Art. 25 Criteri generali per l'utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentari. Modifiche all'art. 28 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 1. La lettera c) del comma 2 dell'art. 28 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 e' abrogata. 2. Al comma 3 dell'art. 28 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 le parole: «Salvo quanto disposto al comma 2, lettera c),» sono soppresse. 3. La lettera e) del comma 3 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 e' sostituita dalla seguente: «e) tessitura e caratteristiche pedologiche, giacitura e sistemazioni idraulico agrarie tali da evitare il ruscellamento, anche in considerazione della presenza di copertura vegetale, del tipo di coltura e delle modalita' di distribuzione delle acque reflue. Tali caratteristiche devono essere illustrate in una relazione tecnica sottoscritta da un tecnico agronomo o con professionalita' equipollente.».