Art. 17 Disposizioni finanziarie 1. L'onere derivante dall'applicazione degli articoli 14, 15 e 16 e' determinato in € 105.000 per l'anno 2018, di cui € 100.000 finanziati mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della legge regionale n. 48/1995 ed € 5.000 a valere sul Programma 12.1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Parz. Per gli anni successivi gli stanziamenti sono individuati secondo le modalita' di cui all'art. 25, comma 3, della legge regionale n. 48/1995.