Art. 40 Disposizioni per le attivita' di cui all'allegato 5, tabella 5. Modifiche all'art. 43 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 1. Al comma 2 dell'art. 43 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 le parole «L'ente competente» sono sostituite dalle seguenti: «La struttura regionale competente.». 2. Al comma 3 dell'art. 43 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 le parole «l'ente competente» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura regionale competente.». 3. Al comma 5 dell'art. 43 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 le parole «all'ente competente allo scarico» sono sostituite dalle seguenti: «alla struttura regionale competente.». 4. Al comma 7 dell'art. 43 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 le parole «L'ente competente,» sono sostituite dalle seguenti: «La struttura regionale competente». 5. Dopo il comma 7 dell'art. 43 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 e' aggiunto il seguente: «7-bis. Con riferimento alle autorizzazioni allo scarico di AMD in essere, la struttura regionale competente puo' definire, in sede di rinnovo o modificazione dell'autorizzazione, o in caso di altre specifiche esigenze gestionali, apposite prescrizioni di carattere tecnico operativo al fine di adeguare i contenuti delle autorizzazioni alle disposizioni della legge regionale e del presente regolamento.».