Art. 21 
 
Divieti di utilizzazione agronomica dei liquami.  Modifiche  all'art.
                  24-bis del d.p.g.r. n. 46/R/2008 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 24-bis del d.p.g.r. n.  46/R/2008  dopo  la
parola: «liquami» sono aggiunte le seguenti:  «,  dei  digestati  tal
quali e delle frazioni chiarificate del digestato». 
  2. Al comma 2 dell'art. 24-bis del d.p.g.r. n.  46/R/2008  dopo  la
parola: «liquami» sono aggiunte le seguenti:  «,  dei  digestati  tal
quali e delle frazioni chiarificate del digestato». 
  3. Il comma  5  dell'art.  24-bis  del  d.p.g.r.  n.  46/R/2008  e'
sostituito dal seguente: 
  «5. L'utilizzo  dei  liquami,  dei  digestati  tal  quali  e  delle
frazioni chiarificate del digestato e' vietato inoltre: 
    a) dal 1° luglio al 31 agosto  di  ogni  anno,  salvo  tempestiva
lavorazione meccanica del terreno, da eseguire al massimo  entro  tre
giorni dallo spandimento; 
    b) su colture  foraggiere,  nelle  tre  settimane  precedenti  lo
sfalcio del foraggio o il pascolamento.». 
  4. Al comma 6 dell'art. 24-bis del d.p.g.r. n.  46/R/2008  dopo  la
parola: «liquami» sono aggiunte le seguenti:  «,  dei  digestati  tal
quali e delle frazioni chiarificate del digestato». 
  5. Alla lettera a) del comma 6 dell'art.  24-bis  del  d.p.g.r.  n.
46/R/2008 dopo la parola: «liquami» sono aggiunte le seguenti: «, dei
digestati tal quali e delle frazioni chiarificate del digestato». 
  6. Alla lettera b) del comma 6 dell'art.  24-bis  del  d.p.g.r.  n.
46/R/2008 dopo la parola: «liquami» sono aggiunte le seguenti: «, dei
digestati tal quali e delle frazioni chiarificate del digestato».