Art. 44 Norme generali. Modifiche all'art. 49 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 1. All'inizio del comma 1 dell'art. 49 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 le parole «La provincia,» sono sostituite dalle seguenti: «La struttura regionale competente,». 2. Il comma 2 dell'art. 49 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 e' abrogato. 3. All'inizio del comma 3 dell'art. 49 del d.p.g.r. n. 46/R/2008, le parole «L'ente competente» sono sostituite dalle seguenti: «La struttura regionale competente». 4. Al comma 6 dell'art. 49 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 le parole «alla provincia» sono sostituite dalle seguenti «alla struttura regionale competente». 5. Il comma 9 dell'art. 49 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 e' sostituito dal seguente: «9. Ai fini del comma 6, il titolare della concessione puo' fare riferimento alla documentazione gia' presentata alla struttura regionale competente ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 agosto 2016, n. 61/R (Regolamento di attuazione dell'art. 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. n. 51/R/2015) qualora in detta documentazione siano contenute le informazioni richieste al presente articolo.».