente: «La struttura regionale competente».