Art. 3 
 
                      Modificazioni all'art. 5 
 
  1. Il comma 5 dell'art. 5  della  legge  regionale  n.  25/2010  e'
sostituito dal seguente: 
  «5. Fatta eccezione per gli atti pubblicati nella parte  prima,  la
pubblicazione nel BUR e' effettuata, di regola, per estratto,  ovvero
con l'omissione della parte narrativa e degli allegati, salvo che  la
legge disponga diversamente o che le strutture  regionali,  le  altre
amministrazioni e i  soggetti  di  cui  al  comma  3  non  richiedano
motivatamente la pubblicazione integrale. L'atto deve pervenire  alla
struttura competente gia' predisposto in tale forma.». 
  2. Il comma 7 dell'art. 5  della  legge  regionale  n.  25/2010  e'
sostituito dal seguente: 
  «7. Gli ulteriori criteri e modalita' per  la  pubblicazione  degli
atti nel BUR sono individuati dalla  Giunta  regionale,  con  propria
deliberazione.».