Art. 24 
Misure regionali straordinarie ed urgenti in funzione anti- crisi per
  il sostegno alle famiglie e alle imprese. Modificazione alla  legge
  regionale 23 gennaio 2009, n. 1. 
  1. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 23 gennaio 2009, n.
1 (Misure regionali straordinarie ed urgenti in  funzione  anti-crisi
per il sostegno alle famiglie e  alle  imprese),  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «2. In applicazione di quanto previsto dagli articoli 1, comma 2,
lettera c), e 5, comma  2,  lettera  d),  della  legge  regionale  n.
27/2006, la Regione,  al  fine  di  incrementare  la  protezione  dei
lavoratori durante i periodi di cessazione dell'attivita' lavorativa,
interviene finanziariamente a sostegno  dei  versamenti  volontari  a
favore dei soggetti, anche non aderenti agli strumenti  previdenziali
di cui all'art. 6 della legge regionale n. 27/2006, che si trovino in
particolari  situazioni  di  bisogno  o  difficolta',  nei  tre  anni
antecedenti il raggiungimento dei requisiti pensionistici.». 
  2. Resta ferma la validita' delle convenzioni sottoscritte ai sensi
dell'art. 5, comma 2, della legge regionale  n.  1/2009  con  Servizi
previdenziali  Valle  d'Aosta  S.p.A.  per  i  trienni  2012/2014   e
2015/2017.