Art. 13 
 
Autorizzazione provvisoria allo scarico connessa alla fase  di  avvio
  degli impianti di depurazione di acque  reflue  con  scarico  fuori
  dalla pubblica fognatura. Modifiche all'art.  15  del  d.p.g.r.  n.
  46/R/2008 
 
  1. Il comma 3 dell'art. 15 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 e'  sostituito
dal seguente: 
  «3. L'autorizzazione allo scarico in via provvisoria e'  rilasciata
per una durata  minima  tecnicamente  necessaria  in  relazione  alle
dimensioni e alla tecnologia adottata dall'impianto  e  comunque  non
superiore ai limiti temporali previsti dall'art. 13, comma 1, lettera
d) della legge regionale.». 
  2. All'inizio del comma 4 dell'art. 15 del  d.p.g.r.  n.  46/R/2008
sono aggiunte le  parole:  «Fatto  salvo  quanto  previsto  al  comma
4-bis,». 
  3. Dopo il comma 4  dell'art.  15  del  d.p.g.r.  n.  46/R/2008  e'
aggiunto il seguente comma: 
  «4-bis.  Limitatamente  agli  impianti  al  servizio  di  pubbliche
fognature, la procedura di rilascio  dell'autorizzazione  provvisoria
di cui al presente articolo puo' essere attivata dal  titolare  dello
scarico anche prima del completamento dei lavori,  sulla  base  degli
elaborati progettuali. L'efficacia dell'autorizzazione provvisoria e'
subordinata al completamento delle  opere  relative  all'impianto  di
depurazione   come   descritte   nel   progetto,   attestata    dalla
comunicazione  di  fine  lavori  del  direttore  dei  lavori   o   da
dichiarazione del titolare dello scarico.». 
  4. Dopo il comma 4-bis dell'art. 15 del d.p.g.r.  n.  46/R/2008  e'
aggiunto il seguente comma: 
  «4-ter. Nei casi di cui  al  comma  4-bis,  costituiscono  modifica
sostanziale del progetto le  modifiche  al  processo  di  trattamento
descritto  nella  documentazione  allegata   all'istanza,   approvate
dall'AIT,   nel   periodo   intercorrente   tra   la   richiesta   di
autorizzazione provvisoria ed il termine dei lavori. In tal caso,  il
titolare dello scarico  e'  tenuto  ad  integrare  la  documentazione
presentata   ai   fini   dell'aggiornamento   della    autorizzazione
provvisoria.». 
  5. All'alinea del comma 6 dell'art. 15 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 le
parole «Fatte salve le disposizioni  di  cui  ai  commi  4  e  5,  la
provincia» sono sostituite dalle  seguenti:  «Fermo  restando  quanto
previsto al comma 4 e fatte salve, per gli impianti  al  servizio  di
pubbliche fognature, le disposizioni di cui ai commi 4-bis  e  4-ter,
la struttura regionale competente». 
  6. Il comma 7 dell'art. 15 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 e'  sostituito
dal seguente: 
  «7. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e limitatamente  agli
impianti di depurazione delle acque reflue domestiche di cui all'art.
10 con potenzialita' inferiore ai duemila  abitanti  equivalenti,  il
comune puo' prevedere forme semplificate di gestione  della  fase  di
avvio, tra cui il rilascio dell'autorizzazione definitiva.». 
  7. Al comma 8 dell'art. 15 del d.p.g.r.  n.  46/R/2008  le  parole:
«con le modalita' previste dagli articoli 6  e  7.»  sono  sostituite
dalle seguenti: «alla  struttura  regionale  competente,  tramite  lo
sportello unico per le attivita' produttive di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per
la semplificazione ed il riordino della  disciplina  sullo  sportello
unico per le attivita' produttive, ai sensi dell'art.  38,  comma  3,
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), di seguito «SUAP»,
sulla base di apposita modulistica predisposta dalla Regione.».