Art. 22 
 
Trattamento degli effluenti di allevamento e del digestato. Modifiche
  all'art. 25 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 
 
  1. Alla rubrica dell'art. 25 del  d.p.g.r.  n.  46/R/2008  dopo  la
parola: «allevamento» sono aggiunte le seguenti: «e del digestato». 
  2. Al comma 1 dell'art.  25  del  d.p.g.r.  n.  46/R/2008  dopo  la
parola: «allevamento» sono aggiunte le seguenti: «e del digestato». 
  3. Al comma 1 dell'art. 25 del d.p.g.r.  n.  46/R/2008  le  parole:
«degli  effluenti  stessi»  sono  sostitute  dalle   seguenti:   «dei
materiali». 
  4. Al comma 2 dell'art. 25 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 le parole: «di
cui al comma 1» sono sostitute dalle seguenti:  «degli  effluenti  di
allevamento».