Art. 13 Autorizzazione provvisoria allo scarico connessa alla fase di avvio degli impianti di depurazione di acque reflue con scarico fuori dalla pubblica fognatura. Modifiche all'art. 15 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 1. Il comma 3 dell'art. 15 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 e' sostituito dal seguente: «3. L'autorizzazione allo scarico in via provvisoria e' rilasciata per una durata minima tecnicamente necessaria in relazione alle dimensioni e alla tecnologia adottata dall'impianto e comunque non superiore ai limiti temporali previsti dall'art. 13, comma 1, lettera d) della legge regionale.». 2. All'inizio del comma 4 dell'art. 15 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 sono aggiunte le parole: «Fatto salvo quanto previsto al comma 4-bis,». 3. Dopo il comma 4 dell'art. 15 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 e' aggiunto il seguente comma: «4-bis. Limitatamente agli impianti al servizio di pubbliche fognature, la procedura di rilascio dell'autorizzazione provvisoria di cui al presente articolo puo' essere attivata dal titolare dello scarico anche prima del completamento dei lavori, sulla base degli elaborati progettuali. L'efficacia dell'autorizzazione provvisoria e' subordinata al completamento delle opere relative all'impianto di depurazione come descritte nel progetto, attestata dalla comunicazione di fine lavori del direttore dei lavori o da dichiarazione del titolare dello scarico.». 4. Dopo il comma 4-bis dell'art. 15 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 e' aggiunto il seguente comma: «4-ter. Nei casi di cui al comma 4-bis, costituiscono modifica sostanziale del progetto le modifiche al processo di trattamento descritto nella documentazione allegata all'istanza, approvate dall'AIT, nel periodo intercorrente tra la richiesta di autorizzazione provvisoria ed il termine dei lavori. In tal caso, il titolare dello scarico e' tenuto ad integrare la documentazione presentata ai fini dell'aggiornamento della autorizzazione provvisoria.». 5. All'alinea del comma 6 dell'art. 15 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 le parole «Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 4 e 5, la provincia» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto al comma 4 e fatte salve, per gli impianti al servizio di pubbliche fognature, le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter, la struttura regionale competente». 6. Il comma 7 dell'art. 15 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 e' sostituito dal seguente: «7. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e limitatamente agli impianti di depurazione delle acque reflue domestiche di cui all'art. 10 con potenzialita' inferiore ai duemila abitanti equivalenti, il comune puo' prevedere forme semplificate di gestione della fase di avvio, tra cui il rilascio dell'autorizzazione definitiva.». 7. Al comma 8 dell'art. 15 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 le parole: «con le modalita' previste dagli articoli 6 e 7.» sono sostituite dalle seguenti: «alla struttura regionale competente, tramite lo sportello unico per le attivita' produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attivita' produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), di seguito «SUAP», sulla base di apposita modulistica predisposta dalla Regione.».