Art. 40 
 
Disposizioni per le attivita'  di  cui  all'allegato  5,  tabella  5.
           Modifiche all'art. 43 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 
 
  1. Al comma 2 dell'art. 43 del  d.p.g.r.  n.  46/R/2008  le  parole
«L'ente competente» sono sostituite  dalle  seguenti:  «La  struttura
regionale competente.». 
  2. Al comma 3 dell'art. 43 del  d.p.g.r.  n.  46/R/2008  le  parole
«l'ente competente» sono sostituite  dalle  seguenti:  «la  struttura
regionale competente.». 
  3. Al comma 5 dell'art. 43 del  d.p.g.r.  n.  46/R/2008  le  parole
«all'ente competente allo scarico» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«alla struttura regionale competente.». 
  4. Al comma 7 dell'art. 43 del  d.p.g.r.  n.  46/R/2008  le  parole
«L'ente competente,» sono sostituite dalle  seguenti:  «La  struttura
regionale competente». 
  5. Dopo il comma 7  dell'art.  43  del  d.p.g.r.  n.  46/R/2008  e'
aggiunto il seguente: 
  «7-bis. Con riferimento alle autorizzazioni allo scarico di AMD  in
essere, la struttura regionale competente puo' definire, in  sede  di
rinnovo o modificazione  dell'autorizzazione,  o  in  caso  di  altre
specifiche esigenze gestionali, apposite  prescrizioni  di  carattere
tecnico  operativo  al   fine   di   adeguare   i   contenuti   delle
autorizzazioni alle disposizioni della legge regionale e del presente
regolamento.».