Art. 12 Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente e per investimenti 1. La spesa sanitaria di parte corrente oggetto di trasferimento annuale all'Azienda Unita' Sanitaria Locale della Valle d'Aosta (Azienda USL) e' determinata per il triennio 2018/2020 in € 254.000.000 per l'anno 2018, in € 254.000.000 per l'anno 2019 e in € 254.100.000 per l'anno 2020 ed e' ripartita in: a) spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA); b) spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA; c) spesa per la corresponsione delle borse di studio ordinarie e aggiuntive ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale di cui all'art. 10, comma 1, della legge regionale 31 luglio 2017, n. 11 (Disposizioni in materia di formazione specialistica di medici, veterinari e odontoiatri e di laureati non medici di area sanitaria, nonche' di formazione universitaria per le professioni sanitarie. Abrogazione delle leggi regionali 31 agosto 1991, n. 37, e 30 gennaio 1998, n. 6). 2. Il finanziamento di cui al comma 1, lettera a), e' determinato in € 252.678.874 per l'anno 2018, in € 252.508.348 per l'anno 2019 e in € 252.480.500 per l'anno 2020, di cui € 900.000, per ciascun anno del triennio 2018/2020, per il pay-back e di cui € 7.500.000, per ciascun anno del triennio 2018/2020, per il saldo di mobilita' sanitaria (Programma 13.01 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA-Parz.). 3. Gli oneri per i saldi di mobilita' sanitaria, relativi agli anni 2018 e 2019, stimati in annui € 7.500.000, trovano copertura nelle risorse stanziate allo stesso titolo, ai sensi della presente legge, rispettivamente per le annualita' 2019 e 2020. 4. Il finanziamento di cui al comma 1, lettera b), e' determinato in annui € 1.019.500 per il triennio 2018/2020 (Programma 13.02 - Servizio sanitario regionale - Finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA). 5. Il finanziamento di cui al comma 1, lettera c), e' determinato in € 301.626 per l'anno 2018, in € 472.152 per l'anno 2019 e in € 600.000 per l'anno 2020 (Programma 13.07 - Ulteriori spese in materia sanitaria. Parz.). 6. In relazione a quanto disposto dall'art. 64, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), e all'entrata in vigore delle disposizioni in materia di specialistica ambulatoriale di cui agli articoli 15 e 16 e relativi allegati del medesimo decreto, la Giunta regionale e' autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di sanita', di' concerto con l'assessore regionale competente in materia di bilancio, le conseguenti variazioni di bilancio tra i programmi 13.01 e 13.02. 7. La Regione puo' trasferire all'Azienda USL le somme versate dallo Stato, da enti o da aziende in attuazione di disposizioni statali finalizzate al contenimento della spesa sanitaria o al finanziamento di specifiche iniziative e attivita'. A tal fine, la Giunta regionale e' autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di sanita' e di concerto con l'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio. 8. La spesa per investimenti in ambito sanitario, sostenuta da parte dell'Azienda USL, e' determinata in annui € 10.400.000 per l'anno 2018, in € 7.450.000 per l'anno 2019 e in € 6.650.000 per l'anno 2020. La suddetta spesa, per l'anno 2018, e' finanziata per € 5.500.000 con le modalita' di cui all'art. 14, comma 5, della legge regionale n. 24/2016 e per € 4.900.000 (Programma 13.05 - Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari. Parz.). La spesa per le annualita' 2019 e 2020 e' finanziata interamente nell'ambito del Programma 13.05 - Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari. 9. Gli stanziamenti di cui al comma 8 sono assegnati e trasferiti annualmente all'Azienda USL, sulla base del piano triennale degli investimenti, predisposto dall'Azienda, ai sensi della normativa vigente. 10. Le risorse aggiuntive regionali, ricomprese nel finanziamento di cui al comma 1, destinate al finanziamento del trattamento accessorio del personale dipendente dell'Azienda USL, sono determinate per l'anno 2018 in € 1.800.000 e sono distribuite per € 900.000 alla dirigenza e per € 900.000 al comparto. 11. Le modalita' di corresponsione delle risorse di cui al comma 10 sono concordate a livello di contrattazione integrativa aziendale dall'Azienda USL con le organizzazioni sindacali di categoria, nel rispetto delle linee generali di indirizzo approvate dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, tenuto conto degli obiettivi regionali e aziendali e delle attivita' da svolgere, in ogni caso aggiuntive rispetto a quelle gia' individuate nella contrattazione di budget. 12. La lettera b) del comma 8 dell'art. 15 della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 (legge finanziaria per gli anni 2016/2018), e' sostituita dalla seguente: «b) a carico degli assistiti esenti per reddito ai sensi della normativa statale vigente e degli assistiti con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) compreso tra € 10.000 e la soglia determinata con deliberazione della Giunta regionale, una quota fissa pari a 1 € a confezione fino a un massimo di € 2 a ricetta per l'assistenza farmaceutica convenzionata e la distribuzione per conto, e una quota fissa pari a € 1 a ricetta di assistenza integrativa.»; 13. Dopo il comma 9 dell'art. 15 della legge regionale n. 19/2015, e' inserito il seguente: «9-bis. Sono esclusi dall'applicazione della quota fissa di cui al comma 8 tutti gli assistiti con ISEE inferiore a € 10.000 e tutti gli assistiti esenti per condizione o patologia ai sensi della normativa statale vigente, limitatamente ai farmaci e ai prodotti di assistenza integrativa correlati alla condizione e alla patologia motivo di esenzione.». 14. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) il comma 13 dell'art. 22 della legge regionale n. 13/2014; b) il comma 11 dell'art. 15 della legge regionale n. 19/2015.