Art. 6 
 
Modalita'  di  presentazione  delle  domande.  Oneri  istruttori  per
  l'autorizzazione.  Sostituzione  dell'art.  5   del   d.p.g.r.   n.
  46/R/2008 
 
  1. L'art. 5 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 5 (Modalita' di presentazione delle domande. Oneri istruttori
per l'autorizzazione). - 1.  Le  domande  di  autorizzazione  per  lo
scarico in pubblica fognatura e fuori dalla pubblica  fognatura  sono
presentate ai sensi del decreto del Presidente  della  Repubblica  13
marzo   2013,   n.   59   (Regolamento    recante    la    disciplina
dell'autorizzazione  unica  ambientale  e   la   semplificazione   di
adempimenti  amministrativi  in  materia  ambientale  gravanti  sulle
piccole  e  medie  imprese  e  sugli   impianti   non   soggetti   ad
autorizzazione  integrata  ambientale,  a  norma  dell'art.  23   del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35), ad eccezione: 
    a) delle autorizzazioni comunali allo scarico di acque domestiche
di cui all'art. 10; 
    b) delle autorizzazioni provvisorie di cui all'art. 15. 
  2. Gli oneri istruttori per il rilascio delle  autorizzazioni  allo
scarico ricadenti in AUA sono determinati secondo le modalita' di cui
all'art. 72-novies della legge regionale  12  febbraio  2010,  n.  10
(Norme in materia di  valutazione  ambientale  strategica  (VAS),  di
valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione  integrata
ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA). 
  3. Gli oneri istruttori per il rilascio delle  autorizzazioni  allo
scarico di acque reflue domestiche fuori pubblica fognatura di cui al
comma 1, lettera a) sono determinati dai comuni nella misura  massima
non superiore a 100 euro.».