Art. 3 
 
Sistema informativo e flusso dati. Modifiche all'art. 4 del  d.p.g.r.
                            n. 46/R/2008 
 
  1. Dopo il comma 5 dell'art.  4  del  d.p.g.r.  n.  46/  R/2008  e'
aggiunto il seguente: 
  «5-bis. La struttura  regionale  competente  ed  i  comuni  rendono
disponibili i dati e le  informazioni  relativi  alle  autorizzazioni
rilasciate secondo le modalita' stabilite  per  il  loro  recepimento
nelle banche dati del sistema informativo regionale ambientale  della
Toscana (SIRA).».