Art. 4 Modificazione all'art. 11 1. Il comma 3 dell'art. 11 della legge regionale n. 25/2010 e' sostituito dal seguente: «3. Gli ulteriori criteri e modalita' per la pubblicazione degli atti nell'Albo notiziario della Regione sono individuati dalla Giunta regionale, con propria deliberazione.».