Art. 2 Esenzioni e agevolazioni IRAP 1. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2018, ai sensi dell'art. 82, comma 8, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106), sono esentati dal pagamento dell'Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) gli enti del Terzo settore di cui al medesimo decreto, fermo restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, anche ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP. 2. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2018, ai soggetti passivi che intraprendono stabilmente nuove iniziative produttive nel territorio regionale si applicano le aliquote di cui all'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali), ridotte dello 0,92 per cento per cinque periodi di imposta, in regime de minimis. A tal fine, non si considerano nuove iniziative produttive quelle derivanti da trasformazione, fusione, scissione di societa' gia' esistenti. La riduzione di imposta non si applica in caso di cessazione e inizio attivita' da parte dello stesso soggetto, nonche' quando l'attivita' costituisce mera prosecuzione di un'attivita' svolta da altri soggetti. 3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, puo' definire ogni altro aspetto o adempimento, anche procedimentale, utile ai fini dell'applicazione del presente articolo.