Art. 21 Divieti di utilizzazione agronomica dei liquami. Modifiche all'art. 24-bis del d.p.g.r. n. 46/R/2008 1. Al comma 1 dell'art. 24-bis del d.p.g.r. n. 46/R/2008 dopo la parola: «liquami» sono aggiunte le seguenti: «, dei digestati tal quali e delle frazioni chiarificate del digestato». 2. Al comma 2 dell'art. 24-bis del d.p.g.r. n. 46/R/2008 dopo la parola: «liquami» sono aggiunte le seguenti: «, dei digestati tal quali e delle frazioni chiarificate del digestato». 3. Il comma 5 dell'art. 24-bis del d.p.g.r. n. 46/R/2008 e' sostituito dal seguente: «5. L'utilizzo dei liquami, dei digestati tal quali e delle frazioni chiarificate del digestato e' vietato inoltre: a) dal 1° luglio al 31 agosto di ogni anno, salvo tempestiva lavorazione meccanica del terreno, da eseguire al massimo entro tre giorni dallo spandimento; b) su colture foraggiere, nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento.». 4. Al comma 6 dell'art. 24-bis del d.p.g.r. n. 46/R/2008 dopo la parola: «liquami» sono aggiunte le seguenti: «, dei digestati tal quali e delle frazioni chiarificate del digestato». 5. Alla lettera a) del comma 6 dell'art. 24-bis del d.p.g.r. n. 46/R/2008 dopo la parola: «liquami» sono aggiunte le seguenti: «, dei digestati tal quali e delle frazioni chiarificate del digestato». 6. Alla lettera b) del comma 6 dell'art. 24-bis del d.p.g.r. n. 46/R/2008 dopo la parola: «liquami» sono aggiunte le seguenti: «, dei digestati tal quali e delle frazioni chiarificate del digestato».