Art. 9 Autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura di acque reflue domestiche di competenza del comune. Sostituzione dell'art. 10 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 1. L'art. 10 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 e' sostituito dal seguente: «Art. 10 (Autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura di acque reflue domestiche di competenza del comune). - 1. Il comune provvede al rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche non in pubblica fognatura non ricadenti nell'ambito di applicazione del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013 in quanto provenienti da edifici o insediamenti residenziali. Per il rilascio dell'autorizzazione il comune si avvale, in conformita' a quanto previsto dalla legge regionale 30/2009, del supporto tecnico scientifico di ARPAT, per gli scarichi con potenzialita' superiore ai 100 abitanti equivalenti (AE). 2. I comuni competenti trasmettono ad ARPAT, per via telematica o mediante sistemi di interoperabilita', copia delle autorizzazioni rilasciate secondo le modalita' stabilite per il loro recepimento nella banca dati del SIRA.».