Art. 8 Disposizioni per il riutilizzo delle acque reflue urbane ed industriali. Modifiche all'art. 9 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 1. La rubrica dell'art. 9 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni per il riutilizzo delle acque reflue urbane ed industriali». 2. Il comma 1 dell'art. 9 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 e' sostituito dal seguente: «1. La struttura regionale competente, nell'ambito delle competenze di cui all'art. 4, comma 1 della legge regionale, stabilisce le modalita' di adeguamento degli impianti di depurazione di acque reflue urbane od industriali esistenti per il riutilizzo delle acque reflue nel rispetto del decreto ministeriale di cui all'art. 99 del decreto legislativo. La struttura regionale competente nell'atto autorizzativo stabilisce, visto il parere dell'azienda sanitaria locale (ASL), le prescrizioni necessarie a garantire che l'impianto autorizzato osservi le disposizioni del citato decreto ministeriale.».