Art. 44 
 
   Norme generali. Modifiche all'art. 49 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 
 
  1. All'inizio del comma 1 dell'art. 49 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 le
parole «La provincia,» sono sostituite dalle seguenti: «La  struttura
regionale competente,». 
  2. Il comma 2 dell'art. 49 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 e' abrogato. 
  3. All'inizio del comma 3 dell'art. 49 del d.p.g.r.  n.  46/R/2008,
le parole «L'ente competente» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «La
struttura regionale competente». 
  4. Al comma 6 dell'art. 49 del  d.p.g.r.  n.  46/R/2008  le  parole
«alla provincia»  sono  sostituite  dalle  seguenti  «alla  struttura
regionale competente». 
  5. Il comma 9 dell'art. 49 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 e'  sostituito
dal seguente: 
  «9. Ai fini del comma 6, il titolare della  concessione  puo'  fare
riferimento  alla  documentazione  gia'  presentata  alla   struttura
regionale competente ai sensi del regolamento approvato  con  decreto
del Presidente  della  Giunta  regionale  16  agosto  2016,  n.  61/R
(Regolamento di attuazione dell'art. 11, commi 1  e  2,  della  legge
regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in  materia  di  difesa  del
suolo, tutela delle risorse idriche e  tutela  della  costa  e  degli
abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della
risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di  rilascio  dei
titoli concessori e autorizzatori per l'uso di  acqua.  Modifiche  al
d.p.g.r.  n.  51/R/2015)  qualora  in  detta   documentazione   siano
contenute le informazioni richieste al presente articolo.».