Art. 38 
 
Disposizioni sui cantieri. Modifiche all'art. 40-ter del d.p.g.r.  n.
                              46/R/2008 
 
  1. Il comma  1  dell'art.  40-ter  del  d.p.g.r.  n.  46/R/2008  e'
sostituito dal seguente: 
  «1. Ai  fini  dell'autorizzazione  allo  scarico,  i  titolari  dei
cantieri di cui all'allegato 5,  tabella  6,  punto  1  del  presente
regolamento presentano un piano di gestione  delle  acque  meteoriche
comprendente le  informazioni  di  cui  al  capo  2  dell'allegato  5
medesimo.  La  struttura  regionale  competente  valuta  il  piano  e
prescrive nell'autorizzazione le modalita'  di  gestione  delle  AMPP
ritenute necessarie alla  tutela  del  corpo  recettore  definendo  i
termini di adeguamento alle dette prescrizioni.». 
  2. Al comma 2 dell'art. 40-ter del d.p.g.r. n. 46/R/2008 le  parole
«l'ente competente» sono sostituite  dalle  seguenti:  «la  struttura
regionale competente». 
  3. Al comma 3 dell'art. 40-ter d del d.p.g.r. n. 46/R/2008 e parole
«l'ente competente» sono sostituite  dalle  seguenti:  «la  struttura
regionale competente.». 
  4. Il comma 6-bis dell'art. 40-ter d del d.p.g.r. n.  46/R/2008  e'
cosi' sostituito: 
  «6-bis. Nel caso  di  suddivisione  funzionale  del  progetto  gia'
autorizzato, in lotti  che  non  diano  luogo  a  variante  in  corso
d'opera, entro 30 giorni dalla consegna dei lavori, il  soggetto  che
esegue i lavori puo' comunicare una nuova  o  diversa  individuazione
delle aree di cui ai commi 4 e 5 alla struttura regionale competente,
che si esprime entro il termine di sessanta giorni.». 
  5. Al comma 7 dell'art. 40-ter del d.p.g.r. n. 46/R/2008 le  parole
«l'ente competente» sono sostituite  dalle  seguenti:  «la  struttura
regionale competente.».