Art. 25 
 
Criteri generali per l'utilizzazione agronomica  delle  acque  reflue
  agroalimentari. Modifiche all'art. 28 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 
 
  1. La lettera c) del comma 2 dell'art. 28 del d.p.g.r. n. 46/R/2008
e' abrogata. 
  2. Al comma 3 dell'art. 28 del d.p.g.r.  n.  46/R/2008  le  parole:
«Salvo quanto disposto al comma 2, lettera c),» sono soppresse. 
  3. La  lettera  e)  del  comma  3  del  d.p.g.r.  n.  46/R/2008  e'
sostituita dalla seguente: 
    «e)  tessitura  e  caratteristiche   pedologiche,   giacitura   e
sistemazioni idraulico agrarie  tali  da  evitare  il  ruscellamento,
anche in considerazione della presenza  di  copertura  vegetale,  del
tipo di coltura  e  delle  modalita'  di  distribuzione  delle  acque
reflue.  Tali  caratteristiche  devono  essere  illustrate   in   una
relazione  tecnica  sottoscritta  da  un  tecnico  agronomo   o   con
professionalita' equipollente.».