Art. 12 
 
            Finanziamento della spesa sanitaria regionale 
                di parte corrente e per investimenti 
 
  1. La spesa sanitaria di parte corrente  oggetto  di  trasferimento
annuale all'Azienda  Unita'  Sanitaria  Locale  della  Valle  d'Aosta
(Azienda  USL)  e'  determinata  per  il  triennio  2018/2020  in   €
254.000.000 per l'anno 2018, in € 254.000.000 per l'anno 2019 e in  €
254.100.000 per l'anno 2020 ed e' ripartita in: 
    a) spesa sanitaria corrente  per  il  finanziamento  dei  livelli
essenziali di assistenza (LEA); 
    b) spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli  di
assistenza sanitaria superiori ai LEA; 
    c) spesa per la corresponsione delle borse di studio ordinarie  e
aggiuntive ai medici iscritti al corso  di  formazione  specifica  in
medicina generale di cui all'art. 10, comma 1, della legge  regionale
31  luglio  2017,  n.  11  (Disposizioni  in  materia  di  formazione
specialistica di medici, veterinari e odontoiatri e di  laureati  non
medici di area sanitaria, nonche' di formazione universitaria per  le
professioni sanitarie. Abrogazione delle leggi  regionali  31  agosto
1991, n. 37, e 30 gennaio 1998, n. 6). 
  2. Il finanziamento di cui al comma 1, lettera a),  e'  determinato
in € 252.678.874 per l'anno 2018, in € 252.508.348 per l'anno 2019  e
in € 252.480.500 per l'anno 2020, di cui € 900.000, per ciascun  anno
del triennio 2018/2020, per il pay-back e di  cui  €  7.500.000,  per
ciascun anno del  triennio  2018/2020,  per  il  saldo  di  mobilita'
sanitaria  (Programma  13.01  -  Servizio   sanitario   regionale   -
finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA-Parz.). 
  3. Gli oneri per i saldi di mobilita' sanitaria, relativi agli anni
2018 e 2019, stimati in annui € 7.500.000,  trovano  copertura  nelle
risorse stanziate allo stesso titolo, ai sensi della presente  legge,
rispettivamente per le annualita' 2019 e 2020. 
  4. Il finanziamento di cui al comma 1, lettera b),  e'  determinato
in annui € 1.019.500 per il triennio  2018/2020  (Programma  13.02  -
Servizio sanitario regionale - Finanziamento aggiuntivo corrente  per
livelli di assistenza superiori ai LEA). 
  5. Il finanziamento di cui al comma 1, lettera c),  e'  determinato
in € 301.626 per l'anno 2018, in € 472.152 per l'anno  2019  e  in  €
600.000 per l'anno 2020 (Programma 13.07 - Ulteriori spese in materia
sanitaria. Parz.). 
  6. In relazione a quanto disposto  dall'art.  64,  comma  2,  primo
periodo, del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  12
gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli  essenziali  di
assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502), e all'entrata in vigore delle disposizioni in
materia di specialistica ambulatoriale di cui agli articoli 15 e 16 e
relativi allegati  del  medesimo  decreto,  la  Giunta  regionale  e'
autorizzata ad apportare,  con  propria  deliberazione,  su  proposta
dell'assessore  regionale  competente  in  materia  di  sanita',  di'
concerto con l'assessore regionale competente in materia di bilancio,
le conseguenti variazioni di bilancio tra i programmi 13.01 e 13.02. 
  7. La Regione puo' trasferire  all'Azienda  USL  le  somme  versate
dallo Stato, da enti o  da  aziende  in  attuazione  di  disposizioni
statali finalizzate  al  contenimento  della  spesa  sanitaria  o  al
finanziamento di specifiche iniziative e attivita'. A  tal  fine,  la
Giunta  regionale  e'   autorizzata   ad   apportare,   con   propria
deliberazione, su proposta  dell'assessore  regionale  competente  in
materia di sanita' e di concerto con l'assessore regionale competente
in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  8. La spesa per investimenti  in  ambito  sanitario,  sostenuta  da
parte dell'Azienda USL, e' determinata  in  annui  €  10.400.000  per
l'anno 2018, in € 7.450.000 per l'anno 2019  e  in  €  6.650.000  per
l'anno 2020. La suddetta spesa, per l'anno 2018, e' finanziata per  €
5.500.000 con le modalita' di cui all'art. 14, comma 5,  della  legge
regionale n. 24/2016 e per € 4.900.000 (Programma  13.05  -  Servizio
sanitario regionale - Investimenti sanitari. Parz.). La spesa per  le
annualita' 2019 e 2020  e'  finanziata  interamente  nell'ambito  del
Programma  13.05  -  Servizio  sanitario  regionale  -   Investimenti
sanitari. 
  9. Gli stanziamenti di cui al comma 8 sono assegnati  e  trasferiti
annualmente all'Azienda USL, sulla base  del  piano  triennale  degli
investimenti, predisposto  dall'Azienda,  ai  sensi  della  normativa
vigente. 
  10. Le risorse aggiuntive regionali, ricomprese  nel  finanziamento
di cui  al  comma  1,  destinate  al  finanziamento  del  trattamento
accessorio  del   personale   dipendente   dell'Azienda   USL,   sono
determinate per l'anno 2018 in € 1.800.000 e sono distribuite  per  €
900.000 alla dirigenza e per € 900.000 al comparto. 
  11. Le modalita' di corresponsione delle risorse di cui al comma 10
sono concordate a livello  di  contrattazione  integrativa  aziendale
dall'Azienda USL con le organizzazioni sindacali  di  categoria,  nel
rispetto delle linee generali di  indirizzo  approvate  dalla  Giunta
regionale, con propria deliberazione, tenuto  conto  degli  obiettivi
regionali e aziendali e delle attivita' da  svolgere,  in  ogni  caso
aggiuntive rispetto a quelle gia' individuate nella contrattazione di
budget. 
  12. La lettera b) del comma 8 dell'art. 15 della legge regionale 11
dicembre 2015, n. 19 (legge finanziaria per gli anni  2016/2018),  e'
sostituita dalla seguente: 
    «b) a carico degli assistiti esenti per reddito  ai  sensi  della
normativa statale vigente e  degli  assistiti  con  indicatore  della
situazione economica equivalente (ISEE) compreso tra € 10.000   e  la
soglia determinata con  deliberazione  della  Giunta  regionale,  una
quota fissa pari a 1 € a confezione fino a  un  massimo  di  €  2   a
ricetta   per   l'assistenza   farmaceutica   convenzionata   e    la
distribuzione per conto, e una quota fissa pari a € 1  a  ricetta  di
assistenza integrativa.»; 
  13. Dopo il comma 9 dell'art. 15 della legge regionale n.  19/2015,
e' inserito il seguente: 
    «9-bis. Sono esclusi dall'applicazione della quota fissa  di  cui
al comma 8 tutti gli assistiti con ISEE inferiore a € 10.000  e tutti
gli assistiti esenti  per  condizione  o  patologia  ai  sensi  della
normativa statale vigente, limitatamente ai farmaci e ai prodotti  di
assistenza integrativa correlati alla  condizione  e  alla  patologia
motivo di esenzione.». 
  14. Sono abrogate le seguenti disposizioni: 
    a) il comma 13 dell'art. 22 della legge regionale n. 13/2014; 
    b) il comma 11 dell'art. 15 della legge regionale n. 19/2015.