Art. 22 Trattamento degli effluenti di allevamento e del digestato. Modifiche all'art. 25 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 1. Alla rubrica dell'art. 25 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 dopo la parola: «allevamento» sono aggiunte le seguenti: «e del digestato». 2. Al comma 1 dell'art. 25 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 dopo la parola: «allevamento» sono aggiunte le seguenti: «e del digestato». 3. Al comma 1 dell'art. 25 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 le parole: «degli effluenti stessi» sono sostitute dalle seguenti: «dei materiali». 4. Al comma 2 dell'art. 25 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 le parole: «di cui al comma 1» sono sostitute dalle seguenti: «degli effluenti di allevamento».