Art. 22 Programma di sviluppo rurale 2014/2020 1. La Regione attua, nel periodo 2014/2023, gli interventi definiti nell'ambito del Programma di sviluppo rurale 2014/2020, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1849/XIV del 25 febbraio 2016, in applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio. 2. L'autorizzazione di spesa per la gestione del Programma di cui al comma 1 e' rideterminata, per il triennio 2018/2020, in € 750.000 (Missione 16 - Programma 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - parz.), annualmente cosi' suddivisa: a) anno 2018 € 250.000; b) anno 2019 € 250.000; c) anno 2020 € 250.000.