Art. 2 Attivita' di controllo delle acque reflue. Modifiche all'art. 3 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 1. Il comma 1 dell'art. 3 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 e' sostituito dal seguente: «1. La struttura regionale competente e i comuni elaborano il programma di monitoraggio degli scarichi, avvalendosi di ARPAT in conformita' a quanto previsto dalla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana - ARPAT), ai fini dello svolgi mento dei controlli di cui all'art. 3, commi 2 e 3 della legge regionale.». 2. Al comma 3 dell'art. 3 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 le parole «La provincia,» sono sostituite dalle seguenti: «La struttura regionale competente,». 3. Al comma 4 dell'art. 3 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 le parole «ai gestori del SII» sono sostituite dalle seguenti: «ai gestori del servizio idrico integrato, di seguito (SII)».