Art. 8 
 
Disposizioni  per  il  riutilizzo  delle  acque  reflue   urbane   ed
  industriali. Modifiche all'art. 9 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 
 
  1. La rubrica dell'art. 9 del d.p.g.r. n. 46/R/2008  e'  sostituita
dalla seguente: 
    «Disposizioni per il riutilizzo  delle  acque  reflue  urbane  ed
industriali». 
  2. Il comma 1 dell'art. 9 del d.p.g.r. n. 46/R/2008  e'  sostituito
dal seguente: 
  «1. La struttura regionale competente, nell'ambito delle competenze
di cui all'art. 4, comma  1  della  legge  regionale,  stabilisce  le
modalita' di adeguamento  degli  impianti  di  depurazione  di  acque
reflue urbane od industriali esistenti per il riutilizzo delle  acque
reflue nel rispetto del decreto ministeriale di cui all'art.  99  del
decreto legislativo.  La  struttura  regionale  competente  nell'atto
autorizzativo stabilisce,  visto  il  parere  dell'azienda  sanitaria
locale (ASL), le prescrizioni necessarie a garantire  che  l'impianto
autorizzato   osservi   le   disposizioni    del    citato    decreto
ministeriale.».