Art. 2 
 
                    Esenzioni e agevolazioni IRAP 
 
  1. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio  2018,
ai sensi dell'art. 82, comma 8,  del  decreto  legislativo  3  luglio
2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2,
lettera b) della legge 6 giugno 2016,  n.  106),  sono  esentati  dal
pagamento dell'Imposta regionale sulle  attivita'  produttive  (IRAP)
gli enti del Terzo settore di cui al medesimo decreto, fermo restando
l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, anche  ai
fini della determinazione dell'imponibile IRAP. 
  2. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio  2018,
ai soggetti passivi che intraprendono  stabilmente  nuove  iniziative
produttive nel territorio regionale si applicano le aliquote  di  cui
all'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.
446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle  attivita'  produttive,
revisione  degli  scaglioni,  delle  aliquote  e   delle   detrazioni
dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,
nonche' riordino della disciplina dei tributi locali), ridotte  dello
0,92 per cento per cinque periodi di imposta, in regime de minimis. A
tal fine, non  si  considerano  nuove  iniziative  produttive  quelle
derivanti da trasformazione,  fusione,  scissione  di  societa'  gia'
esistenti. La  riduzione  di  imposta  non  si  applica  in  caso  di
cessazione e inizio attivita' da parte dello stesso soggetto, nonche'
quando l'attivita'  costituisce  mera  prosecuzione  di  un'attivita'
svolta da altri soggetti. 
  3. La Giunta regionale, con propria  deliberazione,  puo'  definire
ogni altro aspetto o adempimento, anche procedimentale, utile ai fini
dell'applicazione del presente articolo.