Art. 10 
 
Prescrizioni per gli scarichi di acque reflue. Modifiche all'art.  12
                      del d.p.g.r. n. 46/R/2008 
 
  1. La rubrica dell'art. 12 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 e'  sostituita
dalla seguente: «Prescrizioni per gli scarichi di acque reflue.». 
  2. Al comma 3 dell'art. 12 del  d.p.g.r.  n.  46/R/2008  le  parole
«strumento  di  registrazione»  sono   sostituite   dalle   seguenti:
«strumento di misurazione». 
  3. Il comma  3-bis  dell'art.  12  del  d.p.g.r.  n.  46/R/2008  e'
sostituito dal seguente: 
  «3. bis. Per gli scarichi di  cui  al  comma  3  che  avvengono  in
pubblica  fognatura,  l'installazione  degli  strumenti  di  cui   al
medesimo  comma  puo'  essere  sostituita,  previa   richiesta   alla
struttura   regionale   competente   nell'ambito   del   procedimento
autorizzatorio,  con  una  autocertificazione  annuale  dei  prelievi
mensili delle acque utilizzate e comunque prelevate,  fatti  salvi  i
casi in cui l'obbligo di installazione di tali strumenti sia disposto
nell'ambito  delle  disposizioni   in   materia   di   autorizzazione
ambientale  integrata.  La  struttura  regionale  competente,  previo
parere del gestore del SII, si pronuncia in ordine alla richiesta  di
autocertificazione, in luogo dell'installazione  degli  strumenti  di
misurazione, nell'ambito dell'autorizzazione allo scarico e, per  gli
scarichi gia' autorizzati, entro trenta giorni dalla presentazione di
apposita   istanza   da   parte   del   titolare    dello    scarico.
L'autocertificazione e'  sempre  ammessa  per  gli  stabilimenti  che
dispongono di contatori istallati su tutte le fonti  di  prelievo  ad
uso  esclusivamente  industriale,  con  registrazione  mensile  delle
misurazioni che vengono comunicate periodicamente  ai  gestori  della
fognatura o del depuratore a servizio della stessa. Nel caso di fonte
di prelievo  ad  uso  plurimo,  l'installazione  dello  strumento  di
registrazione e' comunque obbligatoria, fatta salva  l'impossibilita'
di installazione  per  oggettive  condizioni  tecniche  e  logistiche
accertate dal gestore. Nei casi di impossibilita'  di  installazione,
l'intero  quantitativo  di  acqua  e'  considerato   industriale   ed
interamente fatturato come tale nella  misura  del  cento  per  cento
dell'acqua scaricata, al netto  dell'eventuale  percentuale  di  calo
idrico  e  di  utilizzo  non  industriale  dimostrata  con  modalita'
definite d'intesa col gestore del SII.». 
  4. Al comma 3-ter dell'art. 12 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 le  parole
«autocertificazione annuale dei  prelievi  mensili»  sono  sostituite
dalle seguenti: «autocertificazione mensile dei prelievi». 
  5. Al comma 7 dell'art. 12 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 le parole  «Le
province, i comuni e  l'AIT»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «La
struttura regionale competente ed i comuni». 
  6. All'inizio del comma 8 dell'art. 12 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 il
periodo «Le province, i comuni e l'AIT adattano  le  prescrizioni  di
cui ai commi da 1 a 6-bis» e' sostituito dal seguente: 
    «Le prescrizioni di cui ai commi da 1 a 6-bis sono adattate». 
  7. Al comma 10 dell'art. 12 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 la parola «La
provincia,» e' sostituita dalla  seguente:  «La  struttura  regionale
competente,». 
  8. Il comma 11 dell'art. 12 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 e' sostituito
dal seguente: 
  «11. Per gli scarichi di cui all'art.  124,  comma  9  del  decreto
legislativo il comune o la struttura regionale  competente,  pur  non
considerandoli  scarichi  sul  suolo,  possono   inserire   nell'atto
autorizzativo eventuali prescrizioni circa  le  idonee  modalita'  di
effettuazione dello scarico ai fini della salvaguardia  della  falda.
Dette prescrizioni sono obbligatorie qualora sia necessario  tutelare
fonti di approvvigionamento idropotabile che si trovano nelle zone di
salvaguardia normate dall'art. 94 del decreto legislativo.». 
  9. Al comma 11-bis dell'art. 12 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 la parola
«La provincia» e' sostituita dalla seguente: «La struttura  regionale
competente». 
  10. Al comma 11-ter dell'art.  12  del  d.p.g.r.  n.  46/R/2008  la
parola «La provincia» e' sostituita  dalla  seguente:  «La  struttura
regionale competente».