Art. 45 Condizioni per il rilascio delle acque di restituzione da impianti per la produzione idroelettrica. Modifiche all'art. 51 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 1. All'inizio del comma 2 dell'art. 51 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 le parole «La provincia» sono sostituite dalle seguenti: «La struttura regionale competente».