Art. 16 
 
                    Inserimento dell'art. 22-bis 
                   alla legge regionale n. 44/1998 
 
  1. Dopo l'art. 22 della legge regionale n. 44/1998, e' inserito  il
seguente: 
  «Art. 22-bis (Promozione e sostegno di azioni  volte  al  benessere
della famiglia). - 1. La Regione promuove azioni volte  al  benessere
della famiglia attraverso interventi di  sostegno,  anche  economico,
tra cui: 
    a) l'organizzazione e il sostegno di iniziative di  formazione  e
informazione rivolte alle famiglie e agli amministratori  locali  per
incentivare la partecipazione delle famiglie nei processi decisionali
e di verifica delle politiche attivate; 
    b) il sostegno alle iniziative finalizzate alla creazione di reti
di solidarieta' tra famiglie, enti pubblici, terzo  settore  e  altre
organizzazioni; 
    c) l'individuazione di specifici indicatori volti a costruire  un
sistema di riconoscimento pubblico delle azioni  di  attenzione  alla
famiglia attuate da soggetti pubblici e privati del  territorio  e  a
sostenerne ulteriormente lo  sviluppo,  anche  attraverso  contributi
economici, al  fine  di  diffondere  buone  prassi  e  realizzare  un
territorio «amico della famiglia»; 
    d) la realizzazione e il sostegno di iniziative  a  favore  della
conciliazione dei tempi della famiglia con i tempi di lavoro; 
    e) la valorizzazione e il sostegno dell'associazionismo familiare
anche finalizzato, in un'ottica di sussidiarieta'  orizzontale,  alla
realizzazione di attivita' di supporto alle famiglie, complementari o
integrative rispetto ai servizi offerti dagli enti pubblici; 
    f) la  realizzazione  e  l'implementazione  di  sinergie  tra  le
politiche abitative, dei trasporti, dell'educazione, dell'istruzione,
della  formazione   professionale,   del   lavoro,   della   cultura,
dell'ambiente, dell'urbanistica, dello sport e di tutte le  politiche
che concorrono al benessere familiare.».