Art. 17 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. L'onere derivante dall'applicazione degli articoli 14, 15  e  16
e' determinato in €  105.000  per  l'anno  2018,  di  cui  €  100.000
finanziati mediante risorse derivanti da  trasferimenti  con  vincolo
settoriale di destinazione di cui al titolo V della  legge  regionale
n. 48/1995 ed € 5.000 a valere sul Programma 12.1  -  Interventi  per
l'infanzia e i  minori  e  per  asili  nido  -  Parz.  Per  gli  anni
successivi gli stanziamenti sono individuati secondo le modalita'  di
cui all'art. 25, comma 3, della legge regionale n. 48/1995.