Art. 38 Disposizioni sui cantieri. Modifiche all'art. 40-ter del d.p.g.r. n. 46/R/2008 1. Il comma 1 dell'art. 40-ter del d.p.g.r. n. 46/R/2008 e' sostituito dal seguente: «1. Ai fini dell'autorizzazione allo scarico, i titolari dei cantieri di cui all'allegato 5, tabella 6, punto 1 del presente regolamento presentano un piano di gestione delle acque meteoriche comprendente le informazioni di cui al capo 2 dell'allegato 5 medesimo. La struttura regionale competente valuta il piano e prescrive nell'autorizzazione le modalita' di gestione delle AMPP ritenute necessarie alla tutela del corpo recettore definendo i termini di adeguamento alle dette prescrizioni.». 2. Al comma 2 dell'art. 40-ter del d.p.g.r. n. 46/R/2008 le parole «l'ente competente» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura regionale competente». 3. Al comma 3 dell'art. 40-ter d del d.p.g.r. n. 46/R/2008 e parole «l'ente competente» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura regionale competente.». 4. Il comma 6-bis dell'art. 40-ter d del d.p.g.r. n. 46/R/2008 e' cosi' sostituito: «6-bis. Nel caso di suddivisione funzionale del progetto gia' autorizzato, in lotti che non diano luogo a variante in corso d'opera, entro 30 giorni dalla consegna dei lavori, il soggetto che esegue i lavori puo' comunicare una nuova o diversa individuazione delle aree di cui ai commi 4 e 5 alla struttura regionale competente, che si esprime entro il termine di sessanta giorni.». 5. Al comma 7 dell'art. 40-ter del d.p.g.r. n. 46/R/2008 le parole «l'ente competente» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura regionale competente.».