Art. 24 Misure regionali straordinarie ed urgenti in funzione anti- crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese. Modificazione alla legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1. 1. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1 (Misure regionali straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese), e' sostituito dal seguente: «2. In applicazione di quanto previsto dagli articoli 1, comma 2, lettera c), e 5, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 27/2006, la Regione, al fine di incrementare la protezione dei lavoratori durante i periodi di cessazione dell'attivita' lavorativa, interviene finanziariamente a sostegno dei versamenti volontari a favore dei soggetti, anche non aderenti agli strumenti previdenziali di cui all'art. 6 della legge regionale n. 27/2006, che si trovino in particolari situazioni di bisogno o difficolta', nei tre anni antecedenti il raggiungimento dei requisiti pensionistici.». 2. Resta ferma la validita' delle convenzioni sottoscritte ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 1/2009 con Servizi previdenziali Valle d'Aosta S.p.A. per i trienni 2012/2014 e 2015/2017.