Art. 7 
 
Supporto tecnico per il rilascio di autorizzazioni  allo  scarico  di
  acque  reflue  urbane,  industriali   e   meteoriche   contaminate.
  Sostituzione dell'art. 8 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 
 
  1. L'art. 8 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 8 (Supporto tecnico per il rilascio  di  autorizzazioni  allo
scarico  di   acque   reflue   urbane,   industriali   e   meteoriche
contaminate). - 1. Ai fini dell'istruttoria tecnica per  il  rilascio
delle autorizzazioni in materia di scarichi, la  struttura  regionale
competente si avvale, in conformita' a quanto  previsto  dalla  legge
regionale n. 30/2009, del supporto tecnico scientifico di ARPAT salvo
quanto previsto al comma 2. 
  2.  Ai  fini  dell'istruttoria  tecnica  per  il   rilascio   delle
autorizzazioni  per  gli  scarichi  di  acque  reflue   in   pubblica
fognatura,  la  struttura  regionale  competente  si   avvale   della
collaborazione  del  gestore  del  SII  e  degli  altri  gestori,  se
presenti, ai sensi dell'art. 5, comma 5 della legge regionale  e  per
la  prima  autorizzazione  anche  del  supporto  tecnico  scientifico
dell'ARPAT. 
  3. Il supporto tecnico di cui ai commi 1 e  2  e'  garantito  anche
attraverso la partecipazione di ARPAT e  dei  gestori  ai  tavoli  di
coordinamento tecnico  di  cui  art.  4,  comma  1,  lettera  b)  del
regolamento  approvato  con  decreto  del  Presidente  della   Giunta
regionale 29 marzo 2017, n. 13/R  (Regolamento  recante  disposizioni
per l'esercizio delle funzioni autorizzatorie  regionali  in  materia
ambientale in attuazione dell'art. 5 della legge regionale 18  maggio
1998, n. 25 «Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti
inquinati»; dell'art. 76-bis della legge regionale 12 febbraio  2010,
n. 10 «Norme in materia di valutazione ambientale  strategica  "VAS",
di  valutazione  di  impatto  ambientale  "VIA",  di   autorizzazione
integrata ambientale  "AIA"  e  di  autorizzazione  unica  ambientale
"AUA"; dell'art. 13, comma 1, lettera a)  della  legge  regionale  31
maggio   2006,   n.   20   «Norme   per   la   tutela   delle   acque
dall'inquinamento»; dell'art. 16 della legge  regionale  11  febbraio
2010, n. 9 «Norme per la tutela della qualita'  dell'aria  ambiente».
Modifiche al regolamento  25  febbraio  2004,  n.  14/R  «Regolamento
regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'art.
5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 «Norme per la  gestione
dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati»).».