Art. 3 Modificazioni all'art. 5 1. Il comma 5 dell'art. 5 della legge regionale n. 25/2010 e' sostituito dal seguente: «5. Fatta eccezione per gli atti pubblicati nella parte prima, la pubblicazione nel BUR e' effettuata, di regola, per estratto, ovvero con l'omissione della parte narrativa e degli allegati, salvo che la legge disponga diversamente o che le strutture regionali, le altre amministrazioni e i soggetti di cui al comma 3 non richiedano motivatamente la pubblicazione integrale. L'atto deve pervenire alla struttura competente gia' predisposto in tale forma.». 2. Il comma 7 dell'art. 5 della legge regionale n. 25/2010 e' sostituito dal seguente: «7. Gli ulteriori criteri e modalita' per la pubblicazione degli atti nel BUR sono individuati dalla Giunta regionale, con propria deliberazione.».