Art. 46 Condizioni per il rilascio delle acque di restituzione da sondaggi e perforazioni di cui all'art. 2 comma 1, lettera c), numero 1 della legge regionale. Modifiche all'art. 52 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 1. Al comma 3 dell'art. 52 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 le parole «All'atto della richiesta del permesso di ricerca di cui al regio decreto n. 1775/1933 alla provincia,» sono sostituite dalle seguenti: «All'atto della richiesta, alla struttura regionale competente, del permesso di ricerca di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) e al d.p.g.r. n. 61/R/2016,». 2. Al comma 4 dell'art. 52 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 le parole «La provincia,» sono sostituite dalle seguenti: «La struttura regionale competente,».