Art. 16 
 
Ambito  di  applicazione  nelle  zone  non  vulnerabili  da  nitrati.
  Modifiche all'art. 21 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 
 
  1. Dopo la lettera c) del comma 1  dell'art.  21  del  d.p.g.r.  n.
46/R/2008 e' aggiunta la seguente: 
    «c bis) del digestato.». 
  2. Il comma 2 dell'art. 21 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 e'  sostituito
dal seguente: 
  «2. L'utilizzazione  agronomica  degli  effluenti  di  allevamento,
delle acque reflue agroalimentari e del  digestato  disciplinata  dal
presente titolo e' finalizzata al recupero delle sostanze nutritive e
ammendanti in essi  contenute,  al  fine  di  realizzare  un  effetto
concimante, ammendante, irriguo o fertirriguo sul terreno oggetto  di
utilizzazione agronomica.». 
  3. Il comma 4 dell'art. 21 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 e' abrogato.