Art. 2 
 
Attivita' di controllo delle acque reflue. Modifiche all'art.  3  del
                        d.p.g.r. n. 46/R/2008 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 3 del d.p.g.r. n. 46/R/2008  e'  sostituito
dal seguente: 
  «1. La struttura regionale  competente  e  i  comuni  elaborano  il
programma di monitoraggio degli scarichi,  avvalendosi  di  ARPAT  in
conformita' a quanto previsto dalla legge regionale 22  giugno  2009,
n. 30 (Nuova disciplina  dell'Agenzia  regionale  per  la  protezione
ambientale della Toscana - ARPAT), ai fini  dello  svolgi  mento  dei
controlli di cui all'art. 3, commi 2 e 3 della legge regionale.». 
  2. Al comma 3 dell'art. 3 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 le  parole  «La
provincia,» sono sostituite dalle seguenti: «La  struttura  regionale
competente,». 
  3. Al comma 4 dell'art. 3 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 le  parole  «ai
gestori del SII» sono sostituite  dalle  seguenti:  «ai  gestori  del
servizio idrico integrato, di seguito (SII)».