Art. 45 
 
Condizioni per il rilascio delle acque di  restituzione  da  impianti
  per la produzione idroelettrica. Modifiche all'art. 51 del d.p.g.r.
  n. 46/R/2008 
 
  1. All'inizio del comma 2 dell'art. 51 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 le
parole «La provincia» sono sostituite dalle seguenti:  «La  struttura
regionale competente».