Art. 22 
 
               Programma di sviluppo rurale 2014/2020 
 
  1. La Regione attua, nel periodo 2014/2023, gli interventi definiti
nell'ambito del Programma di sviluppo rurale 2014/2020, approvato con
deliberazione del Consiglio regionale n.  1849/XIV  del  25  febbraio
2016,  in  applicazione  del  regolamento  (UE)  n.   1305/2013   del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  17  dicembre  2013,  sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale (FEASR)  e  che  abroga  il  regolamento  (CE)  n.
1698/2005 del Consiglio. 
  2. L'autorizzazione di spesa per la gestione del Programma  di  cui
al comma 1 e' rideterminata, per il triennio 2018/2020, in €  750.000
(Missione 16 - Programma 1 - Sviluppo  del  settore  agricolo  e  del
sistema agroalimentare - parz.), annualmente cosi' suddivisa: 
    a) anno 2018 € 250.000; 
    b) anno 2019 € 250.000; 
    c) anno 2020 € 250.000.