Art. 16 Ambito di applicazione nelle zone non vulnerabili da nitrati. Modifiche all'art. 21 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'art. 21 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 e' aggiunta la seguente: «c bis) del digestato.». 2. Il comma 2 dell'art. 21 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 e' sostituito dal seguente: «2. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue agroalimentari e del digestato disciplinata dal presente titolo e' finalizzata al recupero delle sostanze nutritive e ammendanti in essi contenute, al fine di realizzare un effetto concimante, ammendante, irriguo o fertirriguo sul terreno oggetto di utilizzazione agronomica.». 3. Il comma 4 dell'art. 21 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 e' abrogato.