Art. 16 Inserimento dell'art. 22-bis alla legge regionale n. 44/1998 1. Dopo l'art. 22 della legge regionale n. 44/1998, e' inserito il seguente: «Art. 22-bis (Promozione e sostegno di azioni volte al benessere della famiglia). - 1. La Regione promuove azioni volte al benessere della famiglia attraverso interventi di sostegno, anche economico, tra cui: a) l'organizzazione e il sostegno di iniziative di formazione e informazione rivolte alle famiglie e agli amministratori locali per incentivare la partecipazione delle famiglie nei processi decisionali e di verifica delle politiche attivate; b) il sostegno alle iniziative finalizzate alla creazione di reti di solidarieta' tra famiglie, enti pubblici, terzo settore e altre organizzazioni; c) l'individuazione di specifici indicatori volti a costruire un sistema di riconoscimento pubblico delle azioni di attenzione alla famiglia attuate da soggetti pubblici e privati del territorio e a sostenerne ulteriormente lo sviluppo, anche attraverso contributi economici, al fine di diffondere buone prassi e realizzare un territorio «amico della famiglia»; d) la realizzazione e il sostegno di iniziative a favore della conciliazione dei tempi della famiglia con i tempi di lavoro; e) la valorizzazione e il sostegno dell'associazionismo familiare anche finalizzato, in un'ottica di sussidiarieta' orizzontale, alla realizzazione di attivita' di supporto alle famiglie, complementari o integrative rispetto ai servizi offerti dagli enti pubblici; f) la realizzazione e l'implementazione di sinergie tra le politiche abitative, dei trasporti, dell'educazione, dell'istruzione, della formazione professionale, del lavoro, della cultura, dell'ambiente, dell'urbanistica, dello sport e di tutte le politiche che concorrono al benessere familiare.».