Art. 9 
 
Autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura di acque reflue
  domestiche di competenza del comune. Sostituzione dell'art. 10  del
  d.p.g.r. n. 46/R/2008 
 
  1. L'art. 10 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 10 (Autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura  di
acque reflue domestiche di competenza del comune).  -  1.  Il  comune
provvede al rilascio  delle  autorizzazioni  allo  scarico  di  acque
reflue domestiche non in pubblica fognatura non ricadenti nell'ambito
di applicazione del regolamento emanato con  decreto  del  Presidente
della Repubblica n.  59/2013  in  quanto  provenienti  da  edifici  o
insediamenti residenziali. Per  il  rilascio  dell'autorizzazione  il
comune si avvale,  in  conformita'  a  quanto  previsto  dalla  legge
regionale 30/2009, del supporto tecnico scientifico di ARPAT, per gli
scarichi con potenzialita'  superiore  ai  100  abitanti  equivalenti
(AE). 
  2. I comuni competenti trasmettono ad ARPAT, per via  telematica  o
mediante sistemi di  interoperabilita',  copia  delle  autorizzazioni
rilasciate secondo le modalita' stabilite  per  il  loro  recepimento
nella banca dati del SIRA.».