Art. 46 
 
Condizioni per il rilascio delle acque di restituzione da sondaggi  e
  perforazioni di cui all'art. 2 comma 1, lettera c), numero 1  della
  legge regionale. Modifiche all'art. 52 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 
 
  1. Al comma 3 dell'art. 52 del  d.p.g.r.  n.  46/R/2008  le  parole
«All'atto della richiesta del permesso di ricerca  di  cui  al  regio
decreto n. 1775/1933 alla provincia,» sono sostituite dalle seguenti:
«All'atto della richiesta, alla struttura regionale  competente,  del
permesso di ricerca di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775
(testo unico delle disposizioni  di  legge  sulle  acque  e  impianti
elettrici) e al d.p.g.r. n. 61/R/2016,». 
  2. Al comma 4 dell'art. 52 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 le parole  «La
provincia,» sono sostituite dalle seguenti: «La  struttura  regionale
competente,».