Art. 7 Supporto tecnico per il rilascio di autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane, industriali e meteoriche contaminate. Sostituzione dell'art. 8 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 1. L'art. 8 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 e' sostituito dal seguente: «Art. 8 (Supporto tecnico per il rilascio di autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane, industriali e meteoriche contaminate). - 1. Ai fini dell'istruttoria tecnica per il rilascio delle autorizzazioni in materia di scarichi, la struttura regionale competente si avvale, in conformita' a quanto previsto dalla legge regionale n. 30/2009, del supporto tecnico scientifico di ARPAT salvo quanto previsto al comma 2. 2. Ai fini dell'istruttoria tecnica per il rilascio delle autorizzazioni per gli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura, la struttura regionale competente si avvale della collaborazione del gestore del SII e degli altri gestori, se presenti, ai sensi dell'art. 5, comma 5 della legge regionale e per la prima autorizzazione anche del supporto tecnico scientifico dell'ARPAT. 3. Il supporto tecnico di cui ai commi 1 e 2 e' garantito anche attraverso la partecipazione di ARPAT e dei gestori ai tavoli di coordinamento tecnico di cui art. 4, comma 1, lettera b) del regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 29 marzo 2017, n. 13/R (Regolamento recante disposizioni per l'esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale in attuazione dell'art. 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 «Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati»; dell'art. 76-bis della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 «Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA", di autorizzazione integrata ambientale "AIA" e di autorizzazione unica ambientale "AUA"; dell'art. 13, comma 1, lettera a) della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 «Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento»; dell'art. 16 della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 «Norme per la tutela della qualita' dell'aria ambiente». Modifiche al regolamento 25 febbraio 2004, n. 14/R «Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'art. 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 «Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati»).».